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La guida
CCNL Cooperative di Consumo: orario di lavoro, straordinari e maggiorazioni
Il CCNL della distribuzione cooperativa fissa l’orario normale a 38 ore settimanali, che diventano 40 per chi è stato assunto dopo il rinnovo del 22 dicembre 2011 e nelle imprese minori (artt. 113 e 147); lo straordinario è oltre tale orario, con un tetto di 250 ore annue per lavoratore e maggiorazioni del 20% fino alla 48ª ora settimanale e del 25% oltre. Questa guida riporta orario, flessibilità, maggiorazioni e regole su domenica e festivi dagli artt. 113-132 del contratto.
L’orario normale è di 38 ore settimanali, 40 per chi è stato assunto dopo il 22 dicembre 2011 (art. 113). Lo straordinario, contenuto in 250 ore annue per lavoratore, è maggiorato del 20% fino alla 48ª ora settimanale e del 25% oltre; il festivo del 35%, il notturno (22-6, non in turni regolari) del 55%; il lavoro ordinario notturno del 25%; le ore nel riposo settimanale del 35%. Le maggiorazioni non sono cumulabili: si applica la più alta.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni
| Tipologia di prestazione | Maggiorazione | Fonte e note |
|---|---|---|
| Straordinario fino alla 48ª ora settimanale | 20% | Art. 126; sulla quota oraria della retribuzione normale |
| Straordinario oltre la 48ª ora settimanale | 25% | Art. 126 |
| Straordinario in giorno festivo | 35% | Art. 126; le ore prestate nelle festività sono retribuite come straordinario festivo (art. 132) |
| Straordinario notturno (22-6), non in turni regolari | 55% | Art. 126 |
| Lavoro notturno ordinario (22-6) | 25% | Art. 121; sulla retribuzione normale, a fini retributivi |
| Ore nei giorni di riposo settimanale | 35% | Art. 129; salvo il riposo compensativo |
| Domenica ordinariamente lavorata nelle aperture autorizzate | Nessuna maggiorazione straordinaria | Art. 128; il riposo settimanale è dato in altro giorno |
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro né con altre maggiorazioni: in caso di più maggiorazioni concorrenti si applica soltanto la più alta (art. 126). Per i lavoratori pagati in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione si calcola sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Orario normale e sua distribuzione
La durata normale del lavoro effettivo, è di 38 ore settimanali; per chi è stato assunto dopo la firma del rinnovo del 22 dicembre 2011 è di 40 ore, con divisore 168 (art. 113), e 40 ore valgono per tutti nelle imprese minori (art. 147). La durata media dell’orario si calcola su un periodo non superiore a quattro mesi (D.lgs. 66/2003), che i contratti collettivi possono portare a sei mesi o, per ragioni obiettive, tecniche o organizzative, a dodici (art. 4 D.Lgs. 66/2003). Negli ipermercati (superficie di vendita oltre 4.500 mq) la settimana di 37 ore si realizza con la contrattazione di secondo livello (art. 122). Gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia hanno un orario normale di 42 ore, che può arrivare a 44 con riduzione annua di 116 ore (art. 124); per i minori tra 16 e 18 anni il limite è di 8 ore al giorno e 40 alla settimana.
Il personale con funzioni direttive, che usa in modo autonomo e discrezionale l’orario, presta servizio anche dopo l’orario senza compenso per lavoro straordinario, salvo prestazioni notturne e festive eccezionali autorizzate (art. 123). Il permesso retribuito annuo è di 24 ore (art. 115): vedi la scheda su ferie e permessi.
Lo straordinario: definizione, limiti e procedura
- Definizione: è straordinario il lavoro oltre l’orario normale settimanale definito dal contratto, ai soli fini contrattuali e con l’eccezione dei periodi di flessibilità (art. 125).
- Limite annuo: le prestazioni sono contenute nei limiti di 250 ore annue riferite al singolo dipendente (art. 125).
- Carattere eccezionale: il ricorso deve avere carattere eccezionale e obiettiva giustificazione tecnico-organizzativa; il lavoratore non può compiere straordinario se non autorizzato dal datore o da chi ne fa le veci.
- Recupero: su richiesta del lavoratore lo straordinario può essere recuperato con riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative, fermo il diritto alla sola maggiorazione.
- Pagamento: la liquidazione avviene entro il mese successivo a quello di prestazione e le ore sono annotate in un apposito registro (art. 127).
- Limite legale: il D.lgs. 66/2003 vieta di superare in media le 48 ore settimanali, straordinario compreso.
Flessibilità multiperiodale e banca ore
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa gli accordi aziendali possono prevedere il superamento dell’orario fino a 42 ore per un massimo di 24 settimane (art. 117) o fino a 44 ore per 24 settimane (art. 118), con riduzione di pari entità nei 12 mesi successivi e retribuzione dell’orario normale sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione; nel regime plurisettimanale lo straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per la settimana. Fino a 44 ore il monte permessi aumenta di 45 minuti per ogni settimana di superamento; il 50% delle ore da recuperare confluisce nella banca delle ore (artt. 118 e 120), prelevabile con preavviso scritto di 5 giorni; se non fruite, le ore sono liquidate con la maggiorazione per lo straordinario entro il 31 dicembre dell’anno successivo (art. 119).
Lavoro domenicale e festivo
Il lavoratore ha diritto a un riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica, calcolato come media su non più di 14 giorni (art. 128, D.lgs. 66/2003). Le imprese autorizzate all’apertura domenicale danno il riposo settimanale in altro giorno senza maggiorazione straordinaria per le ore normali prestate di domenica; le modalità delle aperture domenicali e festive sono oggetto di confronto aziendale. Le ore prestate nei giorni di riposo settimanale sono pagate con la sola maggiorazione del 35%, fermo il riposo compensativo (art. 129). Sono festività retribuite il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre e la festa del patrono; le ore lavorate in quei giorni sono pagate come straordinario festivo (artt. 131 e 132). Il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive e può essere frazionato in caso di cambio turno in attesa della contrattazione di secondo livello (art. 130).
Part-time e orario ridotto
Il part-time, il lavoro supplementare (maggiorazione del 35%) e le clausole elastiche (1,5% o indennità annua di almeno 155 euro, in mancanza di accordo aziendale) sono disciplinati dagli artt. 103-111 del rinnovo del 2024: vedi la scheda sul part-time.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Distribuzione Cooperativa?
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Esiste un limite annuo per lo straordinario?
Il lavoro domenicale dà diritto a una maggiorazione?
Quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 22 dicembre 2011 (artt. 113-132), che il rinnovo del 29 marzo 2024 non modifica su questi punti (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027); accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.