Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2078 c.c. – Efficacia degli usi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2077 - Art. 2077 c.c.: Efficacia del contratto collettivo sul contratto→Cod. civ. art. 2079 - Art. 2079 c.c.: Rapporti di associazione agraria e di affitto a→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2080 c.c.: Colonia parziaria e affitto con obbligo di migli→Articolo 2082 Codice Civile: Imprenditore→Articolo 2083 Codice Civile: Piccoli imprenditori→Art. 2072 Codice Civile: Abrogato→Articolo 2084 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’impresa→Art. 2071 Codice Civile: Contenuto→Articolo 2085 Codice Civile: Indirizzo della produzione
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In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
L'art. 2078 c.c. chiude il catalogo delle fonti del diritto del lavoro che il Codice civile del 1942 aveva strutturato in ordine gerarchico: legge, contratto collettivo, contratto individuale e, per ultima, la norma consuetudinaria. La disposizione conserva rilievo pratico nelle poche ipotesi in cui ne' la legge ne' il contratto collettivo regolino uno specifico aspetto del rapporto di lavoro.
La gerarchia delle fonti nel lavoro subordinato
Il sistema delle fonti del lavoro non segue la semplice scala gerarchica del diritto civile generale. L'elemento peculiare e' il criterio del favor prestatoris: la fonte inferiore prevale sulla superiore quando attribuisce al lavoratore un trattamento migliore. Così, un contratto individuale più favorevole prevale sul contratto collettivo; un uso più favorevole prevale sulla norma dispositiva di legge.
Gli usi e la loro collocazione
Gli usi rilevanti ai sensi dell'art. 2078 c.c. sono gli usi normativi, cioè le consuetudini giuridicamente vincolanti formatesi in un certo settore produttivo o in una determinata area geografica. Non si tratta di semplici prassi aziendali, che rilevano semmai come elementi interpretativi del contratto individuale.
Esempio pratico: se in un certo distretto industriale e' invalsa la consuetudine di corrispondere ai lavoratori una maggiorazione del 10% sulla paga base per il lavoro notturno, e tale maggiorazione supera quella prevista dalla legge dispositiva applicabile, l'uso prevale.
Prevalenza degli usi favorevoli sulla legge dispositiva
Il secondo comma stabilisce una deroga significativa al principio generale per cui la consuetudine cede di fronte alla legge: nel diritto del lavoro l'uso più favorevole al prestatore supera la norma legale dispositiva. Rimane invece fermo il principio di inderogabilita' assoluta delle norme imperative: nessun uso può ridurre diritti minimi garantiti da norme inderogabili (es. retribuzione minima, ferie obbligatorie).
Il limite del contratto individuale
Il terzo comma precisa che gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro, siano essi più o meno favorevoli al lavoratore. Cio' significa che Tizio, lavoratore assunto con un contratto individuale che gli garantisce determinati benefici, non perde tali benefici per effetto di un uso meno favorevole; ma al tempo stesso un uso più favorevole non può modificare automaticamente il contratto individuale, a meno che le parti non lo abbiano recepito espressamente o per comportamento concludente.
Attualita' della norma
Nella prassi odierna la norma trova applicazione residuale, poiché la contrattazione collettiva copre quasi integralmente le materie del rapporto di lavoro. Tuttavia essa mantiene rilievo nei settori scarsamente sindacalizzati, nei rapporti di lavoro domestico e in alcune attività agricole specializzate.
Domande frequenti
Quando si applicano gli usi nel rapporto di lavoro?
Gli usi si applicano solo in via residuale, cioè quando ne' la legge ne' il contratto collettivo disciplinano lo specifico aspetto del rapporto. In presenza di contratto collettivo applicabile, l'uso cede.
Un uso più favorevole può derogare a una legge inderogabile?
No. L'art. 2078, secondo comma, consente agli usi di derogare solo alle norme di legge dispositive. Le norme imperative (ad esempio quelle su ferie minime o TFR) restano intoccabili da qualsiasi fonte inferiore, compresi gli usi.
Un uso aziendale può essere considerato uso ai sensi dell'art. 2078?
No. L'uso ex art. 2078 e' la consuetudine normativa formatasi in un settore o area geografica. Le prassi interne a una singola azienda sono rilevanti come elementi interpretativi del contratto individuale o come impegni datoriali taciti, ma non costituiscono usi normativi.
Cosa succede se un contratto individuale e' meno favorevole dell'uso?
L'art. 2078, terzo comma, stabilisce che gli usi non prevalgono sui contratti individuali. Pertanto, anche un uso più favorevole non integra automaticamente il contratto individuale: le parti devono averlo espressamente o tacitamente recepito.
La norma e' ancora applicata nella pratica?
Raramente, data la copertura quasi totale della contrattazione collettiva. Trova applicazione nei settori scarsamente contrattualizzati (lavoro domestico, piccola agricoltura) o per aspetti minori non regolati dal CCNL applicabile.