Indice
In sintesi
- Possono essere registrati, su istanza della parte interessata, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti d'autore.
- O che costituiscono su di essi diritti di godimento o di garanzia, nonché gli atti di divisione o di società relativi ai medesimi diritti.
- Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico o amministrativo in base alla legge.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 104 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013
- Art. 104 Cod. Amb. — Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Art. 104 D.Lgs. 159/2011 — Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo
- Art. 104 D.Lgs. 209/2005 — Accertamenti sulla gestione contabile
- Art. 104 D.Lgs. 42/2004 — Fruizione di beni culturali di proprietà privata
- Art. 104 Codice Civile: Effetti dell'opposizione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Possono essere registrati, su istanza dell'interessato, gli atti che trasferiscono o gravano i diritti d'autore (cessioni, garanzie, divisioni, atti di società); la registrazione produce effetti giuridici e amministrativi.
La registrazione degli atti sui diritti
L'art. 104 disciplina la possibilità di registrare gli atti che incidono sui diritti d'autore. Non riguarda l'opera in sé, ma le vicende giuridiche dei diritti: il loro trasferimento, la costituzione di garanzie, la divisione tra più titolari. La registrazione avviene su istanza della parte interessata, secondo le forme stabilite dal regolamento: è quindi un'attività facoltativa, attivata da chi vi ha interesse.
Quali atti sono registrabili
L'elenco è ampio. Sono registrabili gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti dalla legge (le cessioni); quelli che costituiscono su di essi diritti di godimento o di garanzia (ad esempio un usufrutto o un pegno); e gli atti di divisione o di società relativi a quei diritti. In sostanza, tutte le principali operazioni giuridiche che riguardano la titolarità e la gestione dei diritti patrimoniali d'autore.
Gli effetti della registrazione
La norma precisa che le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico o amministrativo, in base alle disposizioni della legge o di leggi speciali. La registrazione assolve quindi una funzione di pubblicità e di certezza: rende conoscibili le vicende dei diritti e può rilevare nei rapporti con i terzi, oltre che per finalità amministrative.
Uno strumento di trasparenza
Pur essendo facoltativa e non condizionando l'esistenza o il trasferimento dei diritti (che si perfezionano secondo le regole proprie), la registrazione offre uno strumento di trasparenza e tracciabilità delle operazioni sui diritti d'autore. Per chi opera nel mercato delle opere - editori, produttori, finanziatori - può rappresentare una garanzia in più sulla titolarità e sui vincoli che gravano sui diritti.
Domande frequenti
Quali atti si possono registrare?
Gli atti tra vivi che trasferiscono i diritti d'autore, che vi costituiscono diritti di godimento o garanzia, e gli atti di divisione o di società sui medesimi diritti.
La registrazione è obbligatoria?
No: è facoltativa e avviene su istanza della parte interessata, secondo le forme del regolamento.
Che effetti ha la registrazione?
Ha effetti di carattere giuridico o amministrativo previsti dalla legge; svolge una funzione di pubblicità e certezza delle vicende dei diritti.
La registrazione è necessaria perché la cessione sia valida?
No: il trasferimento dei diritti si perfeziona secondo le regole proprie; la registrazione aggiunge pubblicità e tracciabilità.
A chi è utile registrare?
A editori, produttori, finanziatori e in generale a chi vuole certezza sulla titolarità e sui vincoli che gravano sui diritti.