Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: orario di lavoro, straordinari e maggiorazioni

Il CCNL della distribuzione cooperativa fissa l’orario normale a 38 ore settimanali, che diventano 40 per chi è stato assunto dopo il rinnovo del 22 dicembre 2011 e nelle imprese minori (artt. 113 e 147); lo straordinario è oltre tale orario, con un tetto di 250 ore annue per lavoratore e maggiorazioni del 20% fino alla 48ª ora settimanale e del 25% oltre. Questa guida riporta orario, flessibilità, maggiorazioni e regole su domenica e festivi dagli artt. 113-132 del contratto.

In sintesi

L’orario normale è di 38 ore settimanali, 40 per chi è stato assunto dopo il 22 dicembre 2011 (art. 113). Lo straordinario, contenuto in 250 ore annue per lavoratore, è maggiorato del 20% fino alla 48ª ora settimanale e del 25% oltre; il festivo del 35%, il notturno (22-6, non in turni regolari) del 55%; il lavoro ordinario notturno del 25%; le ore nel riposo settimanale del 35%. Le maggiorazioni non sono cumulabili: si applica la più alta.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Orario normale
38 ore settimanali; 40 per gli assunti dopo il 22 dicembre 2011 e nelle imprese minori (artt. 113 e 147)
Riferimento
Artt. 113-132 del CCNL 22 dicembre 2011, non modificati dal rinnovo del 29 marzo 2024

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni per straordinario e disagio – CCNL Distribuzione Cooperativa
Tipologia di prestazione Maggiorazione Fonte e note
Straordinario fino alla 48ª ora settimanale 20% Art. 126; sulla quota oraria della retribuzione normale
Straordinario oltre la 48ª ora settimanale 25% Art. 126
Straordinario in giorno festivo 35% Art. 126; le ore prestate nelle festività sono retribuite come straordinario festivo (art. 132)
Straordinario notturno (22-6), non in turni regolari 55% Art. 126
Lavoro notturno ordinario (22-6) 25% Art. 121; sulla retribuzione normale, a fini retributivi
Ore nei giorni di riposo settimanale 35% Art. 129; salvo il riposo compensativo
Domenica ordinariamente lavorata nelle aperture autorizzate Nessuna maggiorazione straordinaria Art. 128; il riposo settimanale è dato in altro giorno

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro né con altre maggiorazioni: in caso di più maggiorazioni concorrenti si applica soltanto la più alta (art. 126). Per i lavoratori pagati in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione si calcola sulla quota oraria della retribuzione di fatto.

Orario normale e sua distribuzione

La durata normale del lavoro effettivo, è di 38 ore settimanali; per chi è stato assunto dopo la firma del rinnovo del 22 dicembre 2011 è di 40 ore, con divisore 168 (art. 113), e 40 ore valgono per tutti nelle imprese minori (art. 147). La durata media dell’orario si calcola su un periodo non superiore a quattro mesi (D.lgs. 66/2003), che i contratti collettivi possono portare a sei mesi o, per ragioni obiettive, tecniche o organizzative, a dodici (art. 4 D.Lgs. 66/2003). Negli ipermercati (superficie di vendita oltre 4.500 mq) la settimana di 37 ore si realizza con la contrattazione di secondo livello (art. 122). Gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia hanno un orario normale di 42 ore, che può arrivare a 44 con riduzione annua di 116 ore (art. 124); per i minori tra 16 e 18 anni il limite è di 8 ore al giorno e 40 alla settimana.

Il personale con funzioni direttive, che usa in modo autonomo e discrezionale l’orario, presta servizio anche dopo l’orario senza compenso per lavoro straordinario, salvo prestazioni notturne e festive eccezionali autorizzate (art. 123). Il permesso retribuito annuo è di 24 ore (art. 115): vedi la scheda su ferie e permessi.

Lo straordinario: definizione, limiti e procedura

  • Definizione: è straordinario il lavoro oltre l’orario normale settimanale definito dal contratto, ai soli fini contrattuali e con l’eccezione dei periodi di flessibilità (art. 125).
  • Limite annuo: le prestazioni sono contenute nei limiti di 250 ore annue riferite al singolo dipendente (art. 125).
  • Carattere eccezionale: il ricorso deve avere carattere eccezionale e obiettiva giustificazione tecnico-organizzativa; il lavoratore non può compiere straordinario se non autorizzato dal datore o da chi ne fa le veci.
  • Recupero: su richiesta del lavoratore lo straordinario può essere recuperato con riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative, fermo il diritto alla sola maggiorazione.
  • Pagamento: la liquidazione avviene entro il mese successivo a quello di prestazione e le ore sono annotate in un apposito registro (art. 127).
  • Limite legale: il D.lgs. 66/2003 vieta di superare in media le 48 ore settimanali, straordinario compreso.

Flessibilità multiperiodale e banca ore

Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa gli accordi aziendali possono prevedere il superamento dell’orario fino a 42 ore per un massimo di 24 settimane (art. 117) o fino a 44 ore per 24 settimane (art. 118), con riduzione di pari entità nei 12 mesi successivi e retribuzione dell’orario normale sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione; nel regime plurisettimanale lo straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per la settimana. Fino a 44 ore il monte permessi aumenta di 45 minuti per ogni settimana di superamento; il 50% delle ore da recuperare confluisce nella banca delle ore (artt. 118 e 120), prelevabile con preavviso scritto di 5 giorni; se non fruite, le ore sono liquidate con la maggiorazione per lo straordinario entro il 31 dicembre dell’anno successivo (art. 119).

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Lavoro domenicale e festivo

Il lavoratore ha diritto a un riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica, calcolato come media su non più di 14 giorni (art. 128, D.lgs. 66/2003). Le imprese autorizzate all’apertura domenicale danno il riposo settimanale in altro giorno senza maggiorazione straordinaria per le ore normali prestate di domenica; le modalità delle aperture domenicali e festive sono oggetto di confronto aziendale. Le ore prestate nei giorni di riposo settimanale sono pagate con la sola maggiorazione del 35%, fermo il riposo compensativo (art. 129). Sono festività retribuite il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre e la festa del patrono; le ore lavorate in quei giorni sono pagate come straordinario festivo (artt. 131 e 132). Il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive e può essere frazionato in caso di cambio turno in attesa della contrattazione di secondo livello (art. 130).

Part-time e orario ridotto

Il part-time, il lavoro supplementare (maggiorazione del 35%) e le clausole elastiche (1,5% o indennità annua di almeno 155 euro, in mancanza di accordo aziendale) sono disciplinati dagli artt. 103-111 del rinnovo del 2024: vedi la scheda sul part-time.

Casi pratici

Tizio – Cassiere full-time, straordinario in settimana intensa
Tizio, assunto nel 2015, ha un orario normale di 40 ore a settimana e in dicembre ne fa 46. Le 6 ore oltre le 40 sono straordinario, maggiorato del 20% (sono entro la 48ª ora) sulla quota oraria della retribuzione normale (art. 126), nei limiti delle 250 ore annue. Se preferisce, su richiesta può recuperarle con riposi compensativi, mantenendo il diritto alla sola maggiorazione.
Caia – Addetta vendita, domenica e notte
Caia lavora una domenica in un punto vendita con apertura autorizzata: sulle ore normali non ha maggiorazione straordinaria e riceve il riposo settimanale in altro giorno. Un’altra volta presta lavoro ordinario di notte (22-6): maggiorazione del 25% (art. 121). Se presta ore nel suo giorno di riposo settimanale, ha il 35% (art. 129) fermo il riposo compensativo.
Sempronio – Festivo in ipermercato
Sempronio lavora il 1° maggio, festività nazionale: le ore sono retribuite come straordinario festivo, con la maggiorazione del 35% (art. 132 e art. 126). Se nella stessa ora ricorresse anche la maggiorazione per il lavoro notturno, si applicherebbe soltanto la più alta.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

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Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Distribuzione Cooperativa?
L’orario normale è di 38 ore settimanali, 40 per chi è stato assunto dopo il rinnovo del 22 dicembre 2011 e nelle imprese minori (artt. 113 e 147); negli ipermercati la settimana di 37 ore si attua con la contrattazione di secondo livello (art. 122).
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
20% fino alla 48ª ora settimanale e 25% oltre; 35% se festivo e 55% se notturno non in turni regolari. Le maggiorazioni non sono cumulabili: si applica la più alta (art. 126).
Esiste un limite annuo per lo straordinario?
Sì: le prestazioni di lavoro straordinario sono contenute nei limiti di 250 ore annue riferite al singolo dipendente (art. 125); il D.lgs. 66/2003 vieta inoltre di superare in media le 48 ore settimanali.
Il lavoro domenicale dà diritto a una maggiorazione?
Nelle imprese autorizzate all’apertura domenicale le ore normali prestate di domenica non hanno maggiorazione straordinaria, ma il lavoratore ha il riposo settimanale in altro giorno (art. 128); le ore nel giorno di riposo settimanale hanno la maggiorazione del 35% (art. 129).
Quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
25% sulla retribuzione normale per il lavoro dalle 22 alle 6 (art. 121); 55% per lo straordinario notturno non in turni regolari (art. 126).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 22 dicembre 2011 (artt. 113-132), che il rinnovo del 29 marzo 2024 non modifica su questi punti (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027); accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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