Indice
In sintesi
- L’art. 137 L. 633/1941 individua gli obblighi fondamentali dell’autore nel contratto di edizione.
- L’autore deve consegnare il testo dell’opera, qualora non sia già stata pubblicata per le stampe.
- L’autore deve garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
- La norma realizza un equilibrio tra l’interesse dell’editore a sfruttare l’opera e la posizione dell’autore.
- La garanzia di pacifico godimento richiama lo schema della garanzia per evizione e molestie tipico dei contratti traslativi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 137 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'autore è obbligato: 1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 137 Cod. Amb. — sanzioni penali
- Art. 137 D.Lgs. 209/2005 — Danno patrimoniale
- Art. 137 D.Lgs. 42/2004 — Commissioni regionali
- Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell'ufficiale dello stato
- Articolo 137 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 137 Cod.Cons.: Elenco delle associazioni dei consumatori e
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L’art. 137 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) si inserisce nella disciplina del contratto di edizione, individuando gli obblighi essenziali che gravano sull’autore una volta concluso l’accordo con l’editore. La norma esprime, in forma sintetica, due doveri fondamentali: la consegna del testo dell’opera e la garanzia del pacifico godimento dei diritti ceduti. Si tratta di previsioni che danno concretezza al sinallagma contrattuale, ponendosi a fronte degli obblighi dell’editore di riprodurre, distribuire e remunerare l’opera.
Il contratto di edizione e la sua funzione
Il contratto di edizione è il negozio con cui l’autore concede a un editore il diritto di pubblicare per le stampe, a proprie spese, un’opera dell’ingegno, ricevendone in cambio un corrispettivo. In questa cornice, gli obblighi dell’autore descritti dall’art. 137 assicurano all’editore la disponibilità materiale dell’opera e la stabilità giuridica dei diritti acquisiti. La norma va dunque letta come parte di un sistema in cui i doveri delle parti sono reciprocamente collegati e funzionali alla realizzazione dello scopo comune: la diffusione dell’opera presso il pubblico.
L’obbligo di consegna del testo
Il primo dovere è quello di consegnare il testo dell’opera, salvo che questa non sia già stata pubblicata per le stampe. La consegna costituisce il presupposto materiale dell’attività editoriale: senza la disponibilità del testo l’editore non potrebbe procedere alla riproduzione. La precisazione relativa all’opera già pubblicata si spiega perché, in tal caso, il testo è già esistente e accessibile, sicché l’obbligo di consegna perde la sua ragion d’essere o assume contenuto diverso. La consegna deve avvenire in forma idonea a consentire la pubblicazione secondo quanto pattuito.
La garanzia del pacifico godimento
Il secondo dovere impone all’autore di garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. Questa previsione richiama lo schema della garanzia tipica dei contratti traslativi: l’autore deve assicurare che l’editore possa esercitare i diritti acquisiti senza essere turbato da pretese di terzi o da condotte dello stesso autore. La garanzia copre, in linea generale, sia le molestie di diritto — provenienti da chi vanti diritti confliggenti sull’opera — sia l’esigenza che l’autore si astenga dal compiere atti incompatibili con i diritti ceduti.
I presupposti: titolarità e paternità dell’opera
L’obbligo di garanzia presuppone che l’autore sia effettivamente titolare dei diritti che cede e che l’opera sia originale, frutto della sua attività creativa. La garanzia del pacifico godimento implica quindi, sul piano sostanziale, anche una responsabilità per il caso in cui l’opera risulti lesiva di diritti altrui o non liberamente disponibile. La disposizione tutela così l’affidamento dell’editore sulla legittimità dello sfruttamento dell’opera per l’intero arco temporale del contratto.
Rapporti con gli obblighi dell’editore
Gli obblighi dell’autore si pongono in rapporto di corrispettività con quelli dell’editore, il quale è tenuto a riprodurre e a porre in commercio l’opera secondo le condizioni convenute e a corrispondere il compenso pattuito. Il sistema della legge mira a un equilibrio: a fronte della disponibilità del testo e della garanzia di un godimento non turbato, l’editore assume l’onere economico e organizzativo della pubblicazione. L’inadempimento di uno di tali obblighi può riflettersi sull’equilibrio complessivo del rapporto.
Pluralità di autori e titolarità dei diritti
Quando l’opera oggetto del contratto di edizione è frutto del contributo di più autori, gli obblighi descritti dalla norma assumono profili peculiari. La consegna del testo e la garanzia del pacifico godimento presuppongono che chi cede i diritti ne sia effettivamente titolare; nelle opere create in collaborazione la titolarità dei diritti può essere comune ai coautori, sicché la cessione e le relative garanzie devono tenere conto della pluralità di posizioni. Allo stesso modo, l’autore che ceda all’editore i diritti su un’opera che incorpora contributi altrui è tenuto ad assicurare la legittima disponibilità di tali contributi, in coerenza con la garanzia del pacifico godimento posta a suo carico.
La durata della garanzia e l’inadempimento
La garanzia del pacifico godimento copre l’intera durata del contratto: si tratta di un obbligo a esecuzione continuata, che impegna l’autore per tutto il tempo in cui l’editore esercita i diritti ceduti. L’inadempimento può assumere forme diverse, dalla mancata consegna del testo all’esercizio, da parte dell’autore, di attività incompatibili con i diritti trasferiti, fino all’emersione di pretese di terzi che turbino il godimento. A seconda della gravità, l’inadempimento può legittimare l’editore a far valere i rimedi previsti dall’ordinamento per le obbligazioni contrattuali, secondo i principi generali e nel rispetto dell’equilibrio del sinallagma proprio del contratto di edizione.
Il diritto morale d’autore
Gli obblighi patrimoniali descritti dalla norma convivono con il diritto morale d’autore, che resta in capo al creatore dell’opera ed è per sua natura inalienabile e irrinunciabile. La consegna del testo e la garanzia del pacifico godimento riguardano lo sfruttamento economico dell’opera e i diritti patrimoniali ceduti, ma non incidono sul diritto dell’autore di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a deformazioni o modificazioni lesive del suo onore o della sua reputazione. La distinzione tra profilo patrimoniale e profilo morale è centrale nel sistema del diritto d’autore e accompagna l’interpretazione anche degli obblighi gravanti sull’autore nel contratto di edizione.
Profili pratici
Nella pratica contrattuale, le clausole di consegna e di garanzia vengono spesso dettagliate dalle parti: si precisano tempi e modalità di consegna del testo, eventuali revisioni, nonché le dichiarazioni dell’autore in ordine alla titolarità dei diritti e all’originalità dell’opera. È frequente l’inserimento di clausole con cui l’autore garantisce che l’opera è frutto del proprio lavoro, non viola diritti di terzi e non è già stata ceduta ad altri in modo incompatibile. La previsione legale opera come disciplina di base, integrando o suppletivamente regolando ciò che le parti non abbiano espressamente convenuto. La sua corretta comprensione è essenziale per definire le responsabilità in caso di contestazioni sull’opera o di pretese di terzi.
Domande frequenti
Quali obblighi pone l'art. 137 L. 633/1941 a carico dell'autore?
Due obblighi: consegnare il testo dell'opera, se non già pubblicata per le stampe, e garantire all'editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per la durata del contratto.
Cosa significa garantire il pacifico godimento?
Significa assicurare che l'editore possa esercitare i diritti acquisiti senza turbative, né da parte di terzi che vantino diritti confliggenti né dell'autore stesso.
Quando non sussiste l'obbligo di consegna del testo?
Quando l'opera è già stata pubblicata per le stampe: in tal caso il testo è già esistente e l'obbligo perde la sua ragion d'essere o assume contenuto diverso.
L'autore risponde se l'opera viola diritti altrui?
La garanzia del pacifico godimento presuppone titolarità e originalità dell'opera, e implica una responsabilità dell'autore qualora l'opera risulti lesiva di diritti di terzi.
In quale contratto si collocano questi obblighi?
Nel contratto di edizione, con cui l'autore concede all'editore il diritto di pubblicare l'opera per le stampe a fronte di un corrispettivo.