← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2346 c.c. Emissione delle azioni

In vigore

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto (1) può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

In sintesi

  • Azioni come rappresentazione della partecipazione: nella SPA la partecipazione sociale è rappresentata da azioni; lo statuto può escludere l'emissione dei titoli o prevedere tecniche alternative di legittimazione.
  • Valore nominale e azioni senza valore nominale: lo statuto può attribuire un valore nominale a ciascuna azione (frazione del capitale) oppure emettere azioni prive di valore nominale.
  • Assenza di correlazione necessaria tra azione e conferimento: lo statuto può prevedere che a fronte di apporti particolari vengano assegnate azioni in misura non proporzionale al conferimento.
  • Parità di trattamento: le disposizioni sul valore nominale si applicano senza eccezioni a tutte le azioni emesse della stessa categoria.

L'art. 2346 c.c. stabilisce che la partecipazione alla SPA è rappresentata da azioni: lo statuto può escludere i titoli azionari, ammettere azioni senza valore nominale e prevedere assegnazioni non proporzionali al conferimento per prestazioni particolari.

La natura dell'azione come titolo di partecipazione

L'azione è il titolo che rappresenta la partecipazione del socio nella società per azioni. Prima della riforma del D.Lgs. 6/2003, l'emissione del titolo cartaceo era tendenzialmente la regola; la riforma ha introdotto una significativa flessibilità: lo statuto può escludere l'emissione dei titoli azionari cartacei o prevedere diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Questa previsione ha trovato riscontro pratico nella diffusione della dematerializzazione dei titoli azionari per le società quotate (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, TUF, e normativa Consob) e, più di recente, nell'ammissione di token digitali rappresentativi di azioni nelle sperimentazioni regolamentari (D.L. 25 marzo 2022 n. 25, convertito con modificazioni).

Valore nominale e azioni senza valore nominale

Il secondo comma distingue due alternative: (a) azioni con valore nominale, in cui ciascuna azione corrisponde a una frazione determinata del capitale sociale (es. azioni da 1 euro ciascuna in una SPA con capitale di 1.000.000 euro); (b) azioni senza valore nominale (c.d. azioni a valore implicito), in cui il numero delle azioni non è correlato a un valore nominale fisso ma il valore di ciascuna si ricava dividendo il capitale per il numero delle azioni. In entrambi i casi la regola è quella della uniformità nell'ambito della categoria: se il valore nominale è determinato, deve essere identico per tutte le azioni della stessa specie. Non è ammessa la coesistenza di azioni della stessa categoria con valori nominali diversi.

Assegnazione non proporzionale al conferimento

Il quinto comma introduce una norma innovativa rispetto al passato: lo statuto può prevedere che a fronte di particolari apporti dei soci (tipicamente prestazioni d'opera, know-how, reti commerciali) vengano assegnate azioni in misura non proporzionale al conferimento. Questa disposizione consente di valorizzare i conferimenti di beni intangibili e le prestazioni di servizi, che nella SPA sono ammissibili solo se garantiti da polizza assicurativa o fideiussione bancaria (art. 2342 c.c.), riconoscendo al socio apportatore una quota superiore a quella che spetterebbe in base al solo valore del conferimento. È uno strumento di flessibilità particolarmente utile nelle startup e nelle società high-tech.

Coordinamento con il TUF e la dematerializzazione

Per le società quotate, la disciplina dell'art. 2346 c.c. si integra con il D.Lgs. 58/1998 (TUF) e con la normativa Consob sulla dematerializzazione obbligatoria dei titoli: le azioni quotate non vengono più emesse in forma cartacea ma sono registrate in conti titoli presso gli intermediari finanziari abilitati, con circolazione mediante girata scritturale. Per le società non quotate, lo statuto sceglie liberamente tra titolo cartaceo, dematerializzazione facoltativa e altre tecniche di legittimazione.

Domande frequenti

Una SPA può emettere azioni senza valore nominale?

Sì. L'art. 2346 c.c. prevede espressamente questa possibilità. In tal caso, il valore implicito di ciascuna azione si calcola dividendo il capitale sociale per il numero totale di azioni emesse. La scelta deve essere fatta nello statuto e applicata uniformemente a tutte le azioni della stessa categoria.

È possibile assegnare più azioni a chi conferisce lavoro o know-how?

Sì. Il quinto comma dell'art. 2346 c.c. consente che lo statuto preveda l'assegnazione di azioni in misura non proporzionale al conferimento, per valorizzare apporti particolari come competenze, reti commerciali o proprietà intellettuale. È uno strumento tipico nelle startup e nelle joint venture tecnologiche.

Le azioni di una SPA devono necessariamente essere in forma cartacea?

No. Lo statuto può escludere l'emissione dei titoli cartacei o prevedere tecniche alternative di legittimazione (art. 2346 comma 1). Per le società quotate la dematerializzazione è obbligatoria per legge (D.Lgs. 58/1998 e normativa Consob).

Tutte le azioni di una SPA devono avere lo stesso valore nominale?

Sì, nell'ambito della stessa categoria. Se lo statuto determina un valore nominale, questo deve essere identico per tutte le azioni emesse della stessa specie. È però possibile emettere categorie diverse di azioni (es. azioni ordinarie e azioni privilegiate) con diritti diversi.

Cosa cambia tra azione con valore nominale e azione senza valore nominale in pratica?

Nelle azioni con valore nominale il numero massimo di azioni emettibili è determinato (capitale/valore nominale). Nelle azioni senza valore nominale il numero può variare con più flessibilità; il valore implicito riflette in ogni momento il rapporto tra capitale e numero di azioni. Le azioni senza valore nominale sono preferite quando si prevedono frequenti aumenti di capitale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.