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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 14 TUIR – Altre detrazioni [ABROGATO] ( NDR: ex art. 13 . )
In vigore dal 01/01/2004 al 30/12/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
Soppresso dal 30/12/2004 da: Legge del 30/12/2004 n. 311 Articolo 1
Nota:Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per gli effetti vedasi l’art. 10, comma 1, del DL n. 414/89. Per gli effetti vedasi l’art. 12, comma 1, del DL n. 40/90. “1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro; c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro; e) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu’ redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a: a) 70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro; d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro; f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu’ redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 50 o di impresa di cui all’articolo 66, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro; b) 126 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.”
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Commento
Ratio
L'art. 14 del TUIR (D.P.R. 917/1986), nella sua originaria rubrica «Altre detrazioni» (corrispondente all'ex art. 13 nella numerazione ante-riforma), nasceva dall'esigenza di prevedere, nell'architettura della disciplina IRPEF, uno spazio residuale per detrazioni d'imposta non riconducibili né ai carichi di famiglia (art. 12) né alla tipologia di reddito (art. 13 attuale). Il legislatore del 1986, nel redigere il Testo Unico, aveva inteso creare una norma-contenitore capace di ospitare agevolazioni atipiche o transitorie senza dover ricorrere sistematicamente a norme esterne al TUIR.
La scelta di inserire nell'architettura del TUIR una disposizione aperta alle «altre detrazioni» riflette una tecnica legislativa deliberatamente flessibile: piuttosto che modificare in modo chirurgico le singole norme sulle detrazioni in caso di nuove esigenze, il legislatore contava su questa disposizione come punto di raccolta. Nel corso degli anni, però, le riforme fiscali successive (in particolare le riforme degli anni Novanta e la revisione IRES del 2003-2004) hanno redistribuito le singole agevolazioni in norme specifiche, svuotando progressivamente di contenuto autonomo l'art. 14.
Analisi
L'art. 14 TUIR, nella versione storicamente vigente, conteneva alcune categorie di detrazioni residuali che nel sistema originario del 1986 non trovavano collocazione sistematica negli altri articoli. Tra le fattispecie che hanno storicamente gravitato attorno a questa norma si annoverano:
Detrazioni per soggetti con particolari caratteristiche personali. In certi periodi di vigenza, la norma ha ospitato detrazioni per contribuenti che si trovavano in condizioni particolari (es. persone con disabilità), poi migrate verso norme speciali più organiche (L. 104/1992 e successive modificazioni).
Detrazioni per redditi minori. In alcune formulazioni, la norma prevedeva un importo fisso di detrazione a favore dei contribuenti con reddito complessivo inferiore a determinate soglie, quale misura di progressività del sistema. Con la riforma delle detrazioni per tipologia di reddito (ora art. 13 TUIR), queste misure sono state incorporate nella disciplina generale.
Detrazioni transitorie. Il legislatore ha talora utilizzato l'art. 14 come contenitore temporaneo di agevolazioni introdotte in via emergenziale o sperimentale, destinate a essere riassorbite o abrogate una volta verificatone l'effetto.
L'abrogazione dell'art. 14 è avvenuta nell'ambito di una razionalizzazione del sistema delle detrazioni IRPEF che ha concentrato la materia in poche norme centrali (artt. 12, 13, 15 TUIR), affiancate da disposizioni speciali per fattispecie particolari (disabilità, ristrutturazioni, ecobonus). La norma non produce più effetti giuridici autonomi per i periodi d'imposta successivi all'abrogazione.
Per i periodi d'imposta anteriori all'abrogazione, le detrazioni eventualmente maturate in base all'art. 14 restano valide e possono essere fatte valere in sede di accertamento, contenzioso o rimborso, purché nei termini di decadenza e prescrizione ordinari (cinque anni per il rimborso da dichiarazione, ex art. 38 D.P.R. 600/1973).
Nei testi ufficiali del TUIR disponibili sul portale Normattiva, l'art. 14 appare con la dicitura «abrogato» o con il richiamo alla norma abrogatrice. È importante non confondere questa disposizione con altri articoli omonimi presenti in leggi speciali o in altri testi unici.
Quando si applica
In senso stretto, l'art. 14 TUIR nella sua formulazione attuale non «si applica» a fattispecie nuove, in quanto abrogato. Resta rilevante esclusivamente per:
— Controversie tributarie relative a periodi d'imposta anteriori all'abrogazione, in cui il contribuente o l'Amministrazione finanziaria intendano far valere (o disconoscere) detrazioni maturate in vigenza della norma.
— Interpretazione di atti o contratti redatti prima dell'abrogazione che richiamino l'art. 14 TUIR come fondamento normativo di un beneficio fiscale.
— Studi storici e comparativi sull'evoluzione del sistema delle detrazioni IRPEF, utili per comprendere la ratio delle norme attualmente vigenti.
Per il contribuente che oggi si chieda quali detrazioni siano disponibili, il riferimento normativo corretto è l'art. 15 TUIR (oneri detraibili al 19%), l'art. 13 TUIR (detrazioni per tipologia di reddito), le leggi speciali sulle detrazioni edilizie e le norme sul quoziente familiare eventualmente applicabili.
Connessioni
— Art. 12 TUIR: detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli, altri familiari a carico). È rimasto invariato nella struttura di fondo e non è stato coinvolto dall'abrogazione dell'art. 14.
— Art. 13 TUIR: detrazioni per tipologia di reddito (lavoro dipendente, autonomo, pensione, impresa minore). Ha assorbito la funzione progressiva che l'art. 14 svolgeva per i redditi più bassi.
— Art. 15 TUIR: oneri detraibili al 19%. Elenca tassativamente le spese che danno diritto a detrazione, tra cui spese sanitarie, interessi su mutui, premi assicurativi, spese di istruzione.
— L. 104/1992: disciplina le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e i loro familiari, assorbendo parte del contenuto che storicamente gravitava nell'area dell'art. 14 TUIR.
— Art. 16-bis TUIR: detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%), introdotta successivamente come norma speciale autonoma.
— D.lgs. 216/2023 (riforma fiscale delegata): ha avviato una revisione organica delle detrazioni IRPEF, con criteri di modulazione in funzione del reddito e del numero dei figli a carico, che aggiorna il sistema delle detrazioni di cui gli artt. 12-13-15 sono i pilastri.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Schede agevolazioni
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Caso 1: Detrazione storica in sede di rimborso
Tizio ha presentato la dichiarazione dei redditi per un anno di imposta in cui l'art. 14 TUIR era ancora vigente, ma si è accorto solo successivamente di non aver indicato una detrazione che vi rientrava. Intende presentare istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. 600/1973 entro il termine di prescrizione. Il rimborso è in linea di principio ammissibile, poiché la norma era vigente al momento del periodo di imposta: l'abrogazione successiva non pregiudica i diritti maturati in precedenza.
Caso 2: Contribuente che cerca «altre detrazioni» per l'anno corrente
Caio, lavoratore dipendente, sente parlare di «detrazioni aggiuntive» e cerca nell'art. 14 TUIR il fondamento normativo. Non trovando contenuto operativo, si rivolge a un consulente fiscale che gli chiarisce che l'art. 14 è abrogato: le detrazioni attualmente disponibili si trovano nell'art. 15 TUIR (spese sanitarie, mutuo, polizze, istruzione), nell'art. 13 (detrazione per lavoro dipendente) e nelle leggi speciali (bonus edilizi, detrazioni per disabilità). Caio compila correttamente il modello 730 indicando le voci applicabili al suo caso.
Domande frequenti
L'art. 14 TUIR è ancora in vigore?
No. L'art. 14 del TUIR (D.P.R. 917/1986), nella sua rubrica «Altre detrazioni», è stato abrogato. Non produce effetti per i periodi d'imposta successivi all'abrogazione. Per le detrazioni attualmente disponibili occorre riferirsi agli artt. 12, 13 e 15 TUIR e alle leggi speciali vigenti.
Cosa conteneva l'art. 14 TUIR prima dell'abrogazione?
L'art. 14 TUIR conteneva detrazioni d'imposta residuali non riconducibili ai carichi di famiglia (art. 12) né alla tipologia di reddito (art. 13): detrazioni per redditi bassi, per soggetti con particolari caratteristiche personali e detrazioni transitorie introdotte in via emergenziale. Con le riforme successive, queste fattispecie sono state assorbite da norme più organiche.
Se in un atto o contratto vecchio si fa riferimento all'art. 14 TUIR, cosa significa oggi?
Il richiamo all'art. 14 TUIR in documenti storici indica una detrazione che era disponibile al momento della redazione dell'atto, in vigenza della norma. Per valutare se quel diritto sia stato correttamente esercitato o se residui un credito da rimborso, occorre ricostruire il contenuto della norma nel testo vigente all'epoca del periodo d'imposta di riferimento.
Quali detrazioni sostituiscono oggi quelle che erano nell'art. 14 TUIR?
Il sistema attuale delle detrazioni IRPEF è strutturato sull'art. 12 (familiari a carico), sull'art. 13 (tipologia di reddito: lavoro dipendente, autonomo, pensione) e sull'art. 15 (oneri al 19%). Le agevolazioni per persone con disabilità sono disciplinate dalla L. 104/1992 e dalle norme fiscali collegate. I bonus edilizi hanno una disciplina autonoma (art. 16-bis TUIR e leggi speciali).
Posso ancora richiedere il rimborso di una detrazione ex art. 14 TUIR non indicata in una vecchia dichiarazione?
In linea di principio sì, purché il periodo d'imposta sia anteriore all'abrogazione e siano rispettati i termini per l'istanza di rimborso (generalmente quarantotto mesi dalla data del versamento o del saldo IRPEF, ex art. 38 D.P.R. 600/1973). È opportuno verificare i termini con un consulente fiscale e conservare la documentazione giustificativa.
Vedi anche