Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2356 c.c. – Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa.

In sintesi

  • Il cedente di azioni non liberate è obbligato in solido con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti alla società.
  • La responsabilità solidale dura tre anni decorrenti dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
  • La società può richiedere il pagamento al cedente solo se la richiesta al possessore attuale dell'azione è rimasta infruttuosa.
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2356 c.c. tutela l'integrità del capitale sociale nei confronti dei creditori della società, impedendo che il trasferimento di azioni non interamente liberate venga utilizzato per eludere l'obbligo di versamento del conferimento residuo. Senza questa norma, il socio inadempiente potrebbe trasferire le azioni a un soggetto insolvente o irreperibile, privando la società della possibilità di ottenere il versamento dovuto. La previsione del termine triennale e del beneficio di escussione preventiva dell'acquirente bilanciano le esigenze di tutela della società con quelle di certezza nella circolazione azionaria.

Analisi

La norma introduce una responsabilità solidale sussidiaria: il cedente risponde insieme all'acquirente, ma la società può escuterlo solo dopo aver infruttuosamente richiesto il pagamento al possessore attuale. Il termine di tre anni decorre dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, non dalla data del contratto, il che significa che il dies a quo dipende da un atto formale della società. La solidarietà è pro quota: il cedente risponde per i versamenti ancora dovuti al momento del trasferimento, non per quelli successivamente scaduti per fatto del nuovo socio. Il beneficio di preventiva escussione dell'acquirente non equivale alla necessità di una sentenza di condanna, ma richiede almeno che la richiesta formale di pagamento sia rimasta senza esito (ad esempio per mancato recapito, insolvenza o inadempimento dell'acquirente).

Quando si applica

La norma opera ogni volta che vengano trasferite azioni per le quali il socio cedente non ha ancora versato l'intero conferimento sottoscritto. È rilevante nelle operazioni di cessione di partecipazioni in società di nuova costituzione (dove i conferimenti in denaro possono essere liberati al 25% all'atto della sottoscrizione) e nelle cessioni successive ad aumenti di capitale parzialmente liberati. Il termine triennale funge da limite temporale oltre il quale il cedente è definitivamente liberato dalla responsabilità residua, favorendo la fluidità delle successioni azionarie.

Connessioni

L'articolo si collega all'art. 2344 c.c. (mora del socio e conseguenze dell'inadempimento del conferimento) e all'art. 2354 c.c. (obbligo di indicare nel titolo i versamenti parziali). Il collegamento con l'art. 2355 c.c. è diretto: il termine triennale decorre dall'annotazione nel libro dei soci prevista da quell'articolo. L'art. 1942 c.c. regola in via generale la responsabilità del cedente di titoli di credito, applicabile in via analogica; l'art. 1294 c.c. disciplina la solidarietà passiva tra condebitori.

Casi pratici

Caso 1: Tizio sottoscrive 200 azioni di Alfa S.p.A

versando il 25% del conferimento. Sei mesi dopo cede le azioni a Caio, annotando il trasferimento nel libro dei soci il 1° marzo 2024. Caio risulta inadempiente e la società non riesce a ottenere il versamento residuo. La società può rivolgersi a Tizio per il saldo, ma solo fino al 1° marzo 2027, termine triennale ex art. 2356.

Caso 2: Caso 2

Sempronio cede azioni non liberate a Mevio, che dopo pochi mesi cede a propria volta le stesse azioni a Filano. La società non riesce a ottenere il versamento da Filano. Può escutere Mevio (cedente immediato) entro tre anni dall'annotazione del suo trasferimento, ma non necessariamente Sempronio, per il quale il termine triennale potrebbe essere già decorso.

Domande frequenti

Cosa significa che il cedente risponde 'in solido' con l'acquirente?

Significa che sia il cedente sia l'acquirente sono obbligati per l'intero importo dei versamenti residui. Tuttavia la solidarietà è sussidiaria: la società può richiedere il pagamento al cedente solo dopo aver infruttuosamente escusso l'acquirente attuale.

Da quando decorre il termine di tre anni?

Dal momento dell'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, non dalla data del contratto di cessione. È quindi essenziale che il trasferimento venga tempestivamente annotato dalla società.

Il cedente può liberarsi dalla responsabilità prima del termine triennale?

No, salvo che la società rinunci espressamente al proprio credito verso di lui o che il versamento residuo venga integralmente corrisposto dall'acquirente. Il cedente non può unilateralmente limitare la propria responsabilità.

La norma si applica anche in caso di donazione di azioni non liberate?

Sì, l'art. 2356 si riferisce a chi ha 'trasferito' azioni senza distinzione tra atti onerosi e gratuiti. Anche il donante risponde in solido con il donatario per i versamenti ancora dovuti nel triennio.

Cosa deve fare la società prima di richiedere il pagamento al cedente?

Deve aver richiesto il versamento al possessore attuale dell'azione e questa richiesta deve essere rimasta infruttuosa: è sufficiente un'intimazione formale priva di esito, non è necessario agire giudizialmente contro l'acquirente prima di rivolgersi al cedente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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