Indice
In sintesi
- Il compenso per la radiodiffusione (art. 56) è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
- Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 D.Lgs. 504/1995 — Privilegi e prescrizione
- Articolo 57 L. 184/1983: Accertamenti del tribunale in casi particolari
- Art. 57 Reg. (UE) 2024/1689 — Spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 57 Cod. Amb. — Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
- Art. 57 D.Lgs. 159/2011 — Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
- Art. 57 D.Lgs. 209/2005 — Attività di riassicurazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il compenso per la radiodiffusione è liquidato in base al numero delle trasmissioni; il regolamento stabilisce i criteri per determinare il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Il criterio di calcolo del compenso
L'art. 57 precisa come si determina il compenso dovuto all'autore per la radiodiffusione (art. 56): il parametro è il numero delle trasmissioni. È un criterio logico e proporzionale: più volte l'opera è diffusa, maggiore è l'utilizzazione economica e, di conseguenza, la remunerazione dovuta all'autore. Il compenso non è una somma fissa indipendente dall'uso, ma è ancorato all'effettiva diffusione dell'opera.
Trasmissioni differite e ripetute
La norma rinvia al regolamento per i criteri di dettaglio, in particolare per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute. Si tratta di situazioni che richiedono regole specifiche: una trasmissione differita (registrata e diffusa in un secondo momento) o ripetuta (rimessa in onda più volte) pone il problema di come computarla ai fini del compenso. Il regolamento fornisce i criteri per questo conteggio.
La proporzionalità della remunerazione
Il principio sotteso è quello della proporzionalità della remunerazione all'uso. È un'idea che attraversa tutto il diritto d'autore moderno: il compenso deve essere commisurato all'effettivo sfruttamento dell'opera. Ancorare il compenso radiofonico al numero delle trasmissioni è una concreta applicazione di questo principio, che oggi ritroviamo, ad esempio, nei sistemi di remunerazione gestiti dagli organismi di gestione collettiva sulla base dei passaggi effettivi.
Il ruolo del regolamento
Affidare al regolamento la determinazione dei criteri di dettaglio risponde a un'esigenza di flessibilità: il calcolo del numero e delle modalità delle trasmissioni può richiedere regole tecniche e aggiornabili, che la fonte secondaria può adattare più agevolmente. La legge fissa il principio - compenso per numero di trasmissioni - e demanda al regolamento l'attuazione operativa. Va letto nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.
Domande frequenti
In base a cosa si liquida il compenso per la radiodiffusione?
In base al numero delle trasmissioni dell'opera.
Come si conteggiano le trasmissioni differite o ripetute?
Secondo i criteri stabiliti dal regolamento, cui la legge rinvia per il dettaglio.
Il compenso è una somma fissa?
No: è proporzionale all'effettiva diffusione, ancorato al numero delle trasmissioni.
Qual è il principio sotteso?
La proporzionalità della remunerazione all'uso, principio cardine del diritto d'autore.
Perché il rinvio al regolamento?
Per flessibilità: i criteri tecnici di calcolo possono essere meglio dettagliati e aggiornati dalla fonte secondaria.