Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Dimissioni nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): come darle, preavviso e telematiche

Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

In sintesi

Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Istituti trattati
Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso e la sua durata

Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

Quando decorre

Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — revoca delle dimissioni
Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
Caia — dimissioni per giusta causa
A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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In sintesi

  • Le dimissioni dei lavoratori somministrati seguono la procedura telematica obbligatoria dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015.
  • Il modulo è compilabile online o tramite patronato/sindacato ed è revocabile entro 7 giorni.
  • Il preavviso, ex art. 2118 c.c., ha durata fissata dalle tabelle del CCNL vigente in base ad anzianità e inquadramento.
  • Nelle dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) il preavviso non è dovuto.
  • Va distinto il rapporto con l'agenzia somministratrice da quello, di fatto, con l'utilizzatore.
Indice dei contenuti

Nel lavoro in somministrazione il dipendente è assunto dall'agenzia (somministratore) e svolge l'attività presso l'impresa utilizzatrice. Quando decide di dimettersi, il rapporto da sciogliere è quello con l'agenzia, datore di lavoro a tutti gli effetti. La disciplina combina le regole comuni del recesso del lavoratore, gli artt. 2118 e 2119 c.c., con la procedura telematica dell'art. 26 del D.Lgs. 151/2015.

La forma: dimissioni solo telematiche

Dal 2016 le dimissioni sono valide solo se rese con il modulo telematico trasmesso al Ministero del Lavoro. Il lavoratore può compilarlo autonomamente con le proprie credenziali oppure rivolgersi a un patronato, a un'organizzazione sindacale o agli altri soggetti abilitati. Una lettera cartacea, da sola, non produce effetti: serve a comunicare l'intenzione, ma non sostituisce la procedura di legge.

La revoca entro sette giorni

L'art. 26 consente di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione, con le stesse modalità telematiche. È una finestra di ripensamento che tutela il lavoratore da decisioni affrettate o estorte: una volta revocate, il rapporto prosegue come se nulla fosse.

Il preavviso nella somministrazione

L'art. 2118 c.c. impone, salvo giusta causa, un periodo di preavviso la cui durata è rimessa al CCNL. Nel contratto delle agenzie per il lavoro il preavviso varia in base all'anzianità e al livello di inquadramento: i valori esatti vanno letti sulle tabelle del CCNL vigente. Il preavviso decorre di norma dalla metà o dall'inizio del mese, secondo quanto previsto dal contratto; chi non lo rispetta è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

Dimissioni per giusta causa

Quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, ad esempio il mancato pagamento della retribuzione o gravi molestie, il lavoratore può dimettersi per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. senza preavviso e con diritto all'indennità sostitutiva a carico del datore. È prudente indicare la giusta causa nel modulo e conservare la documentazione che la fonda.

Effetti su NASpI e fine missione

Le dimissioni volontarie ordinarie, di regola, non danno accesso alla NASpI; fanno eccezione quelle per giusta causa e quelle nel periodo tutelato di maternità. Nella somministrazione occorre distinguere la fine della singola missione, che può aprire periodi di disponibilità o di accesso agli ammortizzatori, dalla cessazione del rapporto con l'agenzia: le conseguenze sui sostegni al reddito vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate.

Consigli pratici

Conviene trasmettere il modulo con il giusto anticipo rispetto al preavviso, conservare la ricevuta telematica e, se la decisione nasce da inadempimenti dell'agenzia, formalizzare la giusta causa per non perdere preavviso e tutele. Un breve confronto con il patronato evita errori sul calcolo dei termini.

Domande frequenti

Come si danno le dimissioni in somministrazione?

Esclusivamente con il modulo telematico previsto dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015, compilabile online con le proprie credenziali o tramite patronato, sindacato o altri soggetti abilitati.

Quanto preavviso devo dare?

La durata del preavviso è fissata dalle tabelle del CCNL vigente in base ad anzianità e livello, in attuazione dell'art. 2118 c.c. Chi non lo rispetta versa l'indennità sostitutiva.

Posso ripensarci dopo aver dato le dimissioni?

Sì. L'art. 26 consente di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione, con le stesse modalità telematiche; il rapporto prosegue regolarmente.

Quando le dimissioni sono per giusta causa?

Quando ricorre un fatto grave che impedisce la prosecuzione del rapporto, ad esempio il mancato pagamento della retribuzione (art. 2119 c.c.): in tal caso non è dovuto preavviso.

Con le dimissioni ho diritto alla NASpI?

Di regola no per le dimissioni volontarie ordinarie. Fanno eccezione la giusta causa e il periodo tutelato di maternità; le condizioni vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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