Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: TFR e fine rapporto

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno degli istituti più importanti del rapporto di lavoro: si accumula per tutta la vita lavorativa e viene liquidato alla cessazione del contratto per qualunque causa. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa il TFR segue la disciplina dell’art. 2120 c.c., con la particolarità che tredicesima e quattordicesima entrano nella base di calcolo. Questa guida spiega come si calcola, quando si anticipa e come si destina alla previdenza complementare.

In sintesi

Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua (incluse 13° e 14°) per 13,5, con rivalutazione annua. L’anticipazione è possibile (70% del maturato dopo 8 anni) per acquisto prima casa, spese mediche o congedi. Il fondo pensione di riferimento per il settore cooperativo è Cooperfond. Alla cessazione il TFR si tassa con aliquota separata.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Riferimento normativo
Art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

Come si calcola il TFR: la formula legale

Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che fissa una formula di legge valida per tutti i contratti di lavoro subordinato. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa la formula si applica così:

  1. Retribuzione annua ai fini TFR: comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto che hanno carattere continuativo. In particolare, nel CCNL Distribuzione Cooperativa rientrano: paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, indennità part-time (se di carattere fisso), eventuali superminimi fissi. Non rientrano le voci strettamente variabili (straordinari, premi di produttività variabili, rimborsi spese);
  2. Quota annua TFR = Retribuzione annua ai fini TFR ÷ 13,5;
  3. Rivalutazione: il montante accumulato al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutato con un tasso composto da una quota fissa dell’1,5% e una variabile pari al 75% dell’incremento ISTAT del costo della vita. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%.

Alla cessazione del rapporto il TFR maturato (somma delle quote annuali rivalutate, al netto dell’eventuale anticipazione già ricevuta) viene liquidato al lavoratore. Nelle imprese con più di 50 dipendenti, le quote di TFR non destinate a fondi pensione sono versate al Fondo di Tesoreria INPS: alla cessazione il lavoratore riceve il TFR direttamente dall’INPS.

Tassazione del TFR alla cessazione

Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 19 TUIR): l’Agenzia delle Entrate determina l’aliquota media IRPEF applicando la retribuzione media degli ultimi 5 anni. Questa tassazione è generalmente più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, perché il TFR si accumula su più anni. Il datore trattiene provvisoriamente l’imposta al momento del pagamento; l’importo definitivo è determinato dall’Agenzia delle Entrate nei mesi successivi, con eventuale rimborso o conguaglio.

Anticipazione del TFR: condizioni e limiti

Il lavoratore può richiedere l’anticipazione del TFR (art. 2120 c.c.) alle seguenti condizioni:

  • Anzianità: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
  • Importo massimo: il 70% del TFR maturato al momento della richiesta;
  • Causali ammesse: (a) acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione del lavoratore o di un figlio; (b) spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi urgenti riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; (c) fruizione dei congedi parentali o formativi (l. 53/2000);
  • Numero di richieste: una sola anticipazione per l’intera durata del rapporto (la legge consente la reiterazione in casi specifici; il CCNL può prevedere condizioni migliori);
  • Percentuale massima di beneficiari: la legge limita le anticipazioni al 10% degli aventi diritto e al 4% del totale dei dipendenti; in pratica il datore può rifiutare se la soglia è raggiunta.

Tabella riepilogativa

TFR nella distribuzione cooperativa – schema riepilogativo
Aspetto Regola Fonte
Formula di calcolo quota annua Retribuzione annua ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
Voci incluse nella base TFR (CCNL) Paga base, contingenza, terzo elemento, scatti, 13°, 14° CCNL Distribuzione Cooperativa
Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Art. 2120 c.c.
Anticipazione massima 70% del maturato dopo 8 anni di servizio Art. 2120 c.c.
Tassazione alla cessazione Tassazione separata (aliquota media IRPEF 5 anni) Art. 19 TUIR
Fondo pensione di settore Cooperfond (fondo pensione cooperativo) Contrattazione di settore
TFR in aziende sopra 50 dip. Versamento al Fondo di Tesoreria INPS L. 296/2006

La previdenza complementare: Cooperfond

Il d.lgs. 252/2005 ha riformato la previdenza complementare introducendo il silenzio-assenso: il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2007 che non esprime alcuna scelta entro 6 mesi vede il TFR futuro automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo.

Per i lavoratori della distribuzione cooperativa il fondo pensione di riferimento indicato dalla contrattazione di settore è Cooperfond, il fondo pensione complementare dei lavoratori delle cooperative. I versamenti si compongono di:

  • quota del TFR futuro destinato al fondo;
  • contributo del lavoratore (percentuale della retribuzione, stabilita dal CCNL);
  • contributo del datore di lavoro (percentuale di retribuzione a carico cooperativa, stabilita dal CCNL).

Il lavoratore che opta per Cooperfond beneficia del contributo datoriale, che non spetterebbe se mantenesse il TFR in azienda. All’età pensionabile la posizione individuale di Cooperfond viene convertita in rendita o, parzialmente, liquidata in capitale. Può essere riscattata anticipatamente in caso di disoccupazione prolungata o invalidità.

Casi pratici

Tizio – Cassiere, 10 anni di anzianità, anticipa il TFR per comprare casa
Tizio ha 10 anni di servizio nella stessa cooperativa. Ha accumulato un TFR lordo di circa 18.000 euro. Vuole comprare la prima casa: può chiedere fino al 70% del TFR maturato, cioè 12.600 euro. La richiesta deve essere documentata (compromesso o rogito di acquisto). Il datore può rifiutare solo se la quota massima di beneficiari contemporanei è già raggiunta. L’anticipazione è tassata come reddito di lavoro dipendente nell’anno di erogazione.
Caia – Addetta vendita, silenzio-assenso e Cooperfond
Caia viene assunta nel 2025 e non esprime alcuna scelta sul TFR entro 6 mesi. Per effetto del silenzio-assenso, il TFR futuro viene automaticamente destinato a Cooperfond. La cooperativa versa anche il proprio contributo al fondo. Caia, pur non avendo scelto attivamente, beneficia del contributo datoriale: un vantaggio che perderebbe se avesse espressamente optato per lasciare il TFR in azienda.
Sempronio – Caporeparto, cessazione e calcolo TFR finale
Sempronio si dimette dopo 15 anni di servizio al 2° livello. Ha sempre lasciato il TFR in azienda (cooperativa con 80 dipendenti: TFR al Fondo di Tesoreria INPS). Alla cessazione riceve il TFR dall’INPS, non dalla cooperativa. L’importo è pari alla somma delle quote annuali rivalutate, al lordo dell’imposta separata. L’Agenzia delle Entrate determinerà l’aliquota definitiva nei mesi successivi sulla base della media IRPEF degli ultimi 5 anni: se l’aliquota definitiva è inferiore a quella applicata provvisoriamente, Sempronio riceve un rimborso.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

Apri il calcolatore del TFR →

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
La formula di legge (art. 2120 c.c.) prevede: retribuzione annua ai fini TFR (incluse 13° e 14°) divisa per 13,5. Il risultato è la quota annua accantonata, che viene rivalutata ogni anno con 1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
Posso anticipare il TFR mentre lavoro?
Sì, dopo 8 anni di anzianità continua con lo stesso datore, puoi richiedere fino al 70% del TFR maturato. Le causali sono: acquisto o ristrutturazione prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali o formativi. Una sola anticipazione è ammessa per l’intera durata del rapporto.
Qual è il fondo pensione del settore cooperativo?
Il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori della distribuzione cooperativa è Cooperfond. Destinandovi il TFR futuro si ottiene anche il contributo del datore, che non spetta se il TFR resta in azienda.
Come viene tassato il TFR alla cessazione?
Il TFR è soggetto a tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota media IRPEF applicata sulla retribuzione media degli ultimi 5 anni. Questo sistema è in genere più favorevole della tassazione ordinaria su redditi da lavoro.
Se l’azienda ha più di 50 dipendenti, dove va il mio TFR?
Nelle aziende con più di 50 addetti, il TFR non destinato a fondi pensione confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. Alla cessazione l’INPS eroga direttamente il TFR al lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005). Per il calcolo esatto del TFR e le condizioni di Cooperfond consultare il testo contrattuale disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil oppure un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il TFR si accumula per tutta la vita lavorativa e si liquida alla cessazione del rapporto per qualunque causa.
  • Il calcolo segue l'art. 2120 c.c.: accantonamento annuo della retribuzione utile divisa per il coefficiente di legge, con rivalutazione del montante.
  • Nella distribuzione cooperativa la base di calcolo comprende anche le mensilità aggiuntive previste dal contratto.
  • È possibile chiedere l'anticipazione del TFR al ricorrere dei presupposti di legge e dei limiti previsti.
  • Il lavoratore può destinare il TFR alla previdenza complementare, con effetti diversi rispetto al mantenimento in azienda.
Indice dei contenuti

Il Trattamento di Fine Rapporto è una retribuzione differita che matura giorno per giorno e viene corrisposta al termine del rapporto, qualunque ne sia la causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento. La sua disciplina-base è l'art. 2120 c.c., uniforme per tutti i rapporti, ma il CCNL incide sulla composizione della base di calcolo. Nella distribuzione cooperativa la particolarità rilevante è l'inclusione delle mensilità aggiuntive nella retribuzione utile.

Il meccanismo di calcolo

Per ciascun anno si accantona una quota pari alla retribuzione utile dell'anno divisa per il coefficiente fissato dall'art. 2120 c.c. Le quote annue formano un montante che, anno dopo anno, viene rivalutato secondo l'indice di legge composto da una parte fissa e da una percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi. Il risultato è una somma che cresce nel tempo e che viene liquidata alla cessazione.

La retribuzione utile e le mensilità aggiuntive

Non tutte le voci della busta paga entrano nel TFR: la base è la retribuzione utile, che comprende gli emolumenti continuativi. Il CCNL della distribuzione cooperativa stabilisce che tredicesima ed eventuale quattordicesima rientrino nella base di calcolo, ampliando l'accantonamento rispetto a una base limitata al solo minimo mensile. Le voci esatte da includere vanno verificate nel contratto vigente.

La rivalutazione del montante

Il TFR maturato negli anni precedenti non resta fermo: si rivaluta annualmente con un coefficiente composto da una componente fissa e da una quota dell'indice ISTAT. Questo protegge in parte il valore reale dell'accantonamento dall'inflazione. La rivalutazione si applica al montante in essere, non agli accantonamenti dell'anno in corso.

L'anticipazione del TFR

A determinate condizioni il lavoratore può chiedere un'anticipazione del TFR maturato, entro i limiti e per le causali previste dalla legge, tipicamente spese sanitarie o acquisto della prima casa. L'anticipazione è di norma concedibile una sola volta e nei limiti percentuali fissati; il CCNL può prevedere condizioni di miglior favore, da leggere nel testo vigente.

La destinazione alla previdenza complementare

Il lavoratore può scegliere di mantenere il TFR in azienda o di destinarlo a un fondo di previdenza complementare. La destinazione al fondo modifica la gestione del montante, che segue i rendimenti della forma pensionistica anziché la rivalutazione di legge, e comporta un diverso trattamento fiscale. È una scelta che incide sul futuro previdenziale e va valutata con attenzione.

La liquidazione alla cessazione

Alla fine del rapporto il TFR accantonato e rivalutato viene liquidato. La causa della cessazione non incide sul diritto: spetta anche in caso di licenziamento o dimissioni. In caso di decesso del lavoratore, il TFR si trasferisce agli aventi diritto secondo le regole di legge. La tassazione segue il regime separato proprio del TFR.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR?

Per ciascun anno si accantona la retribuzione utile divisa per il coefficiente fissato dall'art. 2120 c.c.; il montante accumulato si rivaluta ogni anno con un indice composto da una parte fissa e da una quota dell'indice ISTAT.

La tredicesima entra nel calcolo del TFR?

Nel CCNL della distribuzione cooperativa la base di calcolo comprende le mensilità aggiuntive, quindi tredicesima ed eventuale quattordicesima. Le voci esatte da includere vanno verificate nel contratto vigente.

Posso chiedere un anticipo del TFR?

Sì, al ricorrere dei presupposti di legge, tipicamente spese sanitarie o acquisto della prima casa, entro i limiti percentuali e di norma una sola volta. Il CCNL può prevedere condizioni di miglior favore.

Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione?

Dipende. In azienda il TFR si rivaluta con l'indice di legge; in un fondo segue i rendimenti della forma pensionistica, con un diverso trattamento fiscale. È una scelta personale che incide sul futuro previdenziale.

Spetta il TFR anche in caso di licenziamento o dimissioni?

Sì. Il TFR è dovuto alla cessazione del rapporto per qualunque causa, comprese dimissioni e licenziamento. In caso di decesso si trasferisce agli aventi diritto secondo le regole di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.