Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1923 c.c. – Diritti dei creditori e degli eredi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1922 - Articolo 1922 Codice Civile: Decadenza dal beneficio→Cod. civ. art. 1924 - Articolo 1924 Codice Civile: Mancato pagamento dei premi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1921 Codice Civile: Revoca del beneficio→Articolo 1925 Codice Civile: Riscatto e riduzione della polizza→Articolo 1920 Codice Civile: Assicurazione a favore di un terzo→Art. 1926 c.c.: Cambiamento di professione dell’assicurato→Art. 1919 c.c.: Assicurazione sulla vita propria o di un terzo→Articolo 1927 Codice Civile: Suicidio dell’assicurato→Articolo 1918 Codice Civile: Alienazione delle cose assicurate
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e ambito di applicazione
L'art. 1923 c.c. stabilisce la cosiddetta impignorabilita e insequestrabilita delle somme assicurate. La norma risponde all'esigenza di garantire al contraente e al beneficiario un nucleo patrimoniale intangibile, coerente con la funzione previdenziale dell'assicurazione sulla vita. L'ordinamento, in sostanza, privilegia la tutela del singolo e della sua famiglia rispetto alle ragioni creditorie, almeno con riferimento alle somme gia maturate o in corso di maturazione.
Impignorabilita delle somme assicurate
Il primo comma vieta qualsiasi azione esecutiva (pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo) sulle somme dovute dall'assicuratore. L'espressione «somme dovute» comprende il capitale assicurato, la rendita vitalizia, il valore di riscatto e qualsiasi altra prestazione pecuniaria derivante dal contratto. La protezione si estende sia al contraente, che potrebbe avere diritto al riscatto, sia al beneficiario, che ha diritto al capitale alla scadenza o alla morte dell'assicurato.
La giurisprudenza ha confermato che il privilegio opera erga omnes: non importa se i creditori siano creditori del contraente, dell'assicurato o del beneficiario. In ogni caso l'azione esecutiva sulle somme assicurate e inammissibile.
Limiti: azione revocatoria e riduzione delle donazioni
Il secondo comma introduce un importante temperamento: pur essendo impignorabili le somme, i premi pagati possono essere aggrediti attraverso l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) o fallimentare (art. 66 L. Fall./art. 166 CCII) qualora il loro pagamento abbia pregiudicato i creditori. In pratica, se Tizio ha versato ingenti premi su una polizza vita al fine di sottrarre attivo ai propri creditori, questi ultimi potranno chiedere al giudice di dichiarare inefficaci quei pagamenti nei loro confronti.
Analogamente, i premi pagati rientrano nella massa di calcolo per la collazione, l'imputazione e la riduzione delle donazioni in sede successoria. Questo significa che se i premi configurano una liberalita indiretta del contraente a favore del beneficiario, i coeredi lesi nella quota di legittima possono esperire l'azione di riduzione. La Corte di Cassazione ha piu volte ribadito che la polizza vita con designazione di beneficiario a titolo gratuito puo integrare una donazione indiretta, assoggettabile alle norme successorie.
Profili pratici: la polizza come strumento di pianificazione patrimoniale
L'art. 1923 rende la polizza vita uno strumento privilegiato nella pianificazione patrimoniale e successoria: il capitale assicurato non entra nell'asse ereditario (salvo designazione a favore degli eredi) e non e aggredibile dai creditori. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, questa protezione non e assoluta: i premi versati restano aggredibili e il beneficiario potrebbe essere tenuto a ricostituire la massa successoria se i premi configurano donazioni indirette. Il commercialista e il consulente patrimoniale devono pertanto valutare attentamente l'entita dei premi e la capienza della quota disponibile prima di strutturare una polizza vita a finalita successoria.
Domande frequenti
Le somme di una polizza vita sono pignorabili dai creditori del contraente?
No. L'art. 1923 c.c. le rende impignorabili e insequestrabili, sia in sede esecutiva che cautelare, indipendentemente dall'identita dei creditori.
I creditori possono fare qualcosa per tutelare i loro interessi di fronte a una polizza vita?
Si, ma solo rispetto ai premi pagati: possono agire con l'azione revocatoria (pauliana o fallimentare) se il pagamento dei premi e stato compiuto in frode ai creditori.
I premi versati su una polizza vita rilevano ai fini della riduzione delle donazioni?
Si. Se i premi configurano una liberalita del contraente a favore del beneficiario, i legittimari lesi possono esperire l'azione di riduzione per reintegrare la quota di legittima.
Il capitale assicurato entra nell'asse ereditario?
Di norma no, se il beneficiario e stato designato nominativamente: il capitale gli spetta iure proprio e non come erede. Entra nell'asse solo se designato «gli eredi» o in mancanza di designazione.
L'impignorabilita vale anche per il valore di riscatto?
Si. La protezione copre tutte le «somme dovute dall'assicuratore», incluso il valore di riscatto maturato dal contraente prima della scadenza.