Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2345 c.c. Prestazioni accessorie

In vigore

Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

In sintesi

  • L'atto costitutivo può stabilire obblighi accessori non in denaro a carico dei soci, disciplinandone contenuto, durata, modalità, compenso e sanzioni per inadempimento.
  • Il compenso deve essere determinato secondo le norme applicabili ai rapporti aventi lo stesso oggetto delle prestazioni (es. contratto d'opera, di appalto, ecc.).
  • Le azioni collegate a obblighi di prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
  • Gli obblighi di prestazioni accessorie non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci, salva diversa previsione statutaria.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2345 c.c. consente di sfruttare in forma societaria le risorse specifiche dei soci, competenze tecniche, know-how, contatti commerciali, capacità lavorative, senza che queste debbano essere capitalizzate come conferimenti in natura. Le prestazioni accessorie creano un legame personalissimo tra il socio e la società: il socio non contribuisce solo con il capitale, ma anche con la propria opera o con altre prestazioni qualificate. La norma risponde a un'esigenza tipica delle società con soci-imprenditori o soci-professionisti, in cui la qualità della persona è essenziale quanto il capitale versato. Per questa ragione, le azioni gravate da obblighi accessori non possono circolare liberamente: la nomina obbligata garantisce la tracciabilità del soggetto obbligato, mentre il consenso degli amministratori al trasferimento permette di verificare che il cessionario possa adempiere all'obbligo.

Analisi

Le prestazioni accessorie devono essere: non pecuniarie (diversamente dai conferimenti, che sono o in denaro o in natura); determinate nell'atto costitutivo quanto a contenuto, durata, modalità e compenso; dotate di sanzioni specifiche per l'inadempimento (che possono essere previste autonomamente dallo statuto). Il compenso deve rispettare le norme applicabili al tipo di rapporto (lavoro subordinato, lavoro autonomo, appalto, ecc.), il che evita retribuzioni inferiori ai minimi di legge o alle tariffe professionali. Le azioni gravate da prestazioni accessorie sono necessariamente nominative: l'emissione al portatore è incompatibile con l'obbligo personalissimo. Il trasferimento richiede il consenso degli amministratori, non dell'assemblea, e tale consenso è una valutazione discrezionale circa l'idoneità del cessionario ad adempiere. La modifica degli obblighi richiede il consenso unanime dei soci, salvo che l'atto costitutivo preveda una maggioranza qualificata: si tratta di una tutela eccezionale rispetto alle normali regole delle modifiche statutarie.

Quando si applica

La norma si applica alle S.p.A. (e alle S.a.p.a. ex art. 2454). Presuppone che l'atto costitutivo contenga una clausola specifica che introduca l'obbligo accessorio; in assenza di tale clausola, nessun obbligo accessorio può essere imposto ai soci. Le prestazioni accessorie si distinguono dai conferimenti (che entrano nel patrimonio sociale) e dai contratti di servizio che la società può stipulare con i soci in veste di terzi. Tipici esempi: obblighi di non concorrenza, di fornitura esclusiva di prodotti o materie prime, di consulenza tecnica, di messa a disposizione di brevetti o know-how. In sede di trasferimento delle azioni, gli amministratori valuteranno se il cessionario abbia le caratteristiche soggettive e oggettive per adempiere all'obbligo accessorio; un diniego arbitrario potrebbe essere sindacato dall'autorità giudiziaria.

Connessioni

Le prestazioni accessorie si distinguono dai conferimenti ex artt. 2342-2344 e dalle prestazioni di lavoro nel contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Il compenso delle prestazioni accessorie deve rispettare le norme imperative del tipo contrattuale corrispondente: se l'obbligo ha natura di lavoro autonomo, si applicano le tariffe professionali; se ha natura di appalto, si applicano le disposizioni del contratto di appalto. La clausola di intrasferibilità senza consenso degli amministratori è analoga alla clausola di gradimento ex art. 2355-bis c.c. La modifica unanime richiama il principio di tutela dei soci che hanno prestato il proprio consenso a obblighi personalissimi. Nelle S.r.l., l'art. 2468 c.c. consente di attribuire diritti particolari a singoli soci che hanno un'analoga funzione di valorizzazione del contributo personale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Lo statuto di Alfa S.p.A., società vinicola, prevede che le azioni di serie B siano gravate dall'obbligo di conferire annualmente ai soci-viticoltori l'uva prodotta nei propri fondi, a un prezzo determinato secondo le consuetudini del mercato locale. Tizio, titolare di azioni di serie B, decide di vendere le proprie azioni a Caio. Il trasferimento richiede il consenso del consiglio di amministrazione, che verificherà che Caio disponga di terreni vitati idonei ad adempiere all'obbligo di fornitura. Se Caio non è un viticoltore, il consenso potrà essere negato.

Caso 2: Caso 2

Lo statuto di Beta S.p.A., società di consulenza, prevede che i soci-fondatori Sempronio e Mevio siano obbligati a prestare la propria opera professionale per la società per almeno 200 ore annue, con compenso determinato secondo le tariffe professionali dell'ordine di appartenenza. Sempronio cessa di esercitare la professione e non può più adempiere. La società può applicare le sanzioni previste dallo statuto per l'inadempimento e, se del caso, chiedere il risarcimento del danno. La modifica dell'obbligo richiede il consenso di tutti i soci.

Domande frequenti

Le prestazioni accessorie possono consistere in denaro?

No. L'art. 2345 c.c. stabilisce espressamente che le prestazioni accessorie devono essere 'non consistenti in danaro'. Le prestazioni pecuniarie si configurerebbero come conferimenti o prestiti e sarebbero soggette alla relativa disciplina. Tipici esempi di prestazioni accessorie sono la fornitura di beni, la prestazione di servizi o la messa a disposizione di know-how.

Chi deve dare il consenso al trasferimento di azioni gravate da prestazioni accessorie?

Il consenso deve essere dato dagli amministratori, non dall'assemblea dei soci. Gli amministratori valutano discrezionalmente se il cessionario sia idoneo ad adempiere all'obbligo accessorio. Un diniego non motivato o arbitrario può essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria.

Lo statuto può modificare le prestazioni accessorie con una semplice delibera maggioritaria?

Di regola no: l'art. 2345 richiede il consenso di tutti i soci per modificare gli obblighi di prestazione accessoria, salvo che l'atto costitutivo preveda diversamente. Si tratta di una tutela rafforzata rispetto alle normali modifiche statutarie, che invece richiedono soltanto le maggioranze assembleari ordinarie o straordinarie.

Le prestazioni accessorie devono essere retribuite?

Sì. L'art. 2345 prevede che l'atto costitutivo debba stabilire il compenso e che nella sua determinazione debbano essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni (es. tariffe professionali, minimi contrattuali). Una prestazione accessoria non retribuita o retribuita in modo irrisorio potrebbe essere sindacabile come abuso o violazione di norme imperative.

Le prestazioni accessorie si distinguono dai conferimenti in natura?

Sì, nettamente. I conferimenti in natura entrano a far parte del patrimonio sociale al momento della sottoscrizione e sono soggetti alle regole di stima degli artt. 2343 ss. Le prestazioni accessorie, invece, sono obbligazioni continuative o periodiche del socio verso la società, che non aumentano il capitale sociale ma integrano l'attività dell'impresa con apporti di tipo personale o reale non capitalizzati.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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