Indice
- Per esercitare le azioni a tutela del diritto e salvaguardare le prove della contraffazione, il giudice può ordinare descrizione, accertamento, perizia o sequestro di ciò che si ritiene violazione.
- Si può ricorrere ai procedimenti di istruzione preventiva.
- Il sequestro non è concesso per le opere frutto del contributo di più persone, salvo casi di particolare gravità o violazione imputabile a tutti i coautori.
- In casi gravi è possibile anche il sequestro dei proventi del prodotto contestato; la disciplina si applica anche alle copie illecite di programmi e ai mezzi di elusione delle protezioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 161 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 161 Cod. Amb. — Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
- Art. 161 D.Lgs. 209/2005 — Coassicurazione comunitaria
- Art. 161 D.Lgs. 42/2004 — Danno a cose ritrovate
- Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi
- Articolo 161 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 161 Codice della Strada: Ingombro della carreggiata
In sintesi
Indice dei contenuti
Per esercitare le azioni e salvaguardare le prove di contraffazione, il giudice può ordinare descrizione, accertamento, perizia o sequestro; nelle opere di più autori il sequestro è limitato ai casi gravi.
Gli strumenti di accertamento e cautela
L'art. 161 mette a disposizione del titolare dei diritti gli strumenti processuali per accertare e bloccare la contraffazione. Per esercitare le azioni di tutela e, soprattutto, per salvaguardare le prove della violazione, il giudice può ordinare la descrizione, l'accertamento, la perizia o il sequestro di ciò che si ritiene costituire violazione del diritto di utilizzazione. Sono misure essenziali, perché nelle violazioni del diritto d'autore le prove possono facilmente essere occultate o disperse.
L'istruzione preventiva
La norma consente di ricorrere ai procedimenti di istruzione preventiva, che permettono di cristallizzare le prove prima e a prescindere dall'avvio del giudizio di merito. È uno strumento prezioso: di fronte a una contraffazione, il titolare può ottenere rapidamente la descrizione o il sequestro del materiale illecito, assicurandosi che le prove non svaniscano nel tempo necessario al processo.
Il limite per le opere collettive
Un temperamento importante riguarda le opere frutto del contributo di più persone. Per esse il sequestro non è concesso, salvo casi di particolare gravità o quando la violazione sia imputabile a tutti i coautori. La ragione è di equità: sequestrare un'opera realizzata da più autori colpirebbe anche chi è estraneo alla violazione. Il sequestro è quindi limitato alle situazioni in cui non vi sono coautori incolpevoli da proteggere o la gravità lo impone.
Sequestro dei proventi e tutela del software
In casi particolarmente gravi, il giudice può ordinare anche il sequestro dei proventi dovuti all'autore del prodotto contestato, aggredendo i frutti economici della violazione. La norma estende inoltre la propria disciplina a chi mette in circolazione o detiene a scopo commerciale copie non autorizzate di programmi e ai mezzi destinati a eludere le misure di protezione. È un adeguamento alle violazioni dell'era digitale - pirateria del software ed elusione dei sistemi anticopia - che completa l'arsenale di tutela del diritto d'autore.
Domande frequenti
Quali misure può ordinare il giudice contro la contraffazione?
Descrizione, accertamento, perizia o sequestro di ciò che si ritiene violazione, anche tramite procedimenti di istruzione preventiva.
A cosa serve l'istruzione preventiva?
A cristallizzare le prove della violazione prima e a prescindere dall'avvio del giudizio di merito.
Si può sequestrare un'opera di più autori?
Di regola no, salvo casi di particolare gravità o quando la violazione è imputabile a tutti i coautori.
È possibile sequestrare i proventi?
Sì, in casi particolarmente gravi il giudice può ordinare il sequestro dei proventi del prodotto contestato.
La norma copre la pirateria del software?
Sì: si applica anche a chi mette in circolazione copie non autorizzate di programmi e ai mezzi di elusione delle protezioni.