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La guida
CCNL Cooperative di Consumo: ferie, permessi e ROL
Ferie, permessi retribuiti e riduzioni d’orario sono regolati dal CCNL della distribuzione cooperativa in modo diverso dai contratti del commercio privato: 26 giorni lavorativi di ferie per tutti, calcolati su una settimana di sei giorni, e 24 ore annue di permessi retribuiti. Questa guida riporta durate, maturazione e regole di fruizione dagli artt. 115 e 133-144 del contratto.
Il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce 26 giorni lavorativi di ferie l’anno, con settimana convenzionale di sei giorni (da lunedì a sabato), escluse domeniche e festività. Le ore di permesso retribuito sono 24 l’anno (art. 115), da fruire entro l’anno di maturazione e non oltre il 30 giugno successivo, poi sono pagate. Le ferie vanno godute per almeno due settimane consecutive nell’anno di maturazione.
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Le ferie annuali (artt. 133-137)
| Istituto | Misura | Regola principale |
|---|---|---|
| Ferie annuali | 26 giorni lavorativi | La settimana è considerata di sei giorni (lunedì-sabato) quale che sia la distribuzione dell’orario; domeniche e festività comprese nel periodo prolungano le ferie |
| Permessi retribuiti | 24 ore annue | Richiesta con 24 ore di preavviso; da godere entro l’anno di maturazione e non oltre il 30 giugno successivo, poi sono pagati (art. 115) |
| Permesso per lutto o grave infermità | 3 giorni lavorativi l’anno (L. 53/2000) | Per coniuge, parente entro il secondo grado o convivente; 2 giorni retribuiti in più per ulteriori decessi nell’anno (art. 138) |
| Nascita di un figlio | 1 giorno di permesso retribuito per il padre | Art. 138; si aggiunge al congedo di paternità di legge |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario | Non frazionabile, dal terzo giorno antecedente la celebrazione; retribuzione di fatto (art. 144) |
Le ferie sono di ventisei giorni lavorativi per tutto il personale, senza scatti per anzianità (art. 133): dal computo vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali che cadono nel periodo, che si prolunga di altrettanti giorni. Il datore stabilisce il periodo di ferie compatibilmente con le esigenze dell’azienda e tenendo conto di quelle dei lavoratori; le ferie possono essere frazionate liberamente, ma almeno due settimane vanno godute consecutivamente nell’anno di maturazione (art. 134).
- Malattia in ferie: il decorso delle ferie resta interrotto se sopravviene una malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti (art. 134).
- Cessazione del rapporto: spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo servizio, computando per mese intero le frazioni superiori a 15 giorni; l’indennità sostitutiva si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto (art. 135). Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.
- Richiamo in servizio: l’impresa può richiamare il lavoratore per ragioni di servizio, con diritto a completare le ferie in epoca successiva e al rimborso delle spese di rientro e di ritorno (art. 136).
- Irrinunciabilità: le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità è dovuta a chi si presenta spontaneamente in servizio durante il turno di ferie (art. 137).
I permessi retribuiti e le riduzioni d’orario
In riferimento all’orario normale di 38 ore settimanali (art. 113; 40 ore per gli assunti dopo il 22 dicembre 2011), le ore di permesso retribuite sono 24 l’anno (art. 115). In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di anzianità di servizio. Per far fronte a variazioni dell’intensità lavorativa gli accordi aziendali possono prevedere regimi flessibili: superamento dell’orario fino a 42 ore per 24 settimane (art. 117) o fino a 44 ore per 24 settimane (art. 118), con recupero in pari entità nei 12 mesi successivi e, fino a 44 ore, incremento del monte permessi di 45 minuti per ogni settimana di superamento. Nel settore degli ipermercati (superficie oltre 4.500 mq) la settimana di 37 ore si realizza con la contrattazione di secondo livello, usando anche le ore di permesso (art. 122).
La banca delle ore
La banca delle ore (art. 120) consente di usare i riposi compensativi: le ore maturate si prelevano con preavviso scritto di 5 giorni, nel limite del 10% della manodopera presente in ciascuna unità (5% il sabato o il giorno di maggiore intensità) con esclusione di luglio, agosto e dicembre; a fine anno il lavoratore riceve l’estratto conto individuale. Se i riposi non vengono fruiti, le ore di maggior lavoro sono liquidate con la maggiorazione prevista per lo straordinario entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione (art. 119).
Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi della legge 53/2000 il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi l’anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente; in caso di ulteriori decessi nell’anno il contratto riconosce altri due giorni di congedo retribuito (art. 138). Ai padri, in occasione della nascita di un figlio, è riconosciuto un giorno di permesso retribuito. Per gravi e comprovati motivi familiari che richiedano di recarsi all’estero sono possibili permessi non retribuiti, in continuità con le ferie. Per la donazione del sangue la giornata è retribuita per legge (L. 584/1967).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Quando devono essere godute le ferie?
Quante ore di permesso retribuito spettano?
La malattia durante le ferie le interrompe?
Quanto dura il congedo matrimoniale?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 22 dicembre 2011 (artt. 113, 115, 117-120, 122, 133-138 e 144), la cui numerazione è conservata dal rinnovo del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027); accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.