Testo dell'articoloVigente
Art. 1891 c.c. – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
In sintesi
Indice dei contenuti
La fattispecie: assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
L'art. 1891 c.c. disciplina la figura dell'assicurazione per conto altrui (o per conto di chi spetta), in cui vi e' una scissione soggettiva tra il contraente, che stipula il contratto e paga il premio, e l'assicurato, titolare dell'interesse assicurato e beneficiario dei diritti. Questa figura ricorre frequentemente nella pratica: il vettore che assicura le merci per conto del mittente, il conduttore che assicura l'immobile per conto del locatore, la banca che assicura i beni dati in pegno per conto del debitore pignoratizio.
La distribuzione degli obblighi
Il primo comma dell'art. 1891 c.c. stabilisce che il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto. Tra questi rientrano il pagamento del premio, le comunicazioni relative all'aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.), la denuncia del sinistro (art. 1913 c.c.). Fanno eccezione gli obblighi che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato: tipicamente quelli che richiedono la conoscenza diretta di circostanze personali dell'assicurato (es. la dichiarazione sullo stato di salute in una polizza vita stipulata da un datore di lavoro per i propri dipendenti).
I diritti spettano all'assicurato
Il secondo comma chiarisce che i diritti derivanti dal contratto, in primo luogo il diritto all'indennita' o al capitale assicurato, spettano all'assicurato, non al contraente. Cio' vale anche se il contraente e' in possesso della polizza: non può riscuotere l'indennita' ne' esercitare altri diritti senza il consenso espresso dell'assicurato. Esempio: Tizio (contraente-vettore) stipula una polizza cargo per conto di Caio (assicurato-mittente). Al verificarsi del sinistro, e' Caio ad avere diritto all'indennita'; Tizio non può riscuoterla senza il consenso scritto di Caio, neppure se e' lui a detenere la polizza.
L'opponibilita' delle eccezioni
Il terzo comma sancisce che all'assicurato sono opponibili le eccezioni derivanti dal contratto che si potrebbero opporre al contraente. Questo significa che se il contraente ha commesso reticenza nella descrizione del rischio, o non ha pagato il premio, o ha violato una clausola contrattuale, l'assicuratore può opporre tali eccezioni anche all'assicurato che chieda l'indennita'. L'assicurato, pur non avendo partecipato alle trattative contrattuali, subisce le conseguenze degli inadempimenti del contraente: una soluzione che incentiva l'assicurato a vigilare sull'operato del contraente.
Il privilegio del contraente
Il quarto comma riconosce al contraente un privilegio speciale sulle somme dovute dall'assicuratore per il rimborso dei premi pagati e delle spese del contratto. Tale privilegio ha lo stesso grado di quello riconosciuto ai crediti per spese di conservazione della cosa assicurata (art. 2756 c.c.). Si tratta di un privilegio speciale sul credito nascente dall'assicurazione, che garantisce al contraente di essere preferito agli altri creditori dell'assicurato nel limite delle somme che ha anticipato per mantenere in vigore la copertura.
Confronto con l'assicurazione sulla vita a favore di terzi
L'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. non va confusa con l'assicurazione sulla vita a favore di terzi (art. 1920 c.c.), in cui il beneficiario acquista un diritto proprio all'indennita' al momento della stipula o della designazione. Nella figura dell'art. 1891, il diritto dell'assicurato preesiste e il contratto serve a proteggere un interesse già identificato; nell'art. 1920 il diritto nasce ex novo a favore di un terzo che non e' parte del rapporto assicurativo.
Domande frequenti
Chi paga il premio nell'assicurazione per conto altrui?
Il contraente e' tenuto a pagare il premio e ad adempiere gli altri obblighi contrattuali, anche se i diritti nascenti dal contratto spettano all'assicurato.
Il contraente può riscuotere l'indennita' assicurativa al posto dell'assicurato?
No. Anche se il contraente e' in possesso della polizza, non può esercitare i diritti dell'assicurato senza il suo espresso consenso.
L'assicuratore può rifiutare il pagamento all'assicurato per colpa del contraente?
Si'. All'assicurato sono opponibili le eccezioni derivanti dal contratto (es. mancato pagamento del premio, reticenza nella dichiarazione del rischio) anche se la colpa e' del contraente, non dell'assicurato.
Cosa garantisce il privilegio del contraente ex art. 1891 c.c.?
Il contraente ha un privilegio speciale sulle somme dovute dall'assicuratore per recuperare i premi pagati e le spese del contratto, con lo stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Qual e' la differenza tra assicurazione per conto altrui (art. 1891) e assicurazione a favore di terzi (art. 1920 c.c.)?
Nell'art. 1891 l'assicurato e' già identificato e ha un interesse preesistente; i diritti gli spettano direttamente. Nell'art. 1920 (polizza vita) il beneficiario acquista un diritto proprio, nuovo, al momento della designazione.