Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 150 T.U.B. – Banche di credito cooperativo.

In vigore dal 01/01/1994

“1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono mantenere l’originaria denominazione purche’ integrata dall’espressione “credito cooperativo”.
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1 gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell’art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, cosi’ come sostituito dal comma 9 dell’art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e’ sostituito dal seguente: “3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.”.
5. La Banca d’Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall’art. 37 si applicano a decorrere dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.”

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In sintesi

  • L'art. 150 TUB reca disposizioni transitorie per le banche di credito cooperativo (BCC) costituite prima del 1° gennaio 1993 o del 22 febbraio 1992.
  • Le BCC preesistenti possono mantenere la denominazione originaria purché integrata dall'espressione «credito cooperativo».
  • Il termine per uniformarsi agli artt. 33 (capitale), 34 (governance) e 35 (operatività verso soci) era fissato al 1° gennaio 1997, con delibere a maggioranza ordinaria.
  • Le BCC costituite prima del 22 febbraio 1992 sono esonerate dal limite minimo del valore nominale delle azioni ex art. 33, comma 4 TUB.
  • La Banca d'Italia era abilitata a impartire istruzioni per il rispetto graduale del limite di impieghi a non soci per le BCC che lo superavano a fine 1992.
Indice dei contenuti

Funzione dell'art. 150 TUB nel processo di riforma delle BCC

L'articolo 150 del TUB disciplina il regime transitorio applicabile alle banche di credito cooperativo (BCC) preesistenti all'entrata in vigore del d.lgs. 481/1992, poi consolidato nel TUB del 1993. La norma persegue un duplice obiettivo: garantire la continuità operativa degli istituti già attivi e accompagnare gradualmente il settore cooperativo verso i nuovi standard regolamentari, evitando cesure traumatiche nella rete del credito locale.

Denominazione e identità cooperativa (comma 1)

Il comma 1 consente alle BCC costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 di mantenere la denominazione storica, a condizione che essa sia integrata dall'espressione «credito cooperativo». La disposizione tutela il capitale reputazionale degli istituti e la riconoscibilità sul territorio, pur allineando la nomenclatura alle nuove categorie del TUB. La distinzione rispetto alle banche popolari (parimenti di natura cooperativa ma con diversa struttura partecipativa) è resa esplicita anche sul piano del nomen iuris.

Adeguamento agli artt. 33, 34 e 35 TUB (comma 2)

Il comma 2 stabilisce che le stesse BCC devono uniformarsi entro il 1° gennaio 1997 alle disposizioni in materia di: (a) capitale sociale minimo e valore nominale delle azioni (art. 33, comma 1); (b) governance e composizione degli organi (art. 34, commi 1 e 2); (c) operatività prevalente verso i soci e limite agli impieghi verso non soci (art. 35, comma 2). Le modifiche statutarie necessarie sono deliberate con le maggioranze dell'assemblea ordinaria, una scelta consapevole del legislatore per ridurre i costi procedurali della riforma nelle piccole cooperative bancarie, tipicamente caratterizzate da ampie basi sociali.

Esonero dal limite minimo del valore nominale (comma 3)

Il comma 3 introduce un'ulteriore deroga per le BCC costituite prima del 22 febbraio 1992 (data di entrata in vigore della l. 59/1992 sulla cooperazione): esse non sono obbligate ad adeguarsi al limite minimo del valore nominale delle azioni previsto dall'art. 33, comma 4, TUB. La ratio è proteggere le strutture storicamente più radicate, dove un innalzamento coattivo del valore nominale avrebbe comportato operazioni di concentrazione del capitale potenzialmente distorsive per la governance democratica della cooperativa.

Gradualità negli impieghi verso non soci (comma 5)

Il comma 5 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire istruzioni per il rispetto graduale dell'obbligo di operatività prevalente verso i soci (art. 35, comma 1, TUB) alle BCC che a fine esercizio 1992 avevano impieghi verso non soci in misura eccedente i limiti consentiti. Tale potere riflette la funzione di supervisione macroprudenziale dell'Autorità e il principio di proporzionalità che informa la vigilanza bancaria, oggi codificato nell'art. 7 TUB e richiamato negli Orientamenti EBA sul processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

Applicazione dell'art. 37 TUB (comma 6)

Infine, il comma 6 differisce al bilancio 1993 l'applicazione dell'art. 37 TUB (scioglimento e liquidazione delle BCC), evitando che situazioni di inadeguatezza patrimoniale emerse solo dopo la riforma potessero immediarsi in procedure liquidatorie prima che le BCC avessero avuto il tempo di adeguarsi. Il d.lgs. 45/2016 (riforma delle BCC) e la successiva istituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea hanno profondamente modificato l'assetto del settore, ma le norme transitorie dell'art. 150 restano il riferimento storico-giuridico per comprendere il percorso evolutivo del credito cooperativo italiano.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 149/2021

NON FONDATEZZA

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulla riforma delle banche di credito cooperativo introdotta dal d.l. 18/2016 convertito in L. 49/2016. La Corte ha confermato che l'obbligo di adesione al gruppo bancario cooperativo o, in alternativa, la trasformazione in società per azioni con pagamento dell'imposta sostitutiva (cd. 'way out'), risponde a esigenze di stabilità del sistema creditizio e non lede i principi mutualistici cooperativi né l'autonomia statutaria delle BCC.

Corte Cost., sent. n. 99/2018

NON FONDATEZZA

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla riforma delle banche popolari (d.l. 3/2015), affermando la legittimità del limite al rimborso delle azioni del socio recedente in caso di trasformazione in società per azioni. I principi affermati rilevano sistematicamente anche per le BCC, in quanto la disciplina delle banche cooperative risponde alle medesime esigenze di stabilità prudenziale e di tutela del risparmio ex art. 47 Cost.

Domande frequenti

Le BCC costituite prima del 1993 potevano mantenere il loro nome storico?

Sì, a condizione di integrare la denominazione originaria con l'espressione «credito cooperativo», così da allinearsi alla nuova nomenclatura del TUB pur conservando la propria identità storica.

Entro quando le BCC preesistenti dovevano uniformarsi alle norme del TUB su capitale, governance e operatività?

Entro il 1° gennaio 1997, con delibere assembleari adottate a maggioranza ordinaria (non qualificata), per ridurre i costi procedurali dell'adeguamento nelle piccole cooperative bancarie.

Le BCC costituite prima del 22 febbraio 1992 erano esenti da qualche obbligo?

Sì, erano esonerate dall'obbligo di rispettare il limite minimo del valore nominale delle azioni previsto dall'art. 33, comma 4, TUB, in ragione della loro struttura storica di capitale.

Come gestiva la Banca d'Italia il superamento del limite di impieghi verso non soci al 1992?

Tramite istruzioni di vigilanza che prevedevano un percorso graduale di rientro, esercitando il potere di supervisione proporzionale previsto dall'art. 7 TUB e oggi riflesso negli Orientamenti EBA sullo SREP.

Qual è il legame tra l'art. 150 TUB e la riforma delle BCC del 2016?

L'art. 150 ha costruito il regime transitorio che ha permesso al settore BCC di adeguarsi al TUB del 1993; il d.lgs. 45/2016 ha poi radicalmente riformato il settore con l'introduzione del Gruppo Bancario Cooperativo, ma la ricostruzione storico-giuridica parte dalle disposizioni dell'art. 150.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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