Testo dell'articoloVigente
CCNL Cooperative di Consumo: ferie, permessi e ROL
Ferie, permessi retribuiti e ROL sono istituti fondamentali per chi lavora nella distribuzione cooperativa. Il CCNL Distribuzione Cooperativa garantisce standard superiori al minimo legale, con un numero di giorni di ferie che cresce con l’anzianità e un monte ore ROL per la riduzione dell’orario. Questa guida spiega durate, maturazione e regole di fruizione.
Le ferie annuali vanno da 22 a 26 giorni lavorativi secondo l’anzianità. I permessi ROL ammontano a circa 32–40 ore annue. Le ferie non godute non si perdono ma devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Il datore può fissare il periodo feriale in base all’organizzazione, ma deve garantire almeno due settimane consecutive estive.
Le ferie annuali: durata e maturazione
Il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a ogni lavoratore a tempo pieno un periodo di ferie annuali retribuite che cresce con l’anzianità di servizio. Il contratto parte da una base superiore al minimo legale di 4 settimane (20 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni) garantito dal d.lgs. 66/2003:
- nelle prime fasce di anzianità: circa 22 giorni lavorativi annui;
- con anzianità intermedia (indicativamente da 5 o 10 anni, secondo le tabelle contrattuali): 24 giorni;
- con anzianità elevata (indicativamente oltre 10 o 15 anni): 26 giorni.
Le ferie si maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno. Per i lavoratori part-time si applicano le stesse regole in proporzione all’orario contrattuale. Sono computate le assenze per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e donazione del sangue; non sono di norma computate le assenze ingiustificate prolungate.
Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Ferie annuali (gg lavorativi) | Permessi ROL indicativi (ore) | Note |
|---|---|---|---|
| Fino a 4–5 anni | 22 giorni | 32 ore | Valori di ingresso |
| Da 5–10 anni | 24 giorni | 36 ore | Soglie da verificare sul testo contrattuale |
| Oltre 10–15 anni | 26 giorni | 40 ore | Massimo contrattuale |
| Ex festività soppresse | — | 32 ore (4 gg × 8 ore) | Incluse nel monte ROL o gestite separatamente |
Nota: i valori riportati sono orientativi e coerenti con la struttura del CCNL. Le soglie di anzianità esatte e il monte ROL preciso per livello vanno verificati sulle tabelle allegate al testo del rinnovo 2024 disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.
I permessi ROL: cosa sono e come si fruiscono
Il ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) è un istituto nato dalla contrattazione collettiva per gestire la differenza tra l’orario contrattuale (38 ore settimanali nel CCNL Distribuzione Cooperativa) e il precedente orario standard. Il monte ore ROL annuo comprende anche le ore derivanti dalle ex festività soppresse (legge 5 marzo 1977 n. 54, che ha abolito 4 festività nazionali), convertite in permessi retribuiti.
Le modalità di fruizione del ROL sono le seguenti:
- A ore: il lavoratore può richiedere la fruizione in blocchi di ore singole o metà giornata;
- A giornata intera: possibile per permessi più lunghi, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- Preavviso: di norma il lavoratore deve preavvisare il responsabile con almeno 2–3 giorni di anticipo (il contratto può prevedere un preavviso diverso). La cooperativa può posticipare la fruizione per esigenze organizzative motivate;
- Scadenza: il ROL non fruito entro l’anno di maturazione deve essere liquidato con la retribuzione di dicembre o, al più tardi, alla cessazione del rapporto.
Ferie e malattia: interferenze
La legge e la contrattazione collettiva stabiliscono alcune regole importanti sull’interazione tra ferie e malattia:
- Malattia insorta durante le ferie: se il lavoratore si ammala durante il periodo feriale e presenta regolare certificato medico, le giornate di malattia certificata sospendono le ferie. Il lavoratore potrà fruire le ferie sospese in un momento successivo;
- Malattia prima delle ferie programmate: se la malattia insorge prima dell’inizio del periodo feriale già autorizzato, il datore deve posticipare le ferie a una data compatibile con il rientro del lavoratore;
- Gravidanza e ferie: il congedo di maternità obbligatoria non consuma le ferie maturate, che restano disponibili per la fruizione successiva.
Permessi retribuiti per motivi personali e familiari
Oltre alle ferie e al ROL, il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce permessi retribuiti per specifiche situazioni:
- Matrimonio (o unione civile): 15 giorni consecutivi di congedo matrimoniale retribuito;
- Lutto: permessi retribuiti per il decesso di familiari stretti (coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle), di norma 3 giorni per evento;
- Donazione del sangue: la giornata della donazione è retribuita per legge (l. 584/1967) e non si computa nelle ferie;
- Visite mediche e terapie: i permessi per visite specialistiche sono disciplinati dalla legge e possono essere coperti parzialmente dal ROL su accordo individuale.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Cosa sono i permessi ROL e a quanto ammontano?
Le ferie non godute entro l’anno si perdono?
Il datore può imporre le ferie?
La malattia durante le ferie sospende il periodo feriale?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Il monte ore ROL esatto e le soglie di anzianità per le ferie vanno verificati sul testo contrattuale ufficiale, disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per situazioni individuali è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Il contratto riconosce da 22 a 26 giorni lavorativi di ferie annuali, in funzione dell'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore. La soglia massima si raggiunge generalmente dopo un certo numero di anni indicato nel CCNL. Le ferie si maturano proporzionalmente nell'anno di assunzione e in quello di cessazione.
Cosa sono i permessi ROL nel CCNL della distribuzione cooperativa?
I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono ore di riposo retribuito che il lavoratore matura annualmente in aggiunta alle ferie, a compensazione della storica riduzione dell'orario. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa il monte ROL annuo è di circa 32-40 ore, da verificare sulle tabelle contrattuali per livello e anzianità. Si fruiscono su richiesta del lavoratore compatibilmente con le esigenze organizzative.
Le ferie non godute entro l'anno si perdono?
No, le ferie non godute non si perdono automaticamente. Il CCNL e la legge (art. 36 Cost., d.lgs. 66/2003) tutelano il diritto alle ferie: la parte eccedente le due settimane minime di legge può essere fruita entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione. Le ferie non godute entro tale termine devono comunque essere monetizzate in caso di cessazione del rapporto.
Il datore può imporre il periodo feriale?
Sì, il datore ha il potere di fissare il periodo feriale in base alle esigenze organizzative dell'impresa, sentito il lavoratore. Il CCNL prevede che almeno due settimane continuative di ferie vengano fruite nel periodo estivo (giugno-settembre), salvo diverso accordo. Il lavoratore deve essere avvisato con congruo anticipo.
Quanti permessi per ex festività soppresse spettano?
Le ex festività soppresse (4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54) danno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi, di norma inclusi nel monte ROL. Il CCNL Distribuzione Cooperativa disciplina queste giornate come permessi da fruire nell'anno solare. L'importo spettante in caso di mancata fruizione è liquidato con la retribuzione dell'anno successivo o alla cessazione del rapporto.
Vedi anche