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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Norma abrogata e ricollocata. L'art. 91-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986) nella sua formulazione originaria conteneva la disciplina della detrazione d'imposta per oneri. La disposizione è stata successivamente ricollocata e rinumerata, confluendo nell'attuale art. 78 TUIR, con contenuto e funzione analoghi.
  • Meccanismo della detrazione per oneri. La norma prevedeva che determinate spese sostenute dal contribuente (oneri detraibili) si traducano in una riduzione diretta dell'imposta lorda IRPEF, anziché in deduzione dalla base imponibile. La distinzione tra detrazione e deduzione è fiscalmente rilevante: la detrazione vale uguale per tutti i contribuenti (percentuale fissa sull'importo), la deduzione vale proporzionalmente al reddito.
  • Coordinamento sistematico. La detrazione per oneri dell'art. 91-bis/78 TUIR si inserisce nel meccanismo generale di determinazione dell'IRPEF: dall'imposta lorda (calcolata sulle aliquote progressive) si sottraggono le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12), per lavoro (art. 13) e per oneri (art. 15 e seguenti).
  • Rilevanza storica. La norma ha rivestito importanza storica nell'architettura della riforma tributaria del 1986, distinguendo nettamente il regime degli oneri deducibili (art. 10 TUIR) da quello degli oneri detraibili, e fissando criteri generali poi specificati nelle norme successive.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 91 Bis TUIR – Detrazione di imposta per oneri. ( NDR:; ora art. 78. ) (N.D.R.: “Le modifiche introdotte dall’art.37 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000”. )

In vigore dal 12/12/2003

Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 37

Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

Nota: Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467.”1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa’ e agli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche’ dalle societa’ ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa’ o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche’ dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla meta’, nonche’ dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter). 2. (Comma abrogato)”

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Commento

Ratio

L'art. 91-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986), nella sua veste originaria indicato come «Detrazione di imposta per oneri», risponde alla medesima logica che sorregge l'intero sistema delle agevolazioni fiscali IRPEF: attenuare il carico tributario per le spese che il legislatore ritiene meritevoli di sostegno sociale, economico o assistenziale. La scelta dello strumento della detrazione (piuttosto che della deduzione) è tecnico-fiscale: la detrazione riduce l'imposta lorda dovuta di una quota percentuale della spesa, con effetto uguale per tutti i contribuenti a prescindere dallo scaglione IRPEF. La deduzione, invece, abbatte il reddito imponibile e produce un risparmio d'imposta proporzionale all'aliquota marginale del contribuente, favorendo indirettamente i redditi più elevati.

La norma si collocava nella più ampia riforma tributaria del 1986, che con il TUIR riunificò in un testo unico la disciplina delle imposte sui redditi, sostituendo i precedenti testi scoordinati. La scelta di distinguere tra oneri deducibili (art. 10 TUIR) e oneri detraibili (art. 15 e ss., con norma-quadro nell'art. 91-bis) riflette una precisa gerarchia di politica fiscale: le spese ritenute indispensabili o connesse alla capacità contributiva di base (interessi passivi su mutui per abitazione principale, spese mediche) vengono agevolate con la detrazione al 19%, bilanciando efficienza e progressività.

Analisi

Nel testo vigente al momento della sua operatività, l'art. 91-bis stabiliva i criteri generali per il calcolo della detrazione spettante sugli oneri elencati (allora) nell'art. 15 TUIR. Il meccanismo applicativo prevede:

1. Calcolo dell'imposta lorda: si applicano le aliquote IRPEF progressive agli scaglioni di reddito imponibile netto (reddito complessivo meno deduzioni ex art. 10).

2. Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR): il contribuente decurta dall'imposta lorda le detrazioni spettanti per i familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari).

3. Detrazioni per tipologia di reddito (art. 13 TUIR): ulteriore riduzione legata alla tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, autonomo, pensione).

4. Detrazioni per oneri (art. 15 TUIR, con norma-quadro nell'art. 91-bis/78): si applicano le detrazioni al 19% sulle spese sanitarie, sugli interessi passivi del mutuo per l'abitazione principale, sulle spese di istruzione, sui premi assicurativi e sulle altre voci elencate tassativamente.

5. Detrazione finale: il risultato è l'imposta netta dovuta, ovvero l'IRPEF da versare o da conguagliare con le ritenute subite nell'anno.

L'art. 91-bis/78 non ampliava autonomamente l'elenco degli oneri detraibili, ma ne definiva il meccanismo di computo e fissava il criterio della proporzionalità al reddito nei casi in cui la detrazione spettasse solo entro determinati limiti di spesa. Il limite del 19% è rimasto invariato nel tempo per la generalità degli oneri, salvo specifiche deroghe legislative (es. detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficienza energetica, introdotte in anni successivi con aliquote diverse).

La ricollocazione della norma (da art. 91-bis a art. 78) è avvenuta nell'ambito di successive revisioni sistematiche del TUIR che hanno rinumerato alcune disposizioni senza modificarne la sostanza. Chi consulta testi storici del TUIR potrebbe trovare riferimenti all'art. 91-bis; nella versione attuale del testo unico il contenuto corrispondente si trova all'art. 78.

Quando si applica

La logica della detrazione per oneri ex art. 91-bis/78 TUIR si applica ogni volta che il contribuente persona fisica sostiene spese rientranti nell'elenco tassativo degli oneri detraibili di cui all'art. 15 TUIR. I presupposti sono:

— Spesa effettivamente sostenuta nell'anno di imposta (principio di cassa, con alcune eccezioni per le spese pluriennali).

— Documentazione idonea: fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante per le spese sanitarie; contratto di mutuo e certificato di interesse passivo per i mutui ipotecari; polizza e quietanza per i premi assicurativi.

— Rispetto dei limiti massimi di spesa stabiliti per ciascuna categoria (es. limite annuo per interessi passivi su mutui, soglia di franchigia per le spese sanitarie).

— Appartenenza del contribuente alla platea dei soggetti IRPEF (persone fisiche residenti in Italia). I soggetti IRES non beneficiano delle detrazioni per oneri ex art. 15; per essi rilevano le deduzioni riconosciute dalla disciplina del reddito d'impresa.

In sede di dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF), le spese vengono indicate negli appositi righi e il software calcola automaticamente la detrazione spettante. Il CAF o il professionista abilitato verifica la documentazione di supporto.

Connessioni

Art. 10 TUIR: oneri deducibili. È il pendant dell'art. 15: mentre i deducibili abbattono la base imponibile, i detraibili abbattono l'imposta lorda. Le due categorie non si sovrappongono (salvo eccezioni specifiche come i contributi previdenziali, che possono avere diversa collocazione).

Art. 15 TUIR: elenco tassativo degli oneri per i quali spetta la detrazione al 19%. È la norma sostanziale che individua le spese agevolabili; l'art. 78/91-bis ne è la norma-cornice procedurale.

Art. 12 TUIR: detrazioni per carichi di famiglia, che si cumulano con le detrazioni per oneri nella determinazione dell'imposta netta.

Art. 13 TUIR: detrazioni per tipologia di reddito (lavoro dipendente, autonomo, pensione).

Artt. 16-16-bis TUIR: detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per efficienza energetica, introdotte successivamente con aliquote diverse (50%, 65%, 110% ecc.) rispetto al 19% ordinario.

D.lgs. 216/2023 (riforma fiscale): ha avviato una revisione sistematica delle detrazioni IRPEF, con criteri di modulazione in funzione del reddito e del numero di figli, incidendo anche sulla struttura storica degli oneri detraibili.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · art. 91-bis TUIR (esenzione IRES per enti non commerciali: SIAE e altri)

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Spese mediche e franchigia

Tizio ha sostenuto nell'anno spese mediche per 1.200 euro. La franchigia prevista dall'art. 15 TUIR è di 129,11 euro. La base di calcolo della detrazione è 1.200 − 129,11 = 1.070,89 euro. La detrazione spettante è il 19% di 1.070,89 euro = circa 203,47 euro, che Tizio sottrae dall'imposta lorda IRPEF calcolata sul proprio reddito complessivo.

Caso 2: Interessi passivi su mutuo ipotecario

Caio ha contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa. Nell'anno ha pagato 3.500 euro di interessi passivi. Il limite detraibile ex art. 15, lett. b TUIR è di 4.000 euro, quindi Caio può portare in detrazione l'intera somma. La detrazione è il 19% di 3.500 euro = 665 euro, da sottrarre all'IRPEF lorda. Il meccanismo si basa sulla logica dell'art. 78/91-bis TUIR: riduzione diretta dell'imposta, non della base imponibile.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra detrazione e deduzione fiscale?

La detrazione riduce direttamente l'imposta lorda (es. 19% della spesa sostenuta). La deduzione riduce il reddito imponibile, con un risparmio fiscale variabile in base all'aliquota marginale del contribuente. La detrazione garantisce un beneficio uguale per tutti, indipendentemente dallo scaglione IRPEF.

L'art. 91-bis TUIR è ancora in vigore?

La norma è stata rinumerata e il suo contenuto è confluito nell'art. 78 TUIR. Nei testi storici del TUIR antecedenti alla rinumerazione si trovava come art. 91-bis. La sostanza della disciplina — meccanismo delle detrazioni per oneri — è rimasta immutata.

Quali sono gli oneri per cui spetta la detrazione al 19%?

L'elenco tassativo è contenuto nell'art. 15 TUIR e comprende, tra le voci principali: spese sanitarie (con franchigia), interessi passivi su mutui per l'abitazione principale, premi assicurativi vita e infortuni, spese di istruzione, spese funebri, erogazioni liberali a ONLUS e enti del terzo settore.

Chi non può beneficiare delle detrazioni per oneri IRPEF?

Le detrazioni per oneri ex art. 15 TUIR spettano esclusivamente alle persone fisiche soggette a IRPEF. Le società di capitali e gli enti commerciali soggetti a IRES non beneficiano di questo meccanismo; eventuali spese analoghe vengono trattate secondo le regole della determinazione del reddito d'impresa (art. 100 TUIR per gli oneri di utilità sociale, ecc.).

Se non ho sufficiente IRPEF da pagare, perdo la detrazione?

In linea generale sì: la detrazione è computabile fino a concorrenza dell'imposta lorda. Se l'imposta netta è già zero o inferiore, la detrazione non genera un rimborso (a differenza del bonus IRPEF ex art. 1 d.l. 3/2020). Alcune detrazioni specifiche (es. ristrutturazioni edilizie) possono essere ripartite su più anni per non perderle.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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