Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2174 c.c. – Obblighi del soccidario

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

In sintesi

  • Il soccidario è obbligato a prestare il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli.
  • L'obbligo di lavoro comprende anche la lavorazione dei prodotti e il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
  • Tutte le attività devono essere svolte secondo le direttive del soccidante.
  • Lo standard di diligenza richiesto è quello del buon allevatore, parametro oggettivo della buona pratica zootecnica.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2174 c.c. definisce il nucleo prestazionale dell'obbligazione del soccidario, configurandolo come un obbligo di fare qualificato da uno standard di diligenza professionale. La soccida è un contratto associativo in cui il soccidante conferisce il bestiame quale capitale produttivo e il soccidario conferisce il proprio lavoro: l'art. 2174 c.c. delimita l'estensione di questa prestazione lavorativa, fissandone l'oggetto (custodia, allevamento, lavorazione, trasporto) e il criterio qualitativo (diligenza del buon allevatore). La norma assolve una duplice funzione: da un lato tutela il soccidante garantendogli un livello minimo di cura del bestiame conferito; dall'altro definisce i limiti dell'obbligazione del soccidario, evitando che le direttive del soccidante possano imporre prestazioni eccedenti il contenuto tipico del contratto.

Analisi

L'art. 2174 c.c. individua tre distinti segmenti dell'obbligazione lavorativa del soccidario. Il primo è la custodia e l'allevamento del bestiame: si tratta dell'obbligazione principale e tipica, che comprende la sorveglianza, l'alimentazione, la cura sanitaria ordinaria e la gestione quotidiana degli animali affidati. Il secondo è la lavorazione dei prodotti: il soccidario non si limita a produrre ma deve anche trasformare i prodotti primari (latte in formaggio, lana in vello lavorato, ecc.) secondo le indicazioni del soccidante. Il terzo è il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito: il soccidario è responsabile della filiera produttiva fino al punto di raccolta, senza che ciò implichi obblighi distributivi o commerciali. Lo standard della diligenza del «buon allevatore» è un parametro oggettivo-professionale, più elevato della generica diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), riconducibile alla categoria della diligenza professionale dell'art. 1176, comma 2, c.c.

Quando si applica

La norma si applica a qualsiasi contratto di soccida in vigore, sia semplice sia parziaria. Ogni inadempimento degli obblighi elencati, custodia negligente, mancata lavorazione dei prodotti, omesso trasporto, può essere fonte di responsabilità contrattuale del soccidario verso il soccidante, con obbligo di risarcimento del danno. Lo standard del «buon allevatore» va valutato con riferimento alle pratiche ordinarie della categoria professionale degli allevatori e alla specie di bestiame allevata: ciò che è diligente per l'allevamento bovino può differire da ciò che è diligente per l'allevamento ovino o suino. Il giudice chiamerà a valutare la condotta del soccidario sulla base di perizie tecniche o consulenze zootecniche.

Connessioni

L'art. 2174 c.c. è la norma speculare dell'art. 2173 c.c. (direzione e manodopera), che attribuisce al soccidante il potere direttivo: il soccidario deve agire secondo le direttive del soccidante, ma è lui a rispondere della diligenza nell'esecuzione. Il riferimento alla «diligenza del buon allevatore» va raccordato con il principio generale dell'art. 1176, comma 2, c.c. sulla diligenza professionale. In caso di perimento del bestiame, occorre coordinarsi con l'art. 2168 c.c. (rischio del perimento), che distribuisce il rischio tra le parti. La norma va letta anche in connessione con l'art. 2172 c.c. (durata) e l'art. 2175 c.c. (compenso del soccidario), poiché l'adempimento degli obblighi di lavoro è condizione per la partecipazione agli utili.

Casi pratici

Caso 1: Tizio (soccidante) affida a Caio (soccidario) un allevamento di bovini da latte

Caio, durante un periodo di intensa attività agricola, trascura per alcuni giorni la mungitura regolare e l'alimentazione degli animali, causando una riduzione significativa della produzione e il malessere di tre capi. Tizio agisce in giudizio per inadempimento contrattuale: il giudice accerta che Caio non ha rispettato lo standard del «buon allevatore», che impone continuità e regolarità nelle cure quotidiane del bestiame, e condanna Caio al risarcimento del danno quantificato nella perdita di produzione e nelle spese veterinarie.

Caso 2: Caso 2

Sempronio (soccidario) alleva per conto di Mevio (soccidante) un gregge di ovini da lana. Alla tosatura stagionale, Sempronio non provvede alla lavorazione del vello secondo le istruzioni di Mevio e omette di trasportare la lana ai magazzini indicati dal soccidante, lasciandola esposta agli agenti atmosferici. Mevio contesta l'inadempimento degli obblighi di lavorazione e trasporto previsti dall'art. 2174 c.c. Il soccidario risponde del danno subito dal prodotto per il mancato rispetto delle direttive e della regola di diligenza.

Domande frequenti

Quali sono gli obblighi principali del soccidario?

Il soccidario deve custodire e allevare il bestiame, lavorare i prodotti e trasportarli ai luoghi di ordinario deposito, il tutto secondo le direttive del soccidante e con la diligenza del buon allevatore (art. 2174 c.c.).

Cosa si intende per 'diligenza del buon allevatore'?

È uno standard professionale oggettivo che corrisponde alle pratiche corrette e ordinarie degli allevatori della categoria, più elevato della generica diligenza del buon padre di famiglia. Viene valutato in base alla specie di bestiame e al tipo di allevamento.

Il soccidario deve trasportare i prodotti fino al mercato?

No. L'obbligo di trasporto si estende fino ai luoghi di ordinario deposito, non fino alla vendita o alla distribuzione commerciale. La fase successiva al deposito è di competenza del soccidante, salvo diversa convenzione.

Il soccidario può decidere autonomamente come allevare il bestiame?

No. Le attività di custodia e allevamento devono essere svolte secondo le direttive del soccidante (art. 2173 c.c.), che ha la direzione tecnica dell'impresa. Il soccidario risponde della diligenza nell'esecuzione, non delle scelte strategiche.

Se il bestiame muore per negligenza del soccidario, chi risponde?

Se il perimento è imputabile a negligenza del soccidario (mancato rispetto della diligenza del buon allevatore), questi risponde contrattualmente verso il soccidante del danno subito. Se il perimento è fortuito, si applicano le regole dell'art. 2168 c.c. sulla ripartizione del rischio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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