Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2185 c.c. – Rinvio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

In sintesi

  • L'art. 2185 c.c. disciplina la soccida parziaria mediante rinvio alle norme della soccida semplice.
  • Il rinvio opera per le materie non specificamente regolate dalle disposizioni precedenti sulla soccida parziaria.
  • La tecnica legislativa del rinvio evita duplicazioni normative e assicura coerenza all'intero istituto della soccida.
  • Le disposizioni della soccida semplice si applicano in quanto compatibili con la struttura della soccida parziaria.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2185 c.c. introduce una clausola di rinvio recettizio che estende le regole della soccida semplice alla soccida parziaria per tutto quanto non diversamente disciplinato. La ratio è quella di evitare inutili duplicazioni normative: il legislatore ha preferito dettare per la soccida parziaria solo le norme specifiche, rimandando per il resto al modello generale. Questa tecnica garantisce uniformità di disciplina all'interno del genus soccida, consentendo al giudice di colmare eventuali lacune normative senza ricorrere all'analogia esterna.

Analisi

Il rinvio operato dall'art. 2185 c.c. è di tipo recettizio-mobile: le disposizioni richiamate sono quelle della soccida semplice di cui agli artt. 2170-2184 c.c., applicabili in quanto compatibili con la struttura della soccida parziaria. La norma si pone al termine delle disposizioni dedicate alla soccida parziaria (artt. 2181-2185) e chiude il sistema con una valvola di sicurezza interpretativa. Va sottolineato che il rinvio non è incondizionato: occorre sempre verificare la compatibilità delle disposizioni richiamate con le peculiarità della soccida parziaria, in cui il bestiame è conferito da entrambe le parti in misura proporzionale.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che nella soccida parziaria emerga una questione non espressamente regolata dagli artt. 2181-2184 c.c. In tal caso, il giudice o l'interprete dovrà ricercare la disciplina applicabile nelle norme sulla soccida semplice, valutandone la compatibilità. Tipici casi di applicazione riguardano la ripartizione delle spese straordinarie, le modalità di rendiconto, la durata del contratto e le cause di scioglimento anticipato non espressamente previste per la soccida parziaria.

Connessioni

L'art. 2185 c.c. va letto in combinato con gli artt. 2170-2184 c.c., che contengono le disposizioni richiamate. In particolare, rilevano: l'art. 2170 c.c. (nozione di soccida semplice), l'art. 2178 c.c. (ripartizione degli utili), l'art. 2182 c.c. (oggetto della soccida parziaria) e l'art. 2184 c.c. (obblighi del soccidario parziario). Il rinvio si inscrive nel sistema più ampio delle associazioni agrarie disciplinate dal Titolo III, Capo II del Libro V c.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio stipulano un contratto di soccida parziaria per l'allevamento di bovini, senza disciplinare le modalità di rendiconto annuale. Sorge una controversia sulla frequenza e il contenuto del rendiconto. Poiché la soccida parziaria non contiene una norma specifica sul punto, si applica per rinvio ex art. 2185 c.c. la disciplina dettata per la soccida semplice, che impone il rendiconto al termine del contratto con redazione di un conto finale dettagliato.

Caso 2: Caso 2

Sempronio (soccidante) e Mevio (soccidario parziario) litigano sulle spese veterinarie straordinarie per un'epidemia che ha colpito il bestiame conferito in comune. In assenza di clausola contrattuale e di norma specifica nella soccida parziaria, il giudice ricorre ex art. 2185 c.c. alle disposizioni della soccida semplice per determinare la ripartizione proporzionale delle spese tra le parti.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 2185 del Codice Civile?

L'art. 2185 c.c. stabilisce una clausola di rinvio: per tutto quanto non regolato dalle norme specifiche sulla soccida parziaria, si applicano le disposizioni della soccida semplice. È una norma di chiusura del sistema.

Qual è la differenza tra soccida semplice e soccida parziaria?

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante; nella soccida parziaria entrambe le parti conferiscono bestiame in misura proporzionale. L'art. 2185 c.c. estende alla parziaria le regole della semplice per tutto quanto non diversamente disciplinato.

Il rinvio dell'art. 2185 c.c. è condizionato?

Sì. Le disposizioni sulla soccida semplice si applicano alla soccida parziaria solo in quanto compatibili con la struttura di quest'ultima. L'interprete deve sempre verificare tale compatibilità caso per caso.

Quale norma segue l'art. 2185 c.c. nel Codice Civile?

L'art. 2185 c.c. chiude la sezione IV sulla soccida parziaria. Il paragrafo successivo (Sezione IV bis) disciplina la soccida con conferimento di pascolo, introdotta dall'art. 2186 c.c.

La soccida parziaria è ancora diffusa nella pratica agricola?

La soccida parziaria è uno strumento contrattuale tradizionale dell'agricoltura italiana, oggi meno diffuso rispetto al passato ma ancora praticato, specie nell'allevamento bovino e ovino nelle aree montane e collinari. La disciplina del c.c. rimane il riferimento normativo fondamentale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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