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CCNL Cooperative di Consumo: TFR e fine rapporto
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno degli istituti più importanti del rapporto di lavoro: si accumula per tutta la vita lavorativa e viene liquidato alla cessazione del contratto per qualunque causa. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa il TFR segue la disciplina dell’art. 2120 c.c., con la particolarità che tredicesima e quattordicesima entrano nella base di calcolo. Questa guida spiega come si calcola, quando si anticipa e come si destina alla previdenza complementare.
Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua (incluse 13° e 14°) per 13,5, con rivalutazione annua. L’anticipazione è possibile (70% del maturato dopo 8 anni) per acquisto prima casa, spese mediche o congedi. Il fondo pensione di riferimento per il settore cooperativo è Cooperfond. Alla cessazione il TFR si tassa con aliquota separata.
Come si calcola il TFR: la formula legale
Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che fissa una formula di legge valida per tutti i contratti di lavoro subordinato. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa la formula si applica così:
- Retribuzione annua ai fini TFR: comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto che hanno carattere continuativo. In particolare, nel CCNL Distribuzione Cooperativa rientrano: paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, indennità part-time (se di carattere fisso), eventuali superminimi fissi. Non rientrano le voci strettamente variabili (straordinari, premi di produttività variabili, rimborsi spese);
- Quota annua TFR = Retribuzione annua ai fini TFR ÷ 13,5;
- Rivalutazione: il montante accumulato al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutato con un tasso composto da una quota fissa dell’1,5% e una variabile pari al 75% dell’incremento ISTAT del costo della vita. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%.
Alla cessazione del rapporto il TFR maturato (somma delle quote annuali rivalutate, al netto dell’eventuale anticipazione già ricevuta) viene liquidato al lavoratore. Nelle imprese con più di 50 dipendenti, le quote di TFR non destinate a fondi pensione sono versate al Fondo di Tesoreria INPS: alla cessazione il lavoratore riceve il TFR direttamente dall’INPS.
Tassazione del TFR alla cessazione
Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 19 TUIR): l’Agenzia delle Entrate determina l’aliquota media IRPEF applicando la retribuzione media degli ultimi 5 anni. Questa tassazione è generalmente più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, perché il TFR si accumula su più anni. Il datore trattiene provvisoriamente l’imposta al momento del pagamento; l’importo definitivo è determinato dall’Agenzia delle Entrate nei mesi successivi, con eventuale rimborso o conguaglio.
Anticipazione del TFR: condizioni e limiti
Il lavoratore può richiedere l’anticipazione del TFR (art. 2120 c.c.) alle seguenti condizioni:
- Anzianità: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
- Importo massimo: il 70% del TFR maturato al momento della richiesta;
- Causali ammesse: (a) acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione del lavoratore o di un figlio; (b) spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi urgenti riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; (c) fruizione dei congedi parentali o formativi (l. 53/2000);
- Numero di richieste: una sola anticipazione per l’intera durata del rapporto (la legge consente la reiterazione in casi specifici; il CCNL può prevedere condizioni migliori);
- Percentuale massima di beneficiari: la legge limita le anticipazioni al 10% degli aventi diritto e al 4% del totale dei dipendenti; in pratica il datore può rifiutare se la soglia è raggiunta.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Formula di calcolo quota annua | Retribuzione annua ÷ 13,5 | Art. 2120 c.c. |
| Voci incluse nella base TFR (CCNL) | Paga base, contingenza, terzo elemento, scatti, 13°, 14° | CCNL Distribuzione Cooperativa |
| Rivalutazione annua | 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT | Art. 2120 c.c. |
| Anticipazione massima | 70% del maturato dopo 8 anni di servizio | Art. 2120 c.c. |
| Tassazione alla cessazione | Tassazione separata (aliquota media IRPEF 5 anni) | Art. 19 TUIR |
| Fondo pensione di settore | Cooperfond (fondo pensione cooperativo) | Contrattazione di settore |
| TFR in aziende sopra 50 dip. | Versamento al Fondo di Tesoreria INPS | L. 296/2006 |
La previdenza complementare: Cooperfond
Il d.lgs. 252/2005 ha riformato la previdenza complementare introducendo il silenzio-assenso: il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2007 che non esprime alcuna scelta entro 6 mesi vede il TFR futuro automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo.
Per i lavoratori della distribuzione cooperativa il fondo pensione di riferimento indicato dalla contrattazione di settore è Cooperfond, il fondo pensione complementare dei lavoratori delle cooperative. I versamenti si compongono di:
- quota del TFR futuro destinato al fondo;
- contributo del lavoratore (percentuale della retribuzione, stabilita dal CCNL);
- contributo del datore di lavoro (percentuale di retribuzione a carico cooperativa, stabilita dal CCNL).
Il lavoratore che opta per Cooperfond beneficia del contributo datoriale, che non spetterebbe se mantenesse il TFR in azienda. All’età pensionabile la posizione individuale di Cooperfond viene convertita in rendita o, parzialmente, liquidata in capitale. Può essere riscattata anticipatamente in caso di disoccupazione prolungata o invalidità.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Posso anticipare il TFR mentre lavoro?
Qual è il fondo pensione del settore cooperativo?
Come viene tassato il TFR alla cessazione?
Se l’azienda ha più di 50 dipendenti, dove va il mio TFR?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005). Per il calcolo esatto del TFR e le condizioni di Cooperfond consultare il testo contrattuale disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil oppure un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Il TFR si calcola secondo la formula di legge (art. 2120 c.c.): la retribuzione annua imponibile ai fini TFR (incluse tredicesima, quattordicesima e ogni emolumento continuativo) si divide per 13,5. Ogni anno si accumula questa quota, che viene rivalutata al 31 dicembre con un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'inflazione ISTAT. Il TFR si liquida alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa.
Posso anticipare il TFR mentre lavoro nella distribuzione cooperativa?
Sì, l'art. 2120 c.c. consente l'anticipazione del TFR fino al 70% del montante maturato, dopo almeno 8 anni di servizio continuo. Le causali ammesse per legge sono: acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti, fruizione del congedo parentale. Una sola richiesta è ammessa nel corso del rapporto. Il CCNL può prevedere condizioni migliorative.
Cosa succede al TFR se lo destino a un fondo pensione?
Se il lavoratore sceglie di destinare il TFR futuro a un fondo di previdenza complementare, le quote non vengono più acumulate presso il datore ma versate al fondo. Il TFR già maturato rimane presso il datore (o all'INPS per le aziende sopra 50 dipendenti). Alla cessazione del rapporto, il TFR maturato in azienda è liquidato normalmente, mentre quello destinato al fondo segue le regole previdenziali del fondo stesso.
Entro quando il datore deve pagare il TFR?
La legge non fissa un termine preciso per il pagamento del TFR: in via di prassi deve essere corrisposto entro il primo cedolino utile dopo la cessazione del rapporto (di norma entro 30-45 giorni). Il mancato o ritardato pagamento dà diritto agli interessi moratori e al lavoratore di adire il Giudice del Lavoro.
Qual è il fondo di previdenza complementare del settore cooperativo?
Per i lavoratori della distribuzione cooperativa il fondo pensione complementare di riferimento indicato dalla contrattazione di settore è Cooperfond, il fondo pensione complementare del settore cooperativo. Anche Previcooper e altri fondi aperti possono essere adottati. La scelta del fondo è del lavoratore; il datore è tenuto a versare il contributo contrattuale al fondo prescelto.
Vedi anche