Indice
- Per gravi ragioni morali, l'autore ha diritto di ritirare l'opera dal commercio (diritto di pentimento).
- Salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di sfruttare l'opera.
- È un diritto personale e non trasmissibile.
- L'autore deve notificare il proprio intendimento ai cessionari e all'amministrazione competente, che ne dà pubblica notizia; entro un anno gli interessati possono opporsi davanti all'autorità giudiziaria.
- Nota storica: il testo cita il "Ministero della cultura popolare", da intendersi adeguato all'amministrazione odierna.
Testo dell'articoloVigente
Art. 142 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 142 Cod. Amb. — competenze
- Art. 142 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
- Art. 142 D.Lgs. 42/2004 — Aree tutelate per legge
- Art. 142 Codice Civile: Limiti d'applicazione delle precedenti
- Articolo 142 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 142 Codice del Consumo: Modifiche al codice civile
In sintesi
Indice dei contenuti
Per gravi ragioni morali l'autore può ritirare l'opera dal commercio, indennizzando chi ne aveva acquistato i diritti; è un diritto personale e non trasmissibile. L'autore deve notificare l'intenzione ai cessionari e all'amministrazione competente, e gli interessati possono opporsi entro un anno.
Il diritto di pentimento
L'art. 142 disciplina uno dei diritti morali più singolari: il diritto di ritirare l'opera dal commercio, detto anche diritto di pentimento. Quando concorrono gravi ragioni morali - un mutamento delle convinzioni dell'autore, il venir meno dell'adesione alla propria opera - l'autore può sottrarre la creazione alla circolazione. È l'estrema espressione del legame personale tra l'autore e la sua opera: anche dopo averne ceduto i diritti economici, egli può, in casi gravi, "riprendersela".
Il bilanciamento: l'indennizzo
Questo potentissimo diritto incontra un limite a tutela degli interessi economici altrui: l'autore che ritira l'opera ha l'obbligo di indennizzare coloro che avevano acquistato i diritti di riprodurla, diffonderla, eseguirla, rappresentarla o spacciarla. Il pentimento è ammesso, ma a spese dell'autore: chi ha legittimamente investito sull'opera non può subire il ritiro senza compensazione. È lo stesso equilibrio che ritroviamo nell'art. 143, che disciplina l'intervento del giudice.
Un diritto personalissimo
L'art. 142 sottolinea due caratteri: il diritto è personale e non trasmissibile. È legato in modo indissolubile alla persona dell'autore e alle sue convinzioni morali: non può essere ceduto, né passa agli eredi. Solo l'autore, in vita, può valutare se sussistano quelle gravi ragioni morali che giustificano il ritiro. È la massima espressione della natura personalissima del diritto morale.
La procedura e le garanzie
L'esercizio del diritto segue una procedura a tutela di tutti gli interessati. L'autore deve notificare il proprio intendimento ai soggetti cui ha ceduto i diritti e all'amministrazione competente (il testo cita il Ministero della cultura popolare, riferimento storico da intendersi adeguato), che ne dà pubblica notizia. Entro un anno dalle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi. Si garantisce così il contraddittorio: il diritto di pentimento dell'autore si bilancia con il diritto degli altri a far valere le proprie ragioni, e sarà eventualmente il giudice (art. 143) a comporre il conflitto, riconoscendo il ritiro a condizione dell'indennizzo.
Domande frequenti
Cos'è il diritto di ritiro dell'opera dal commercio?
Il diritto dell'autore di sottrarre l'opera alla circolazione per gravi ragioni morali (diritto di pentimento), indennizzando chi ne aveva acquistato i diritti.
È un diritto trasmissibile agli eredi?
No: è personale e non trasmissibile, legato alle convinzioni morali dell'autore in vita.
L'autore deve pagare qualcosa?
Sì: ha l'obbligo di indennizzare coloro che avevano acquistato i diritti di sfruttare l'opera.
Come si esercita il diritto?
Notificando l'intenzione ai cessionari e all'amministrazione competente, che ne dà pubblica notizia; entro un anno gli interessati possono opporsi in giudizio.
Il riferimento al Ministero della cultura popolare è attuale?
No: è storico; va inteso adeguato all'amministrazione competente odierna.