Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2359-ter c.c. – Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le azioni o quote acquistate in violazione dell’articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Le azioni o quote della controllante acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate entro un anno dall'acquisto, secondo modalità stabilite dall'assemblea.
  • In mancanza di alienazione, la controllante deve procedere all'annullamento delle azioni e alla riduzione del capitale, con rimborso ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater.
  • Se l'assemblea non provvede, gli amministratori e i sindaci sono obbligati a richiedere al tribunale la riduzione coattiva del capitale ex art. 2446, secondo comma.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2359-ter c.c. costituisce la norma sanzionatoria di chiusura del sistema costruito attorno all'art. 2359-bis: se la controllata acquista azioni della controllante in violazione delle condizioni e dei limiti previsti, non basta che l'operazione sia inefficace o nulla, occorre un meccanismo che ripristini la legalità nel minor tempo possibile. Il legislatore ha scelto un approccio graduato e pragmatico: prima si tenta la via dell'alienazione (che non comporta alcuna riduzione del capitale della controllante), poi, se inutile, si impone l'annullamento con riduzione del capitale. L'obiettivo finale è evitare che le azioni della controllante restino indefinitamente nel patrimonio di una sua controllata, alterando la struttura di governance e violando le norme a tutela del capitale.

Analisi

Il primo comma assegna all'assemblea il compito di stabilire le modalità di alienazione delle azioni irregolarmente acquisite, con un termine perentorio di un anno dall'acquisto. Il termine decorre dall'acquisto, non dalla scoperta dell'irregolarità: occorre quindi che gli organi sociali monitorino costantemente la situazione. Se l'assemblea non delibera le modalità di alienazione, o se l'alienazione non avviene entro il termine, scatta l'obbligo del secondo comma: la controllante deve procedere «senza indugio» all'annullamento delle azioni con corrispondente riduzione del capitale, effettuando il rimborso secondo i criteri degli artt. 2437-ter (valore di liquidazione delle azioni) e 2437-quater (procedura di acquisto e rimborso). Il terzo comma introduce un presidio ulteriore: se l'assemblea della controllante rimane inerte, gli amministratori e i sindaci devono attivarsi autonomamente e chiedere al tribunale che disponga la riduzione coattiva del capitale ex art. 2446, secondo comma. Questa responsabilizzazione degli organi sociali è fondamentale: in caso di inerzia colpevole, gli amministratori e i sindaci possono rispondere dei danni conseguenti.

Quando si applica

La norma opera esclusivamente come conseguenza di una violazione dell'art. 2359-bis: se l'acquisto di azioni della controllante è avvenuto al di fuori dei limiti (utili distribuibili, riserve disponibili), senza autorizzazione assembleare, con azioni non interamente liberate, o oltre la soglia del quinto del capitale. Non si applica agli acquisti conformi all'art. 2359-bis, per i quali l'unico vincolo è la riserva indisponibile e il divieto di voto. La norma si applica sia agli acquisti diretti che a quelli tramite fiduciaria o interposta persona (per effetto del rinvio all'art. 2359-bis, ultimo comma).

Connessioni

L'art. 2359-ter si coordina strettamente con l'art. 2359-bis (la norma violata), con l'art. 2437-ter (criteri di valutazione per il rimborso), con l'art. 2437-quater (procedura di rimborso delle azioni) e con l'art. 2446, secondo comma (riduzione del capitale su ordine del tribunale). Il sistema è parallelo a quello dell'art. 2357-ter, che disciplina le conseguenze dell'acquisto irregolare di azioni proprie da parte della stessa emittente. Sul piano penale, l'art. 2628 c.c. sanziona le operazioni in violazione delle norme sugli acquisti di azioni proprie o della controllante con la reclusione fino a un anno (aumentata in caso di danno ai creditori).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è amministratore di Gamma S.r.l., controllata da Delta S.p.A

Senza autorizzazione assembleare, Gamma acquista azioni di Delta per 300.000 euro, violando l'art. 2359-bis. Il collegio sindacale di Delta scopre l'irregolarità e ne dà notizia agli amministratori. Entro un anno dall'acquisto, l'assemblea di Gamma deve deliberare le modalità di alienazione delle azioni. Se non provvede, Delta è obbligata ad annullare le azioni e a ridurre il proprio capitale con rimborso a Gamma secondo i criteri degli artt. 2437-ter e 2437-quater.

Caso 2: Caso 2

Caio e Sempronio sono rispettivamente amministratore unico e sindaco unico di Epsilon S.r.l., controllata da Zeta S.p.A. Epsilon ha acquistato irregolarmente azioni di Zeta due anni fa, ma l'assemblea di Zeta non ha mai deliberato le modalità di alienazione né l'annullamento. Caio e Sempronio, accortisi dell'inerzia, sono ora obbligati ex art. 2359-ter, terzo comma, a richiedere al tribunale la riduzione coattiva del capitale di Zeta. Il mancato ricorso al tribunale può configurare una responsabilità personale di entrambi verso la società e i creditori.

Domande frequenti

Cosa succede se la controllata acquista azioni della controllante in violazione dell'art. 2359-bis?

Le azioni devono essere alienate entro un anno dall'acquisto, secondo modalità determinate dall'assemblea. Se l'alienazione non avviene, la controllante deve procedere all'annullamento e alla riduzione del capitale con rimborso.

Chi decide le modalità di alienazione delle azioni irregolarmente acquisite?

L'assemblea della controllante, che deve deliberare entro un anno dall'acquisto. La norma non specifica le modalità nel dettaglio, lasciando margine all'autonomia assembleare, purché l'alienazione avvenga nei termini.

Cosa accade se l'assemblea non delibera né l'alienazione né l'annullamento?

Gli amministratori e i sindaci della controllante sono tenuti a richiedere al tribunale che disponga coattivamente la riduzione del capitale ex art. 2446, secondo comma. L'inerzia degli organi sociali può comportare la loro responsabilità personale.

Come viene calcolato il rimborso in caso di annullamento delle azioni?

Il rimborso segue i criteri degli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c.: si determina il valore di liquidazione delle azioni, e la procedura di rimborso prevede l'offerta preliminare agli altri azionisti prima del rimborso in denaro.

La norma si applica anche agli acquisti tramite interposta persona?

Sì. Per effetto del richiamo all'art. 2359-bis, che già estende la sua applicazione agli acquisti tramite fiduciaria o interposta persona, anche le conseguenze disciplinate dall'art. 2359-ter valgono in tali casi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.