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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Conferimento del bestiame: nella soccida semplice il bestiame è conferito esclusivamente dal soccidante.
  • Proprietà del bestiame: la stima iniziale non trasferisce la proprietà al soccidario; il bestiame rimane del soccidante.
  • Contenuto della stima: deve indicare numero, razza, qualità, sesso, peso, età e prezzo di mercato del bestiame.
  • Funzione della stima: serve di base per determinare il prelevamento spettante al soccidante alla fine del contratto ex art. 2181.
  • Garanzia di equità: la stima iniziale protegge entrambe le parti fissando un valore di riferimento oggettivo per la liquidazione finale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2171 c.c. – Nozione

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’art. 2181.

In sintesi

  • Conferimento del bestiame: nella soccida semplice il bestiame è conferito esclusivamente dal soccidante.
  • Proprietà del bestiame: la stima iniziale non trasferisce la proprietà al soccidario; il bestiame rimane del soccidante.
  • Contenuto della stima: deve indicare numero, razza, qualità, sesso, peso, età e prezzo di mercato del bestiame.
  • Funzione della stima: serve di base per determinare il prelevamento spettante al soccidante alla fine del contratto ex art. 2181.
  • Garanzia di equità: la stima iniziale protegge entrambe le parti fissando un valore di riferimento oggettivo per la liquidazione finale.
Indice dei contenuti

La soccida semplice: struttura e caratteri essenziali

L'art. 2171 c.c. apre la disciplina della soccida semplice, la variante base del contratto di soccida in cui il bestiame e' integralmente conferito dal soccidante. In questo schema, il soccidario non apporta bestiame proprio ma contribuisce con il proprio lavoro di allevamento e con gli strumenti, i mangimi e le strutture necessarie alla gestione quotidiana, secondo quanto pattuito. È la forma di soccida più diffusa nella prassi storica e tuttora praticata in alcuni contesti zootecnici.

Il mancato trasferimento della proprietà

Il secondo comma dell'art. 2171 stabilisce una regola fondamentale: la stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario. Questa precisazione e' necessaria perché la stima potrebbe far pensare a una sorta di vendita o permuta, ma cio' non e' così. Il soccidario riceve il bestiame in affidamento per l'allevamento: ne ha la detenzione qualificata, ma il dominio rimane in capo al soccidante. La distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti: il soccidario non può vendere o gravare di diritti reali il bestiame affidatogli; in caso di sua insolvenza, il soccidante può rivendicare il bestiame come proprio bene.

Il contenuto della stima iniziale

L'art. 2171 prescrive che la stima debba indicare una serie di elementi identificativi del bestiame: numero (quanti capi), razza (es. Frisona, Charolais, Merino), qualità (stato di salute, attitudine produttiva), sesso, peso, età e prezzo di mercato. Questa elencazione dettagliata serve a cristallizzare con precisione la situazione di partenza, rendendo possibile un confronto oggettivo con la situazione finale. Se Tizio soccidante consegna a Caio soccidario 30 vacche da latte di razza Frisona, di età media 3 anni, peso medio 600 kg e prezzo di mercato 1.500 euro ciascuna, la stima documentera' tutti questi dati. Alla scadenza, si confrontera' questo punto di partenza con il valore finale per calcolare l'accrescimento spettante a ciascuno.

La funzione della stima per la liquidazione finale

La stima iniziale non e' un mero adempimento formale: l'art. 2171 chiarisce che essa 'serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181'. Il prelevamento e' il diritto del soccidante di recuperare, alla scadenza, il valore del bestiame originariamente conferito. Poiché il bestiame e' un bene biologico soggetto a variazioni (nascite, morti, malattie, accrescimento ponderale), la stima iniziale fissa il valore di riferimento da cui partire per calcolare l'accrescimento netto e la sua distribuzione tra le parti secondo le quote pattuite.

Forma della stima e profili probatori

La legge non prescrive una forma particolare per la stima, ma la prassi richiede un documento scritto, spesso redatto con l'assistenza di un veterinario o di un perito agrario, firmato da entrambe le parti. In mancanza di stima scritta, la determinazione del valore iniziale dovrà avvenire con altri mezzi probatori (testimonianze, perizie, listini di mercato dell'epoca), con conseguente incertezza in caso di controversia. È dunque fortemente consigliabile redigere la stima in forma scritta e allegare documentazione fotografica o zootecnica dei capi consegnati, per prevenire contestazioni alla liquidazione finale.

Domande frequenti

Nella soccida semplice chi conferisce il bestiame?

Il bestiame e' conferito esclusivamente dal soccidante. Il soccidario non apporta bestiame proprio ma contribuisce con il lavoro di allevamento e altri mezzi pattuiti.

La stima iniziale del bestiame trasferisce la proprietà al soccidario?

No. L'art. 2171 chiarisce espressamente che la stima non trasferisce la proprietà. Il soccidario riceve il bestiame in affidamento per l'allevamento, ma il dominio rimane del soccidante.

Cosa deve contenere la stima iniziale del bestiame?

La stima deve indicare numero, razza, qualità, sesso, peso, età e prezzo di mercato del bestiame. Questi elementi servono a cristallizzare la situazione di partenza per la liquidazione finale.

A cosa serve la stima iniziale nella soccida semplice?

Serve di base per determinare il prelevamento spettante al soccidante alla fine del contratto, come previsto dall'art. 2181. È il punto di riferimento per calcolare l'accrescimento netto e la sua distribuzione tra le parti.

È obbligatorio redigere la stima in forma scritta?

La legge non prescrive una forma specifica, ma la prassi richiede un documento scritto firmato da entrambe le parti, spesso redatto con l'assistenza di un veterinario o perito agrario, per evitare controversie alla liquidazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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