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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 105 T.U.B. – Gruppi e societa’ non iscritti all’albo.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle societa’ per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo previsto dall’art. 64 o dall’articolo 69.2, comma 3.”
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Vedi anche
→TUB art. 104 - Articolo 104 del T.U.B.→TUB art. 105-bis - Articolo 105 bis del T.U.B.→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 105 ter T.U.B.: Cooperazione tra autorità→Art. 106 T.U.B.: Albo degli intermediari finanziari→Art. 103 T.U.B.: Organi delle procedure→Art. 107 T.U.B.: Autorizzazione→Art. 102 bis T.U.B.: Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa→Art. 102 T.U.B.: Procedure proprie delle singole società→Art. 108 T.U.B.: Requisiti dei partecipanti al capitale degli in
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 105 TUB
L'art. 105 T.U.B. (nel testo vigente dal 30 novembre 2021, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, di recepimento della direttiva BRRD II, 2019/879/UE) è una norma di chiusura del sistema di vigilanza sugli intermediari finanziari e sui gruppi bancari. Si tratta di una disposizione anti-elusiva che attiva le norme di vigilanza della Banca d'Italia nei confronti di soggetti che, pur non avendo ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo, si trovano già nella situazione sostanziale che la giustifica.
La collocazione sistematica della norma è significativa: essa si trova nel titolo V del TUB (Norme relative ad attività finanziarie), nel capo che disciplina gli intermediari finanziari, e viene dopo le disposizioni che descrivono i poteri di vigilanza della Banca d'Italia (artt. 108-109 TUB) e prima delle norme sulle banche comunitarie. In questo senso, l'art. 105 TUB costituisce la "cintura di sicurezza" del sistema: garantisce che i poteri di vigilanza esercitati negli articoli precedenti non possano essere elusivi per mancanza dell'atto formale di iscrizione.
La norma si inserisce in una tendenza legislativa più ampia, presente in tutto il diritto della vigilanza finanziaria europeo e italiano: la prevalenza della sostanza sulla forma. Analogamente a quanto prevede la CRD VI (direttiva 2024/1619/UE, in corso di recepimento) per le banche e la MiFID II (direttiva 2014/65/UE) per i servizi di investimento, che attivano i requisiti autorizzativi in funzione dell'effettivo svolgimento dell'attività, non della mera veste formale, l'art. 105 TUB afferma che ciò che conta, ai fini dell'applicazione delle norme di vigilanza, è la situazione sostanziale del soggetto (ossia: ricorrono le condizioni per l'inserimento nell'albo?), non il fatto formale dell'iscrizione.
2. I presupposti: le "condizioni per l'inserimento nell'albo"
La norma richiede che "ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'art. 64 o dall'articolo 69.2, comma 3".
Per l'albo ex art. 64 TUB (albo degli intermediari finanziari, tenuto dalla Banca d'Italia per gli intermediari non bancari che esercitano attività di concessione di finanziamenti ex art. 106 TUB), le condizioni per l'inserimento sono quelle dell'art. 107 TUB: forma societaria (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. o cooperativa), sede legale e direzione generale in Italia, capitale versato non inferiore al minimo stabilito dalla Banca d'Italia, requisiti di onorabilità e professionalità dei soci partecipanti e degli esponenti aziendali (artt. 108-109 TUB), presentazione di un programma di attività. L'art. 105 TUB si applica pertanto a qualsiasi società che abbia struttura, capitale e governance tali da soddisfare questi requisiti, indipendentemente dall'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione. Ne è un esempio tipico la società che esercita già professionalmente attività di finanziamento nei confronti del pubblico (art. 106, c. 1 TUB) ma non ha ancora ottenuto l'iscrizione, situazione rispetto alla quale la Banca d'Italia può attivare i poteri di intervento previsti dagli articoli precedenti.
Per l'albo ex art. 69.2, comma 3 TUB (albo delle società di partecipazione finanziaria mista soggette a vigilanza consolidata in Italia), le condizioni per l'inserimento si riferiscono alle holding di partecipazione che controllano sia banche o intermediari finanziari, sia imprese di investimento o compagnie di assicurazione, le cosiddette conglomerate finanziarie, soggette a vigilanza supplementare ex D.Lgs. 142/2005 (di recepimento della direttiva sui conglomerati finanziari 2002/87/CE, ora aggiornata dalla direttiva 2011/89/UE).
Il requisito delle "condizioni per l'inserimento" deve essere valutato in modo oggettivo e sostanziale, non meramente formale: la Banca d'Italia non può limitarsi a verificare la presentazione di una domanda di iscrizione, ma deve accertare se il soggetto soddisfi effettivamente i criteri che giustificano la vigilanza. Questo approccio sostantivistico è conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di vigilanza finanziaria, che ha ripetutamente affermato la prevalenza degli aspetti sostanziali dell'attività sulla veste formale del soggetto che la esercita.
3. L'efficacia estensiva: quali norme si applicano?
L'art. 105 TUB afferma che si applicano le "disposizioni degli articoli precedenti". Il riferimento agli "articoli precedenti" nel contesto sistematico del capo comprende le norme di vigilanza degli artt. 108-109 TUB (requisiti dei partecipanti al capitale e vigilanza consolidata), nonché le norme del titolo V relative alla vigilanza informativa (art. 108, c. 2: potere della Banca d'Italia di chiedere informazioni) e ispettiva (art. 109, c. 3 lett. c): ispezioni). In senso più ampio, l'estensione include le norme del titolo IV TUB richiamate (in materia di procedimenti di crisi, inclusi gli artt. 98-104 TUB) quando ricorrano i presupposti per l'apertura delle procedure straordinarie.
La portata dell'art. 105 TUB è quindi potenzialmente molto ampia: non si tratta solo di attivare il potere informativo o ispettivo della Banca d'Italia, ma di rendere applicabile l'intero apparato di vigilanza, incluse le misure di intervento precoce, le misure di risoluzione e le procedure di crisi. Questa estensione è funzionale alla stabilità finanziaria: un intermediario che de facto svolge attività finanziaria senza iscrizione non è meno rischioso per il sistema di uno registrato, e merita perciò la stessa attenzione regolamentare.
4. Profili sanzionatori e procedimento di iscrizione coatta
L'applicazione delle norme di vigilanza ai sensi dell'art. 105 TUB non esaurisce il quadro delle conseguenze per i soggetti non iscritti. In parallelo, la Banca d'Italia può:
(a) Irrogare sanzioni amministrative ex artt. 144 e ss. TUB, anche per le violazioni riscontrate nel corso della vigilanza "estesa" ai sensi dell'art. 105 TUB. Le sanzioni per esercizio abusivo dell'attività finanziaria sono particolarmente severe: l'art. 132 TUB punisce l'esercizio abusivo dell'attività di concessione di finanziamenti con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 a 10.329 euro (nel testo vigente, con i valori aggiornati per effetto dei d.lgs. di adeguamento), oltre a sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato.
(b) Attivare il procedimento di iscrizione d'ufficio: la Banca d'Italia, constatata la ricorrenza delle condizioni per l'inserimento nell'albo, può avviare d'ufficio il procedimento di iscrizione (o, se del caso, il procedimento sanzionatorio per esercizio abusivo dell'attività), prescindendo dall'inerzia del soggetto interessato.
(c) Adottare misure di intervento precoce ex artt. 78-bis e ss. TUB (nel testo post-D.Lgs. 180/2015 e aggiornamenti): se il soggetto non iscritto presenta segnali di fragilità patrimoniale o gestionale, la Banca d'Italia può adottare le stesse misure di intervento precoce applicabili alle banche e agli intermediari regolarmente iscritti.
5. Raccordo con la disciplina europea: CRR, CRD e direttiva 2008/48/CE
L'art. 105 TUB si inserisce in un quadro europeo di riferimento che tende ad applicare la vigilanza prudenziale in funzione della sostanza dell'attività svolta, non della mera registrazione formale. La direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, recepita in Italia con il D.Lgs. 141/2010 (che ha profondamente riformato il titolo V TUB), ha rafforzato la vigilanza sulla concessione di credito al consumo, introducendo l'albo unico ex art. 106 TUB e imponendo requisiti di autorizzazione più stringenti per tutti i soggetti che esercitano attività finanziaria nei confronti del pubblico.
La riforma del 2010 (D.Lgs. 141/2010) ha tra l'altro introdotto il sistema dell'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106 TUB), che ha sostituito il precedente sistema duale (elenco generale e albo speciale ex precedenti artt. 106-107 TUB). In questo nuovo sistema, l'art. 105 TUB, nella sua versione riformata, garantisce la continuità della vigilanza anche durante la fase di transizione tra il "fatto" dell'esercizio dell'attività finanziaria e il "diritto" dell'iscrizione nell'albo.
Le Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari della Banca d'Italia (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, aggiornata periodicamente), che costituiscono il principale atto normativo secondario in materia, prevedono espressamente meccanismi di supervisione in grado di coprire i soggetti che si trovano nelle condizioni dell'art. 105 TUB, garantendo la coerenza del sistema di vigilanza anche nei confronti di queste entità.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
A chi si applica l'art. 105 TUB?
L'art. 105 TUB si applica ai gruppi e alle società per i quali, pur non essendo ancora avvenuta l'iscrizione nell'albo, ricorrono le condizioni per l'inserimento nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 64 TUB (albo unico ex art. 106 TUB) o nell'albo delle holding di partecipazione finanziaria mista ex art. 69.2, comma 3 TUB. In altre parole, la norma si rivolge a chi esercita di fatto l'attività che richiede l'iscrizione, indipendentemente dall'atto formale di registrazione.
Quali norme si applicano ai soggetti non iscritti che rientrano nell'art. 105 TUB?
Si applicano tutte le 'disposizioni degli articoli precedenti' del titolo V, capo I TUB, ossia l'intero apparato di vigilanza informativa (richiesta di dati e informazioni), ispettiva (ispezioni in loco) e regolamentare (disposizioni di carattere generale e particolare) della Banca d'Italia, incluse le norme sulle misure di intervento precoce e quelle sulle procedure di crisi (a.s. e LCA) quando ne ricorrano i presupposti.
Perché l'art. 105 TUB è importante dal punto di vista anti-elusivo?
La norma impedisce che i soggetti che svolgono di fatto attività finanziaria soggetta a vigilanza possano sfuggire alla supervisione della Banca d'Italia semplicemente rinviando o omettendo la domanda di iscrizione nell'albo. La vigilanza si attiva in funzione della sostanza della situazione (ricorrono le condizioni per l'iscrizione?) e non del fatto formale dell'iscrizione, in linea con il principio europeo della prevalenza della sostanza sulla forma.
Quali sanzioni si applicano a chi esercita attività finanziaria senza iscrizione?
L'art. 132 TUB punisce l'esercizio abusivo dell'attività di concessione di finanziamenti con la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.065 a 10.329 euro. Parallelamente, la Banca d'Italia può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ex artt. 144 e ss. TUB, avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio e adottare misure di intervento precoce.
L'art. 105 TUB è stato modificato dalla riforma degli intermediari finanziari del 2010?
Sì. Il D.Lgs. 141/2010, che ha recepito la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori e ha profondamente riformato il titolo V TUB, ha ridisegnato il sistema dell'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106 TUB) e aggiornato i riferimenti normativi dell'art. 105 TUB. La versione vigente dal 30 novembre 2021 (D.Lgs. 182/2021) ha ulteriormente aggiornato il rinvio all'art. 69.2, comma 3, per coordinare la norma con la disciplina BRRD II sulle holding di partecipazione finanziaria mista.