Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 156 T.U.B. – Modifica di disposizioni legislative.

In vigore dal 19/10/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 36

“1. L’art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e’ sostituito dal seguente:

Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). – 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui
all’art. 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessa
trasmissione e’ punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.”.
2. La lettera c) dell’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e’ sostituita dalla seguente:
“c) il cessionario e’ una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita’ di acquisto di crediti d’impresa.”.
3. L’art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e’ sostituito dal seguente:
“Per l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 9, primo comma, e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l’art. 145 del medesimo testo unico.”.
4. L’articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’ sostituito dal seguente:
“Articolo 213. – Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all’asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall’agente e approvato dall’autorita’ di pubblica sicurezza.”.
5. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e’ sostituito dal seguente:
“3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.”.
6. L’articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ sostituito dal seguente:
Articolo 58 (Obbligazioni delle societa’ cooperative). – 1. Le societa’ cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo di certificazione secondo le modalita’ previste dall’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche’ a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.”.
7. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: “sentita la Banca d’Italia” sono soppresse.”

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In sintesi

  • L'art. 156 TUB contiene un articolato pacchetto di modifiche coordinate a disposizioni legislative preesistenti, reso necessario dall'entrata in vigore del D.Lgs. 385/1993 e successivamente aggiornato dal D.Lgs. 342/1999.
  • Modifica l'art. 10 del D.L. 143/1991 (antiriciclaggio), rafforzando i doveri del collegio sindacale degli intermediari finanziari in materia di vigilanza sulla normativa antiriciclaggio.
  • Aggiorna la definizione di cessionario nei contratti di factoring (L. 52/1991), includendo gli intermediari finanziari disciplinati dal TUB.
  • Coordina le sanzioni per inosservanza della normativa sulle cambiali finanziarie (L. 349/1973) con il sistema sanzionatorio del TUB (artt. 144-145).
  • Adegua le norme sui pegni nei monti di pietà (R.D. 635/1940), sui valori valutari (D.P.R. 148/1988) e sulle obbligazioni delle cooperative (L. 448/1998) al nuovo quadro normativo bancario.

Art. 156 TUB, Modifiche di coordinamento al sistema normativo bancario e finanziario

Funzione sistematica dell'art. 156

L'articolo 156 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 36 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, svolge una funzione di coordinamento normativo: adatta e aggiorna una pluralità di disposizioni legislative preesistenti per renderle coerenti con il nuovo impianto del Testo Unico Bancario. Si tratta di una tecnica legislativa frequente nelle codificazioni di settore, ove il testo unico non si limita ad abrogare la normativa previgente (come fa l'art. 161 TUB) ma interviene chirurgicamente a modificare le norme che conservano vigenza, integrandole nel nuovo sistema.

Comma 1, Doveri del collegio sindacale degli intermediari (D.L. 143/1991)

La sostituzione dell'art. 10 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla L. 5 luglio 1991, n. 197 (normativa antiriciclaggio), aggiorna il perimetro dei doveri del collegio sindacale degli intermediari finanziari. I sindaci, ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, vigilano sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e trasmettono al Ministro del Tesoro, entro dieci giorni, gli accertamenti concernenti violazioni delle norme del Capo I del decreto stesso. L'omessa trasmissione è punita penalmente.

Questa previsione inserisce il collegio sindacale in un sistema di vigilanza collaborativa tra organi societari interni e autorità pubbliche, tipica del diritto bancario e finanziario, ove i controlli interni non sono solo garanzia dei soci ma anche strumento di tutela dell'interesse pubblico alla stabilità del sistema finanziario e al contrasto al riciclaggio.

Comma 2, Factoring: aggiornamento del cessionario ammesso (L. 52/1991)

La modifica alla lettera c) dell'art. 1, comma 1, della L. 21 febbraio 1991, n. 52 (cessione dei crediti di impresa) estende la nozione di cessionario ammissibile nelle operazioni di factoring, includendo espressamente gli intermediari finanziari disciplinati dal TUB il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti d'impresa. Il riferimento all'art. 25, comma 2, della L. 142/1992 (legge delega per il TUB) inserisce la modifica nel corretto contesto della gerarchia delle fonti normative.

Il factoring, operazione di cessione di crediti commerciali da parte di imprese a soggetti specializzati, necessitava di questo adeguamento per riconoscere pienamente gli intermediari finanziari ex TUB tra i soggetti abilitati a operare come factor, accanto alle banche già previste dalla formulazione originaria.

Comma 3, Cambiali finanziarie e coordinamento sanzionatorio (L. 349/1973)

La sostituzione del secondo comma dell'art. 11 della L. 12 giugno 1973, n. 349 allinea il regime sanzionatorio per le inosservanze in materia di cambiali finanziarie con il sistema sanzionatorio amministrativo del TUB, in particolare con gli artt. 144 (sanzioni pecuniarie) e 145 (procedimento sanzionatorio). Questo coordinamento evita disallineamenti tra le sanzioni previste dalla normativa speciale e quelle previste dalla disciplina bancaria generale, garantendo uniformità di trattamento.

Comma 4, Pegni nei monti di pietà (R.D. 635/1940)

La sostituzione dell'art. 213 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) modernizza il meccanismo di alienazione degli oggetti non riscattati dai monti di pietà. Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito possono essere venduti all'asta pubblica ai sensi degli artt. 529 e ss. c.p.c. o con altro procedimento alternativo proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza, rimuovendo la rigidità della procedura previgente.

Comma 5, Operazioni valutarie e cambi (D.P.R. 148/1988)

La modifica al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 semplicifica la norma sulle operazioni valutarie: banche e intermediari finanziari operano nel rispetto delle «norme che li disciplinano», rinviando al sistema regolatorio del TUB, superando la frammentazione della previgente normativa valutaria.

Comma 6, Obbligazioni delle società cooperative (L. 448/1998)

L'intervento sull'art. 58 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 assoggetta le cooperative emittenti obbligazioni ex art. 11 TUB alle disposizioni civilistiche sulle obbligazioni (artt. 2411 ss. c.c.) e alle norme del TUF (D.Lgs. 58/1998) in quanto compatibili con la legislazione cooperativa, creando un regime armonizzato per l'emissione obbligazionaria cooperativa.

Comma 7, Soppressione del parere della Banca d'Italia (L. 489/1993)

La modifica all'art. 3 della L. 26 novembre 1993, n. 489 sopprime il requisito del parere della Banca d'Italia in una fattispecie specifica, razionalizzando i procedimenti amministrativi e riducendo i vincoli formali in coerenza con il più ampio processo di semplificazione del sistema dei controlli bancari avviato con il TUB.

Domande frequenti

Perché l'art. 156 TUB modifica tante leggi diverse contestualmente?

L'art. 156 esercita una funzione di coordinamento normativo: all'entrata in vigore del TUB, era necessario adattare le norme preesistenti che conservavano vigenza ma contenevano riferimenti alla vecchia legge bancaria (R.D.L. 375/1936) o non erano allineate con il nuovo sistema. La tecnica della modifica contestuale evita lacune normative e incongruenze sistematiche.

Quali obblighi impone l'art. 156, comma 1, al collegio sindacale degli intermediari finanziari?

I sindaci devono vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio (D.L. 143/1991) e trasmettere al Ministro del Tesoro, entro dieci giorni, gli accertamenti sulle violazioni delle norme del Capo I di tale decreto. L'omessa trasmissione è punita penalmente con la reclusione fino a un anno e la multa.

Come è cambiata la disciplina del factoring con la modifica dell'art. 156 TUB alla L. 52/1991?

La modifica ha esteso la nozione di cessionario nelle operazioni di factoring, includendo gli intermediari finanziari disciplinati dal TUB il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti d'impresa, allineando la normativa sul factoring al nuovo sistema degli intermediari finanziari introdotto dal D.Lgs. 385/1993.

Il D.Lgs. 342/1999 ha modificato l'art. 156 TUB: cosa è cambiato?

Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al D.Lgs. 385/1993) ha apportato integrazioni all'art. 156, tra cui la sostituzione dell'art. 58 della L. 448/1998 sulle obbligazioni delle società cooperative emittenti, adeguando il quadro normativo agli sviluppi del sistema finanziario e del TUF (D.Lgs. 58/1998).

Come vengono venduti gli oggetti non riscattati nei monti di pietà dopo la modifica dell'art. 156 TUB?

Ai sensi dell'art. 213 del R.D. 635/1940 come sostituito dall'art. 156 TUB, gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza sono venduti all'asta pubblica ex artt. 529 ss. c.p.c. oppure con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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