Indice
In sintesi
- Riguarda il diritto alla menzione dei coautori dell'opera cinematografica.
- Hanno diritto che i loro nomi siano indicati nella proiezione della pellicola.
- Con l'indicazione della loro qualità professionale e del contributo prestato all'opera.
- È un'espressione del diritto morale di paternità nel cinema.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 48 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 48 L. 184/1983: Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell'adozione
- Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 — Marcatura CE
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I coautori del film hanno diritto che i loro nomi, con la qualifica professionale e il contributo prestato, siano indicati nella proiezione della pellicola.
Il diritto a comparire nei titoli
L'art. 48 riconosce ai coautori del film (individuati dall'art. 44) il diritto a vedere indicati i propri nomi nella proiezione della pellicola. È la traduzione cinematografica del diritto morale di paternità: chi ha creato l'opera ha diritto a essere riconosciuto pubblicamente come suo autore, ogni volta che il film viene mostrato.
Non solo il nome, ma il ruolo
La tutela è particolarmente curata: la menzione deve comprendere non solo il nome, ma anche la qualità professionale e il contributo prestato all'opera. Lo spettatore deve poter capire chi ha scritto il soggetto, chi la sceneggiatura, chi ha firmato la regia e composto le musiche. È il fondamento dei "titoli" - di testa o di coda - che identificano gli autori del film.
Un diritto della persona
Trattandosi di un profilo del diritto morale, questa prerogativa è strettamente legata alla persona dell'autore: presidia l'identità creativa e il legame tra l'autore e la sua opera. A differenza dei diritti economici, gestiti dal produttore, il diritto alla menzione resta in capo ai coautori e accompagna l'opera nel tempo.
Il valore pratico
Oltre alla dimensione morale, l'indicazione nei titoli ha un evidente valore professionale e reputazionale: costruisce la carriera e la riconoscibilità degli autori. Per questo la legge ne fa un diritto, non una semplice prassi: la menzione corretta e completa è dovuta, non concessa per cortesia.
Domande frequenti
I coautori hanno diritto a comparire nei titoli del film?
Sì: hanno diritto che i loro nomi siano indicati nella proiezione della pellicola.
Basta il nome o serve anche il ruolo?
Serve anche l'indicazione della qualità professionale e del contributo prestato all'opera.
È un diritto economico o morale?
È un profilo del diritto morale di paternità: resta in capo ai coautori e tutela il legame con l'opera.
Chi può vantare questo diritto?
I coautori dell'opera cinematografica indicati dall'art. 44: autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica e regista.
L'omissione del nome è una violazione?
Sì: la menzione è un diritto, non una cortesia; la sua omissione lede il diritto morale dell'autore.