Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 36 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se il compositore non mette in musica il testo, l'autore letterario ne riacquista la libera disponibilità, salvo il risarcimento dei danni; negli altri casi la comunione resta ferma e l'opera richiede il consenso di entrambi per essere rappresentata.
Ratio della norma
La disposizione completa l'articolo 35 stabilendo le conseguenze delle diverse ipotesi. Distingue il caso in cui l'opera non sia mai stata musicata - dove è giusto restituire piena libertà all'autore del testo - da quelli in cui l'opera musicale esista già, nei quali prevale l'esigenza di tutelare la comunione formatasi tra i collaboratori.
Analisi del testo
Nel caso previsto dal numero 1 dell'articolo precedente (mancata messa in musica), l'autore della parte letteraria riacquista la libera disponibilità del testo, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore. Nei casi dei numeri 2 e 3 (opera pronta ma non rappresentata, oppure non più rappresentata), sempre salva l'azione di danni, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera non può essere rappresentata o eseguita se non con il consenso di entrambi i collaboratori.
Quando si applica
La norma opera in connessione diretta con le ipotesi dell'articolo 35. La soluzione cambia a seconda che esista o meno un'opera musicale: se manca, prevale la libertà dell'autore del testo; se esiste, prevale la gestione comune.
Connessioni con altre norme
La disposizione richiama espressamente l'articolo 35 e i principi sulla comunione dei diritti. Si coordina inoltre con l'articolo 34 in tema di esercizio dei diritti e ripartizione dei proventi tra i collaboratori.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1: testo mai musicato
Caio non mette mai in musica il libretto di Tizio. In linea generale Tizio riacquista la libera disponibilità del testo, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni.
Esempio 2: opera musicata ma non rappresentata
L'opera è stata musicata ma non viene rappresentata nei termini. Salvo casi particolari la comunione resta, e per portarla in scena occorre il consenso sia dell'autore del testo sia del compositore.
Domande frequenti
Cosa accade se il testo non viene mai musicato?
L'autore della parte letteraria riacquista la libera disponibilità del testo, salvo il risarcimento dei danni.
E se l'opera è già stata musicata?
La comunione tra i collaboratori rimane ferma e l'opera può essere rappresentata solo con il consenso di entrambi.
Resta possibile chiedere i danni?
Sì: l'azione di danni a carico del compositore è espressamente fatta salva.
Chi decide sulla rappresentazione dell'opera musicata?
Entrambi i collaboratori: serve il consenso comune per rappresentarla o eseguirla.
A quale articolo è collegata questa norma?
All'articolo 35, di cui disciplina gli effetti nelle diverse ipotesi.