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La guida

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: preavviso per licenziamento e dimissioni

Il preavviso è il tempo minimo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Il rinnovo del 2024 ha ridefinito i termini in giorni di calendario per maggiore certezza applicativa.

In sintesi

I termini di preavviso nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato variano per livello e anzianità. Per gli operai: 10, 15 o 20 giorni di calendario (fino a 5 anni, da 5 a 10 anni, oltre 10 anni di servizio). Per gli impiegati: da 30 giorni (livelli 2°-3°, fino a 5 anni) fino a 180 giorni (7° livello, oltre 10 anni). Il rinnovo 2024 ha convertito in giorni di calendario i termini prima espressi in giorni, settimane e mesi. Il preavviso non può coincidere con le ferie.

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Dati contrattuali

Fonte
Art. 103 CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato
Novità rinnovo 2024
Termini espressi in giorni di calendario (prima settimane/mesi)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Decorrenza
Dal giorno del ricevimento della comunicazione scritta
Ferie e preavviso
Non possono coincidere

Tabella riepilogativa

Preavviso per dimissioni e licenziamento, impiegati – settore chimica, gomma, plastica, vetro (art. 103, rinnovo 2024)
Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
2°, 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
3° Super, 4° 45 giorni 75 giorni 90 giorni
5°, 5° Super, 6° 90 giorni 120 giorni 150 giorni
7° (Quadri) 120 giorni 150 giorni 180 giorni
Preavviso per dimissioni e licenziamento, operai e ceramica (art. 103, rinnovo 2024)
Categoria Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
Operai chimica, gomma, plastica, vetro, livelli 2°-7° 10 giorni 15 giorni 20 giorni
Operai 1° livello 10 giorni
Operai ceramica, categorie A-F 10 giorni 15 giorni 20 giorni
Operai ceramica, categoria G 10 giorni
Impiegati ceramica, categorie E-F 30 giorni 45 giorni 60 giorni
Impiegati ceramica, categoria D 45 giorni 75 giorni 90 giorni
Impiegati ceramica, categorie A-C 90 giorni 120 giorni 150 giorni

Fonte: art. 103 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato nel testo dell’ipotesi di accordo del 16 luglio 2024. Fino al rinnovo gli operai avevano 6, 8 e 12 giorni (48, 64 e 96 ore) e gli impiegati 1, 1 e ½, 2, 3, 4, 5 o 6 mesi secondo livello e anzianità. L’indennità per il mancato preavviso è pari alla retribuzione del periodo non dato; l’impresa può esonerare l’operaio dal lavoro pagando le ore mancanti. Gli impiegati hanno diritto al preavviso anche se il rapporto cessa per superamento del periodo di conservazione del posto.

Come decorre il preavviso

Il periodo di preavviso decorre dal giorno del ricevimento della comunicazione scritta di recesso da parte del destinatario. Può avere inizio in qualsiasi giorno della settimana (non è necessaria una data di inizio mese o di inizio settimana).

Il preavviso deve essere comunicato per iscritto. Per le dimissioni, dal 12 marzo 2016 (D.Lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie devono essere trasmesse esclusivamente tramite la procedura telematica sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro. Non è ammessa la semplice lettera cartacea, salvo per le dimissioni rassegnate in sede protetta (sindacato, Ispettorato) o per i rapporti nati in alcune forme speciali.

Preavviso e indennità sostitutiva

Il datore di lavoro può decidere di dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, corrispondendo in sostituzione un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito per l’intero periodo di preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale e IRPEF.

Viceversa, se il lavoratore che si dimette decide di non rispettare il preavviso, il datore ha diritto a trattenere dalla liquidazione finale l’importo corrispondente ai giorni di preavviso non prestati.

Preavviso, malattia e ferie

Due regole fondamentali del CCNL:

  • Preavviso e ferie: il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie (art. 103). Se le ferie cadono nel preavviso, vanno godute fuori dal periodo o monetizzate alla cessazione.
  • Preavviso e malattia: l’art. 103 non prevede che la malattia sospenda il preavviso: salvo diversa intesa scritta, il rapporto si estingue alla scadenza del termine anche se il lavoratore è in malattia.

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Quando il licenziamento avviene per giusta causa (una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto – es. furto, grave insubordinazione) non è dovuto alcun preavviso. Il rapporto cessa immediatamente.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento meno grave) o per giustificato motivo oggettivo (ragioni organizzative o economiche) richiede invece il rispetto dei termini di preavviso o il pagamento dell’indennità sostitutiva.

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Casi pratici

Tizio – Operaio chimico con 7 anni di servizio che si dimette
Tizio, operaio al 3° livello con 7 anni di servizio, decide di dimettersi. Il preavviso per operai con 5-10 anni di anzianità è di 15 giorni di calendario. Presenta le dimissioni telematiche sul portale del Ministero il 1° giugno: il rapporto cessa il 15 giugno. Il datore non può rifiutare le dimissioni, ma può richiedere che Tizio lavori effettivamente quei 15 giorni.
Caia – Impiegata al 5° livello licenziata per g.m.o.
Caia è impiegata tecnica al 5° livello con 12 anni di servizio. L’azienda chimica artigiana la licenzia per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione del reparto). Il preavviso contrattuale per il 5° livello oltre 10 anni è di 150 giorni di calendario. Il datore, non volendo farla lavorare durante il preavviso, le corrisponde l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto di 150 giorni (circa 5 mensilità).
Sempronio – Impiegato che si ammala durante il preavviso
Sempronio, impiegato al 4° livello con 8 anni di servizio, riceve il licenziamento per g.m.s. il 1° marzo con preavviso di 75 giorni di calendario (4° livello, da 5 a 10 anni; scadenza il 14 maggio). Il 20 marzo si ammala per 30 giorni. Il CCNL non prevede che la malattia sospenda il preavviso: il rapporto si estingue comunque il 14 maggio. L’INPS eroga l’indennità di malattia per i 30 giorni; il datore paga la retribuzione normale per i giorni lavorati.

Domande frequenti

Qual è il preavviso per dimissioni di un operaio nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
Per gli operai: 10 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità, 15 giorni da 5 a 10 anni, 20 giorni oltre 10 anni (art. 103, rinnovo 2024); per il 1° livello sempre 10 giorni. Gli stessi termini valgono per le dimissioni e per il licenziamento.
Qual è il preavviso per un impiegato al 5° livello?
Impiegato al 5° livello (come 5° Super e 6°): 90 giorni di calendario fino a 5 anni di servizio, 120 giorni da 5 a 10 anni, 150 giorni oltre 10 anni (art. 103, rinnovo 2024).
Le dimissioni si danno online?
Sì. Dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate tramite la procedura telematica sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro. La lettera cartacea non ha valore legale, salvo in sede protetta.
Il datore può sostituire il preavviso con un’indennità?
Sì. Il datore può dispensare il lavoratore dal preavviso pagando un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione e IRPEF.
Il preavviso può coincidere con la malattia?
L’art. 103 non prevede che la malattia sospenda il preavviso. Il preavviso non può invece coincidere con le ferie.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, gratifica estiva e premi e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I termini sono quelli dell’art. 103 del CCNL nel testo dell’ipotesi di accordo del 16 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Il preavviso e l'istituto che governa la fase di uscita dal rapporto di lavoro nel comparto chimico-ceramico artigiano, sia quando a recedere e il datore (licenziamento) sia quando lo e il lavoratore (dimissioni). La sua funzione e di consentire alla controparte di organizzarsi: trovare un sostituto, oppure cercare una nuova occupazione.

La funzione e la fonte: art. 2118 c.c.

L'art. 2118 c.c. stabilisce che nel rapporto a tempo indeterminato ciascuna parte puo recedere dando il preavviso nel termine e nei modi fissati dalla contrattazione collettiva. Nel comparto artigiano chimico-ceramico la durata e graduata per anzianita di servizio e livello di inquadramento secondo l'art. 103 del CCNL: dopo il rinnovo del 2024 gli operai hanno 10, 15 o 20 giorni di calendario, gli impiegati da 30 a 180 giorni (per esempio 90, 120 e 150 giorni dal 5° al 6° livello).

Il preavviso lavorato e l'indennita sostitutiva

Durante il preavviso lavorato il rapporto prosegue a tutti gli effetti, con maturazione della retribuzione e degli istituti connessi. In alternativa, la parte recedente puo esonerare l'altra dal lavorare corrispondendo l'indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata. Tale indennita ha natura retributiva e incide sul calcolo del TFR.

Il TFR e le competenze di fine rapporto

Alla cessazione spetta il trattamento di fine rapporto, accantonato annualmente secondo il meccanismo dell'art. 2120 c.c. (quota pari alla retribuzione divisa per 13,5, rivalutata annualmente dell'1,5% piu il 75% dell'indice ISTAT). Le competenze finali comprendono inoltre ratei di mensilita aggiuntive, ferie e permessi non goduti, secondo le previsioni del CCNL vigente.

La giusta causa: recesso in tronco

Quando si verifica un fatto cosi grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, la parte puo recedere senza preavviso ex art. 2119 c.c. Vale tanto per il datore (licenziamento disciplinare) quanto per il lavoratore (dimissioni per giusta causa, ad esempio mancato pagamento prolungato della retribuzione).

Forma e procedura

Il licenziamento deve essere intimato per iscritto; quello orale e inefficace. Nei casi disciplinari va rispettata la procedura dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Le dimissioni, dal 2016, vanno rese in via telematica con il modulo ministeriale, salvo revoca entro sette giorni.

Cosa verificare alla cessazione

Sia in caso di licenziamento sia di dimissioni conviene controllare: il rispetto del preavviso o l'erogazione dell'indennita sostitutiva, il corretto calcolo del TFR e dei ratei, e la regolarita formale dell'atto di recesso. Sono i profili su cui piu spesso emergono divergenze sulle spettanze finali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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