Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2180 c.c. – Scioglimento del contratto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2179 - Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti→Cod. civ. art. 2181 - Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese→Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame→Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame→Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito→Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito→Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli uti→Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2180 c.c. introduce una causa di scioglimento della soccida distinta e aggiuntiva rispetto alla risoluzione per inadempimento disciplinata in via generale dagli artt. 1453 ss. c.c. La ratio è quella di fornire un rimedio flessibile per situazioni in cui, pur in assenza di un inadempimento in senso tecnico, la prosecuzione del rapporto sia divenuta impossibile o gravemente pregiudizievole per la sua stessa natura. Il contratto di soccida, fondato sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca tra soccidante e soccidario, è particolarmente vulnerabile a eventi che alterino irreversibilmente l'equilibrio tra le parti.
Analisi
La norma fa salve le norme generali sulla risoluzione per inadempimento, aggiungendo una causa autonoma di scioglimento fondata sull'oggettiva impossibilità di proseguire il rapporto. I «fatti tali da non consentire la prosecuzione» possono essere di natura molto varia: malattia grave del soccidario, perdita dei requisiti tecnici per la gestione del bestiame, gravi dissidi tra le parti che rendano impossibile la collaborazione, eventi naturali o calamità che alterino le condizioni produttive, ecc. Il legislatore lascia volutamente aperta la casistica, demandando al giudice la verifica in concreto della gravità dei fatti.
Quando si applica
La norma si applica quando si verificano fatti sopravvenuti, non imputabili necessariamente a inadempimento, che rendano di fatto impossibile o inutile la prosecuzione del contratto. Ciascuna parte può agire in giudizio per ottenere lo scioglimento. È importante distinguere questa fattispecie dall'ordinario recesso anticipato, che richiede una base contrattuale o normativa specifica, e dalla risoluzione per inadempimento, che presuppone la colpa della controparte. Qui il presupposto è l'impossibilità oggettiva del rapporto, a prescindere dalla responsabilità delle parti.
Connessioni
L'art. 2180 c.c. va letto in combinato disposto con gli artt. 1453-1462 c.c. sulla risoluzione per inadempimento, applicabili in via generale anche alla soccida. Rilevano inoltre l'art. 1467 c.c. sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e l'art. 2179 c.c. sulla morte delle parti. Per la soccida parziaria, occorre considerare anche l'art. 2183 c.c. che disciplina il recesso in caso di perimento del bestiame.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio (soccidante) e Caio (soccidario) stipulano un contratto di soccida quinquennale. Al secondo anno Caio subisce un grave infortunio che lo rende permanentemente inabile alla cura degli animali. Poiché non può fisicamente adempiere alle sue obbligazioni, Tizio chiede lo scioglimento ai sensi dell'art. 2180 c.c.: il giudice accerta che i fatti sopravvenuti non consentono la prosecuzione e pronuncia lo scioglimento.
Caso 2: Sempronio e Mevio sono parti di un contratto di soccida parziaria
A causa di gravi dissapori emersi nella gestione quotidiana, ogni forma di collaborazione è divenuta impossibile e il bestiame rischia di subire danni per le continue discordie gestionali. Sempronio chiede giudizialmente lo scioglimento: il tribunale, accertata l'impossibilità oggettiva di proseguire il rapporto collaborativo, dispone lo scioglimento e la liquidazione.
Domande frequenti
Quali sono i motivi per cui si può chiedere lo scioglimento della soccida?
L'art. 2180 c.c. consente lo scioglimento quando si verificano fatti che non consentano oggettivamente la prosecuzione del rapporto. Non è necessario un inadempimento: basta che la collaborazione sia divenuta impossibile per qualsiasi ragione sopravvenuta.
Lo scioglimento per impossibilità è diverso dalla risoluzione per inadempimento?
Sì. La risoluzione per inadempimento (artt. 1453 ss. c.c.) richiede la colpa della parte inadempiente. Lo scioglimento ex art. 2180 c.c. prescinde dalla colpa e si fonda sull'obiettiva impossibilità di proseguire il rapporto, anche quando nessuna delle parti è responsabile.
Chi può chiedere lo scioglimento ai sensi dell'art. 2180 c.c.?
Entrambe le parti, sia il soccidante sia il soccidario, possono chiedere lo scioglimento. Il codice usa l'espressione «ciascuna delle parti», indicando che il rimedio è bilaterale.
Il giudice può negare lo scioglimento?
Sì. Il giudice deve accertare che i fatti addotti siano effettivamente tali da non consentire la prosecuzione. Se i fatti sono superabili o non sufficientemente gravi, il tribunale può rigettare la domanda di scioglimento.
L'art. 2180 c.c. si applica anche se la soccida è a tempo determinato?
Sì. La norma non distingue tra soccida a tempo determinato e indeterminato. Anche in presenza di un termine contrattuale, la sopravvenienza di fatti che rendano impossibile la prosecuzione legittima la richiesta di scioglimento anticipato.