Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 1987 c.c. fissa la tipicità delle promesse unilaterali: non producono effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. Vincolano solo nelle ipotesi tipiche: promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988), promessa al pubblico (art. 1989), titoli di credito.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1987 c.c. – Efficacia delle promesse

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.

In sintesi

  • La promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge: vige il principio di tipicità.
  • La regola riflette la struttura tendenzialmente bilaterale del nostro sistema delle obbligazioni da contratto.
  • Solo nelle ipotesi tipiche previste dal codice o da leggi speciali un atto unilaterale vincola il promittente.
  • Esempi tipici: promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico, titoli di credito.
  • La norma protegge l'autonomia individuale impedendo l'autovincolo al di fuori delle fattispecie consentite.
Indice dei contenuti

L'art. 1987 c.c. enuncia uno dei principi cardine in tema di fonti delle obbligazioni: la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori se non nei casi ammessi dalla legge. La disposizione apre il Titolo IV del Libro IV, dedicato alle promesse unilaterali, e ne segna immediatamente il carattere di stretta tipicità. Si tratta di una scelta di sistema: nel nostro ordinamento la fonte tipica dell'obbligazione volontaria è il contratto, atto bilaterale; la dichiarazione di volontà di un solo soggetto vincola soltanto quando la legge lo preveda espressamente.

Il principio di tipicità delle promesse unilaterali

Il fulcro della norma è il principio di tipicità. A differenza dei contratti, che possono essere anche atipici purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.), le promesse unilaterali costituiscono un numero chiuso. Il privato non può creare a piacimento nuove figure di autovincolo unilaterale: può obbligarsi unilateralmente solo nelle fattispecie che la legge tipizza. Fuori da esse, la dichiarazione resta priva di efficacia obbligatoria.

La ratio: tutela dell'autonomia e ponderazione

La scelta legislativa risponde a un'esigenza di protezione del dichiarante e di certezza dei rapporti. L'impegno contrattuale nasce dall'incontro di volontà e presuppone una negoziazione che induce ponderazione; l'autovincolo unilaterale, invece, è atto isolato che potrebbe essere assunto con minore consapevolezza. Limitandone l'efficacia ai casi tipici, il legislatore evita che il soggetto resti vincolato da dichiarazioni avventate e assicura che l'effetto obbligatorio sorga solo dove l'ordinamento ne riconosce la meritevolezza.

Le fattispecie tipiche previste dal codice

Il codice civile prevede alcune figure tipiche di promessa unilaterale efficace. Tra esse, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), che dispensano il beneficiario dall'onere di provare il rapporto fondamentale; la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.), che vincola il promittente verso chi si trova nella situazione o compie l'azione prevista. A queste si aggiungono le ipotesi disseminate nel sistema, come i titoli di credito, che incorporano un'obbligazione da dichiarazione unilaterale.

La distinzione tra effetto obbligatorio ed efficacia ricognitiva

Occorre distinguere. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito non creano di per sé un'obbligazione nuova, ma operano sul piano probatorio, invertendo l'onere della prova circa l'esistenza del rapporto sottostante. Altre figure, come la promessa al pubblico, danno invece luogo a un vero e proprio vincolo obbligatorio del promittente. L'art. 1987 va dunque coordinato con la specifica disciplina di ciascuna fattispecie tipica.

Promessa unilaterale e proposta contrattuale

La promessa unilaterale non va confusa con la proposta contrattuale. La proposta è un atto prenegoziale destinato a fondersi con l'accettazione per dare vita al contratto; la promessa unilaterale, dove ammessa, produce effetti per la sola volontà del dichiarante. Anche l'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) si distingue dalla promessa al pubblico, poiché la prima è proposta contrattuale rivolta alla collettività, la seconda è fonte autonoma di obbligazione.

Implicazioni pratiche

Sul piano operativo, chi riceve una dichiarazione unilaterale di impegno deve verificare se essa rientri in una fattispecie tipica: solo in tal caso potrà farne discendere conseguenze obbligatorie. Una dichiarazione di buona volontà, una mera intenzione di provvedere o un impegno atipico non riconducibile alle figure di legge non è di per sé azionabile come obbligazione, salvo che assuma altra veste giuridicamente rilevante.

Il sistema delle fonti delle obbligazioni

L'art. 1987 si comprende collocandolo nel sistema delle fonti delle obbligazioni delineato dall'art. 1173 c.c., secondo cui le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento. Le promesse unilaterali rientrano in quest'ultima categoria, ma proprio perché atti unilaterali sono ammesse solo nei casi tipici. La tipicità è dunque il filtro attraverso cui l'ordinamento seleziona le dichiarazioni unilaterali idonee a vincolare, distinguendole dalle manifestazioni prive di efficacia obbligatoria.

Promesse unilaterali e principio consensualistico

La regola della tipicità si spiega anche con la centralità del contratto e del principio consensualistico. Nel nostro ordinamento l'autonomia privata si esprime tipicamente attraverso l'accordo, e l'effetto obbligatorio nasce di norma dall'incontro di due volontà. La promessa unilaterale rappresenta un'eccezione a questo schema, in cui una sola volontà produce effetti: per questo essa è confinata alle ipotesi in cui la legge ravvisa una ragione sufficiente a giustificare il vincolo, come l'esigenza di certezza dei rapporti o la tutela dell'affidamento dei terzi.

La ricognizione di debito e l'astrazione processuale

Tra le figure tipiche, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) meritano un'attenzione particolare. Esse non danno luogo a una nuova obbligazione astratta, ma producono un effetto di astrazione processuale: dispensano colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Il rapporto sottostante resta dunque rilevante, ma l'onere della relativa prova si inverte, con un evidente vantaggio per il creditore.

Conseguenze dell'atipicità

La dichiarazione unilaterale che non rientri in una fattispecie tipica resta priva di effetti obbligatori. Ciò non significa che sia sempre irrilevante: essa può assumere valore in altro modo, ad esempio come elemento di una più complessa vicenda contrattuale, come proposta destinata all'accettazione, o come fatto valutabile sul piano dell'affidamento. Ma in sé, come fonte autonoma di obbligazione, non vincola il dichiarante. Chi voglia ottenere un impegno azionabile dovrà perciò ricondurlo a una figura tipica o a un valido contratto.

Casi pratici

Caso 1: dichiarazione di impegno atipica

Tizio dichiara per iscritto a Caio: "Mi impegno a versarti una somma quando avrò liquidità". Manca un rapporto sottostante e la dichiarazione non rientra in alcuna fattispecie tipica. In forza dell'art. 1987 c.c., tale promessa non produce effetti obbligatori e Caio non può pretenderne l'adempimento.

Caso 2: promessa al pubblico

Caio pubblica un annuncio: "A chi ritroverà il mio cane corrisponderò un premio". Si tratta di una promessa al pubblico, fattispecie tipica ammessa dalla legge (art. 1989 c.c.). Quando Tizio ritrova l'animale, sorge a suo favore il diritto al premio: qui la dichiarazione unilaterale, perché tipica, è pienamente vincolante.

Domande frequenti

Una promessa fatta da una sola persona è sempre vincolante?

No. L'art. 1987 c.c. stabilisce che la promessa unilaterale produce effetti obbligatori solo nei casi ammessi dalla legge: vige il principio di tipicità.

Quali sono le principali promesse unilaterali tipiche?

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito (art. 1988), la promessa al pubblico (art. 1989) e, nel sistema, i titoli di credito.

Posso creare una nuova figura di promessa unilaterale?

No. A differenza dei contratti, anche atipici, le promesse unilaterali costituiscono un numero chiuso: ci si vincola unilateralmente solo nei casi tipici di legge.

La promessa di pagamento crea una nuova obbligazione?

Non di per sé: opera sul piano probatorio, dispensando il beneficiario dal provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

Che differenza c'è tra promessa al pubblico e offerta al pubblico?

La promessa al pubblico è fonte autonoma di obbligazione unilaterale; l'offerta al pubblico è una proposta contrattuale che si perfeziona con l'accettazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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