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Dimissioni nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): come darle, preavviso e telematiche
Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.
Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.
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Che cosa sono le dimissioni
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.
Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.
Come si fa
Il modulo si compila e si trasmette in due modi:
| Modalità | Come |
|---|---|
| In autonomia | Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE) |
| Con un intermediario | Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro |
La revoca
Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.
Eccezioni alla forma telematica
Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Il preavviso e la sua durata
Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.
Mancato preavviso
Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.
Quando decorre
Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.
Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto
| Aspetto | Dimissioni volontarie | Dimissioni per giusta causa |
|---|---|---|
| Riferimento | Art. 2118 c.c. | Art. 2119 c.c. |
| Preavviso | Dovuto, secondo il CCNL | Non dovuto (recesso immediato) |
| Modulo telematico | Sì | Sì |
| NASpI | Di regola no | Sì, spetta |
| Esempi tipici | Nuovo impiego, scelta personale | Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie |
Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione
La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:
- dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
- dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
Devo per forza lavorare il preavviso?
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Nel lavoro in somministrazione il dipendente è assunto dall'agenzia (somministratore) e svolge l'attività presso l'impresa utilizzatrice. Quando decide di dimettersi, il rapporto da sciogliere è quello con l'agenzia, datore di lavoro a tutti gli effetti. La disciplina combina le regole comuni del recesso del lavoratore, gli artt. 2118 e 2119 c.c., con la procedura telematica dell'art. 26 del D.Lgs. 151/2015.
La forma: dimissioni solo telematiche
Dal 2016 le dimissioni sono valide solo se rese con il modulo telematico trasmesso al Ministero del Lavoro. Il lavoratore può compilarlo autonomamente con le proprie credenziali oppure rivolgersi a un patronato, a un'organizzazione sindacale o agli altri soggetti abilitati. Una lettera cartacea, da sola, non produce effetti: serve a comunicare l'intenzione, ma non sostituisce la procedura di legge.
La revoca entro sette giorni
L'art. 26 consente di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione, con le stesse modalità telematiche. È una finestra di ripensamento che tutela il lavoratore da decisioni affrettate o estorte: una volta revocate, il rapporto prosegue come se nulla fosse.
Il preavviso nella somministrazione
L'art. 2118 c.c. impone, salvo giusta causa, un periodo di preavviso la cui durata è rimessa al CCNL. Nel contratto delle agenzie per il lavoro il preavviso varia in base all'anzianità e al livello di inquadramento: i valori esatti vanno letti sulle tabelle del CCNL vigente. Il preavviso decorre di norma dalla metà o dall'inizio del mese, secondo quanto previsto dal contratto; chi non lo rispetta è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
Dimissioni per giusta causa
Quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, ad esempio il mancato pagamento della retribuzione o gravi molestie, il lavoratore può dimettersi per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. senza preavviso e con diritto all'indennità sostitutiva a carico del datore. È prudente indicare la giusta causa nel modulo e conservare la documentazione che la fonda.
Effetti su NASpI e fine missione
Le dimissioni volontarie ordinarie, di regola, non danno accesso alla NASpI; fanno eccezione quelle per giusta causa e quelle nel periodo tutelato di maternità. Nella somministrazione occorre distinguere la fine della singola missione, che può aprire periodi di disponibilità o di accesso agli ammortizzatori, dalla cessazione del rapporto con l'agenzia: le conseguenze sui sostegni al reddito vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate.
Consigli pratici
Conviene trasmettere il modulo con il giusto anticipo rispetto al preavviso, conservare la ricevuta telematica e, se la decisione nasce da inadempimenti dell'agenzia, formalizzare la giusta causa per non perdere preavviso e tutele. Un breve confronto con il patronato evita errori sul calcolo dei termini.
Domande frequenti
Come si danno le dimissioni in somministrazione?
Esclusivamente con il modulo telematico previsto dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015, compilabile online con le proprie credenziali o tramite patronato, sindacato o altri soggetti abilitati.
Quanto preavviso devo dare?
La durata del preavviso è fissata dalle tabelle del CCNL vigente in base ad anzianità e livello, in attuazione dell'art. 2118 c.c. Chi non lo rispetta versa l'indennità sostitutiva.
Posso ripensarci dopo aver dato le dimissioni?
Sì. L'art. 26 consente di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione, con le stesse modalità telematiche; il rapporto prosegue regolarmente.
Quando le dimissioni sono per giusta causa?
Quando ricorre un fatto grave che impedisce la prosecuzione del rapporto, ad esempio il mancato pagamento della retribuzione (art. 2119 c.c.): in tal caso non è dovuto preavviso.
Con le dimissioni ho diritto alla NASpI?
Di regola no per le dimissioni volontarie ordinarie. Fanno eccezione la giusta causa e il periodo tutelato di maternità; le condizioni vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate.