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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina gli effetti dei casi previsti dall'articolo 35.
  • Nel caso di mancata messa in musica, l'autore del testo riacquista la libera disponibilità della parte letteraria.
  • Resta salva l'eventuale azione di danni verso il compositore.
  • Negli altri due casi la comunione sull'opera già musicata rimane ferma.
  • In tali ipotesi l'opera può essere rappresentata o eseguita solo con il consenso di entrambi i collaboratori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Disciplina gli effetti dei casi previsti dall'articolo 35.
  • Nel caso di mancata messa in musica, l'autore del testo riacquista la libera disponibilità della parte letteraria.
  • Resta salva l'eventuale azione di danni verso il compositore.
  • Negli altri due casi la comunione sull'opera già musicata rimane ferma.
  • In tali ipotesi l'opera può essere rappresentata o eseguita solo con il consenso di entrambi i collaboratori.
Indice dei contenuti

Se il compositore non mette in musica il testo, l'autore letterario ne riacquista la libera disponibilità, salvo il risarcimento dei danni; negli altri casi la comunione resta ferma e l'opera richiede il consenso di entrambi per essere rappresentata.

Ratio della norma

La disposizione completa l'articolo 35 stabilendo le conseguenze delle diverse ipotesi. Distingue il caso in cui l'opera non sia mai stata musicata — dove è giusto restituire piena libertà all'autore del testo — da quelli in cui l'opera musicale esista già, nei quali prevale l'esigenza di tutelare la comunione formatasi tra i collaboratori.

Analisi del testo

Nel caso previsto dal numero 1 dell'articolo precedente (mancata messa in musica), l'autore della parte letteraria riacquista la libera disponibilità del testo, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore. Nei casi dei numeri 2 e 3 (opera pronta ma non rappresentata, oppure non più rappresentata), sempre salva l'azione di danni, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera non può essere rappresentata o eseguita se non con il consenso di entrambi i collaboratori.

Quando si applica

La norma opera in connessione diretta con le ipotesi dell'articolo 35. La soluzione cambia a seconda che esista o meno un'opera musicale: se manca, prevale la libertà dell'autore del testo; se esiste, prevale la gestione comune.

Connessioni con altre norme

La disposizione richiama espressamente l'articolo 35 e i principi sulla comunione dei diritti. Si coordina inoltre con l'articolo 34 in tema di esercizio dei diritti e ripartizione dei proventi tra i collaboratori.

Domande frequenti

Cosa accade se il testo non viene mai musicato?

L'autore della parte letteraria riacquista la libera disponibilità del testo, salvo il risarcimento dei danni.

E se l'opera è già stata musicata?

La comunione tra i collaboratori rimane ferma e l'opera può essere rappresentata solo con il consenso di entrambi.

Resta possibile chiedere i danni?

Sì: l'azione di danni a carico del compositore è espressamente fatta salva.

Chi decide sulla rappresentazione dell'opera musicata?

Entrambi i collaboratori: serve il consenso comune per rappresentarla o eseguirla.

A quale articolo è collegata questa norma?

All'articolo 35, di cui disciplina gli effetti nelle diverse ipotesi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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