Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 120 quater decies T.U.B. – Finanziamenti denominati in valuta estera (1).

In vigore dal 01/07/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

“1. Se il credito e’ denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui e’ denominato il contratto in una delle seguenti valute:

a) la valuta in cui e’ denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attivita’ con le quali dovra’ rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della piu’ recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;

b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell’Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

2. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, puo’ stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:

a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;

b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore puo’ essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.

3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione e’ pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e’ stata presentata la domanda di conversione.

4. Se il valore dell’importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui e’ denominato il finanziamento e l’euro al momento in cui e’ stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell’ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.”

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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In sintesi

  • Riconosce al consumatore il diritto di convertire in qualsiasi momento il finanziamento denominato in valuta estera nella propria valuta di reddito o in quella dello Stato di residenza.
  • Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può fissare soglie minime di variazione del cambio e limiti al compenso di conversione.
  • Il tasso di cambio applicato è, salvo diverso accordo, quello rilevato dalla BCE il giorno della domanda di conversione.
  • Obbligo di avviso al consumatore quando la variazione del cambio supera il 20% rispetto al momento della conclusione del contratto.
  • Introdotto dall'art. 1, D.Lgs. 72/2016, in vigore dal 1° luglio 2016, in recepimento dell'art. 23 Dir. 2014/17/UE.

Art. 120-quater-decies TUB, Finanziamenti denominati in valuta estera

Premessa e contesto europeo

L'art. 120-quater-decies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) recepisce l'art. 23 della Direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive, MCD), introdotto nel sistema italiano dal D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, in vigore dal 1° luglio 2016. La norma risponde a una specifica preoccupazione del legislatore europeo emersa all'indomani della crisi finanziaria del 2008-2012: milioni di consumatori nell'Unione Europea avevano contratto mutui denominati in valute straniere, soprattutto franco svizzero e yen giapponese, subendo perdite enormi a causa dell'apprezzamento di tali valute rispetto alle valute di reddito. In risposta, la MCD ha imposto agli Stati membri di garantire ai consumatori meccanismi di protezione dal rischio di cambio, tra cui il diritto alla conversione valutaria.

Il diritto alla conversione valutaria

Il comma 1 della norma riconosce al consumatore un diritto potestativo, esercitabile in qualsiasi momento durante la vita del contratto, di convertire la valuta del finanziamento in una delle due valute indicate: la valuta in cui è denominata la parte principale del reddito o delle attività del consumatore, come risultante dall'ultima valutazione del merito creditizio, oppure la valuta avente corso legale nello Stato membro UE in cui il consumatore aveva la residenza alla data di conclusione del contratto o ha la residenza al momento della conversione. Questa seconda opzione è particolarmente rilevante per i consumatori italiani che avevano contratto mutui in valuta estera prima di trasferirsi in un altro Stato UE, o viceversa.

Il diritto alla conversione è incondizionato nella sua struttura di base, ma il comma 2 consente al CICR, su proposta della Banca d'Italia, di regolamentarne le modalità, in particolare stabilendo una variazione minima del tasso di cambio rispetto alla data di conclusione del contratto come condizione di accesso (per evitare conversioni opportunistiche di breve periodo) e fissando i limiti del compenso che il finanziatore può addebitare al consumatore per l'operazione.

Tasso di cambio applicabile

Il comma 3 individua una regola suppletiva per la determinazione del tasso di cambio: salvo diverso accordo contrattuale, si applica il tasso rilevato dalla Banca Centrale Europea nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione. Il riferimento al tasso BCE garantisce neutralità e verificabilità, evitando che il finanziatore applichi tassi penalizzanti o spread occulti. Le parti possono tuttavia concordare in contratto criteri diversi, purché trasparenti e non abusivi.

Obbligo di avviso per variazione superiore al 20%

Il comma 4 introduce un presidio informativo specifico: quando il valore dell'importo totale del credito o delle rate residue varia di oltre il 20% rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta del finanziamento e l'euro al momento della conclusione del contratto, il finanziatore è tenuto ad informare il consumatore nell'ambito delle comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 TUB. L'avviso deve esplicitamente indicare il diritto del consumatore di convertire il finanziamento e le condizioni applicabili.

La soglia del 20% è una scelta di compromesso tra la necessità di proteggere il consumatore da variazioni significative e l'esigenza di non gravare il finanziatore di obblighi informativi eccessivamente frequenti in mercati valutari volatili. Il superamento della soglia non obbliga il consumatore ad esercitare il diritto alla conversione, ma lo mette in condizione di farlo con cognizione di causa.

Coordinamento con la disciplina prudenziale e consumeristica

La norma si coordina con l'art. 120-quinquies TUB, che disciplina le informazioni precontrattuali (PIES), imponendo che il consumatore sia avvertito sin dalla fase precontrattuale dei rischi associati ai finanziamenti in valuta estera. Si raccorda inoltre con le disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria (Circolare n. 285/2013 e Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009, aggiornato), che richiedono l'evidenziazione del rischio di cambio nel contratto e nei documenti informativi standardizzati. L'OAM è competente per la vigilanza sugli intermediari del credito che commercializzano finanziamenti in valuta estera.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

In quali valute può il consumatore convertire un finanziamento in valuta estera ai sensi dell'art. 120-quater-decies TUB?

Il consumatore può scegliere tra la valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o delle sue attività (come risultante dall'ultima valutazione del merito creditizio) oppure la valuta avente corso legale nello Stato UE di residenza alla conclusione del contratto o al momento della domanda di conversione.

Quando scatta l'obbligo del finanziatore di avvisare il consumatore sulla variazione del cambio?

Quando il valore dell'importo totale del credito o delle rate residue varia di oltre il 20% rispetto a quello calcolato al tasso di cambio vigente alla data di conclusione del contratto: il finanziatore deve informare il consumatore del diritto alla conversione nell'ambito delle comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB.

Quale tasso di cambio si applica se il contratto non prevede nulla?

Il tasso rilevato dalla Banca Centrale Europea nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione, garantendo neutralità e trasparenza nella determinazione del valore dell'operazione.

Può il CICR limitare il diritto alla conversione valutaria del consumatore?

Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può stabilire una variazione minima del cambio come condizione di accesso (non superiore però alla soglia del 20% ex comma 4) e fissare il compenso massimo addebitabile al consumatore, ma non può sopprimere il diritto alla conversione.

Qual è l'origine europea dell'art. 120-quater-decies TUB?

La norma recepisce l'art. 23 della Direttiva 2014/17/UE (MCD), introdotta in risposta ai danni subiti da milioni di consumatori europei che avevano contratto mutui in valuta estera (soprattutto franco svizzero) prima della crisi del 2008-2012.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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