Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Buoni pasto e mensa nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): diritto e regime fiscale

Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

In sintesi

Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Buoni pasto: cartacei ed elettronici

Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

Le soglie di esenzione

Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

Le regole d’uso

I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Un diritto contrattuale

Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
Caia — part-time e diritto al buono pasto
Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

In sintesi

  • Nel CCNL Federdistribuzione il servizio mensa, i buoni pasto e le indennità sostitutive sono istituti di welfare contrattuale legati all'orario e all'organizzazione del punto vendita.
  • Il buono pasto gode di un'esenzione fiscale e contributiva fino a 4 euro/giorno se cartaceo e 8 euro/giorno se elettronico, ex art. 51 TUIR.
  • L'indennità sostitutiva di mensa erogata in denaro è di regola interamente imponibile.
  • Spettanza e importi dipendono dall'articolazione dell'orario e dalla pausa pasto, frequente nella GDO con turni spezzati.
  • Le condizioni concrete vanno lette sulle tabelle e sugli accordi del CCNL e di secondo livello vigenti.
Indice dei contenuti

Nella grande distribuzione organizzata, dove l'orario è frequentemente articolato su turni e l'apertura prolungata impone pause pasto durante il servizio, gli istituti legati alla refezione assumono un peso concreto nel trattamento complessivo. Il CCNL Federdistribuzione regola tre figure distinte ma collegate: il servizio mensa aziendale, il buono pasto e l'indennità sostitutiva. Sono strumenti di welfare contrattuale, non obbligo di legge generalizzato: spettanza, importi e condizioni discendono dal contratto e dagli accordi di secondo livello, da verificare nella versione vigente.

Mensa, buono pasto, indennità: tre strumenti diversi

Il servizio mensa è la somministrazione diretta del pasto in struttura aziendale o convenzionata. Il buono pasto è un titolo che il lavoratore spende presso esercizi convenzionati. L'indennità sostitutiva è invece una somma in denaro che surroga il servizio quando questo non è organizzabile. La scelta tra le tre forme spetta tipicamente al datore, secondo l'organizzazione del punto vendita.

Il regime fiscale: la differenza che conta

Qui si gioca la convenienza. L'art. 51 TUIR esclude dal reddito di lavoro le somministrazioni di vitto e prevede una soglia di esenzione per i buoni pasto: 4 euro al giorno per il buono cartaceo e 8 euro al giorno per quello in formato elettronico. La parte eccedente concorre a formare reddito. L'indennità sostitutiva erogata in contanti, viceversa, è di regola integralmente imponibile, salvo la specifica franchigia di 5,29 euro prevista per particolari categorie. Questa asimmetria spiega la diffusione del buono elettronico nella GDO.

Quando spetta nella GDO

Il diritto matura tipicamente in presenza di una prestazione che comporti la pausa pasto, spesso nei turni spezzati o nelle giornate con orario superiore a una certa soglia. Il part-time orizzontale che non attraversa la fascia del pasto può non dare diritto al buono; il part-time verticale e i turni lunghi sì. Le condizioni precise sono nel CCNL e negli accordi territoriali o aziendali.

Pausa pasto e orario di lavoro

La pausa per la consumazione del pasto si collega all'art. 8 del D.Lgs. 66/2003, che impone un intervallo quando l'orario giornaliero supera le sei ore. La pausa è di norma non retribuita e non computata come orario di lavoro, salvo diversa previsione del contratto; il buono pasto interviene proprio a sostegno di questo intervallo organizzativo.

Natura non retributiva e riflessi sugli istituti

Buono pasto e indennità di mensa hanno natura assistenziale e non retributiva: di regola non entrano nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c. né delle mensilità aggiuntive, proprio perché non costituiscono corrispettivo della prestazione ma rimborso di un costo connesso al lavoro. La qualificazione va però confrontata con le clausole del CCNL, che può attribuire effetti diversi a singole indennità.

Domande frequenti

Qual è la soglia di esenzione fiscale del buono pasto?

Ex art. 51 TUIR il buono pasto è esente fino a 4 euro al giorno se cartaceo e fino a 8 euro al giorno se elettronico. La parte eccedente concorre a formare reddito.

L'indennità sostitutiva di mensa in denaro è tassata?

Di regola sì, è integralmente imponibile, salvo la franchigia specifica di 5,29 euro prevista per particolari categorie. È meno conveniente del buono pasto.

Il part-time ha diritto al buono pasto?

Dipende dall'orario: spetta tipicamente quando la prestazione comporta la pausa pasto. Il part-time orizzontale che non attraversa la fascia del pasto può non averne diritto, secondo il CCNL.

Il buono pasto entra nel calcolo del TFR?

Di regola no: ha natura assistenziale e non retributiva, quindi non rientra nella base del TFR ex art. 2120 c.c. né nelle mensilità aggiuntive, salvo diversa clausola del contratto.

Quando è dovuta la pausa pasto?

L'art. 8 del D.Lgs. 66/2003 impone un intervallo quando l'orario giornaliero supera le sei ore. La pausa è di norma non retribuita, e il buono pasto la accompagna.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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