Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Aziende Termali

Apprendistato professionalizzante nel CCNL Aziende Termali

L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’inserimento dei giovani nel settore termale. Il CCNL Aziende Termali ne regola durata, retribuzione graduale e formazione obbligatoria, con specificità per la stagionalità delle cure.

In sintesi

Il CCNL Terme prevede apprendistato professionalizzante per i livelli 3-6, con durata da 18 a 36 mesi. La retribuzione parte al 65% del minimo e cresce semestralmente fino al 90%. La formazione è obbligatoria (80-120 ore annue). È possibile anche in forma stagionale ciclica. Al termine, l’apprendista è inquadrato al livello di destinazione o a quello inferiore per il primo anno.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Tipo apprendistato
Professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
Età
Da 16 a 29 anni (inclusi)
Legge di riferimento
D.Lgs. 81/2015, Titolo V

Tabella riepilogativa

Apprendistato nel CCNL Aziende Termali: durata e retribuzione per livello
Livello di destinazione Durata massima Retribuzione iniziale Retribuzione finale
3 (infermieri, fisioterapisti, bagnini) 36 mesi 65% del minimo livello 3 90% del minimo livello 3
4 Super 30 mesi 65% del minimo liv. 4S 90% del minimo liv. 4S
4 (addetti cure, camerieri) 24 mesi 65% del minimo livello 4 90% del minimo livello 4
5 (camerieri base, guardarobieri) 18 mesi 65% del minimo livello 5 90% del minimo livello 5
6 (inservienti, pulizie) 18 mesi 65% del minimo livello 6 90% del minimo livello 6

La progressione retributiva avviene a scatti semestrali. L’apprendistato per il livello 3 è riservato a lavoratori con titolo di studio non abilitante; chi ha già il titolo abilitante (laurea in fisioterapia, diploma infermieristico) viene inquadrato direttamente al livello 3 senza apprendistato.

Accesso all’apprendistato: chi può assumerlo

L’apprendistato professionalizzante è riservato a lavoratori di età compresa tra i 16 e i 29 anni (compiuti). Il datore di lavoro deve aver consolidato il rapporto di apprendistato precedente (o trasformato) di almeno il 20% degli apprendisti cessati negli ultimi 3 anni (limite di mantenimento ex art. 42, co. 3, D.Lgs. 81/2015). Sono esclusi i datori con meno di 3 dipendenti da questa regola.

Piano formativo individuale e formazione

Ogni apprendista deve avere un Piano Formativo Individuale (PFI) allegato al contratto. La formazione professionalizzante obbligatoria è di:

  • 120 ore annue per apprendisti senza titolo di studio qualificante (licenza media, qualifica professionale biennale);
  • 80 ore annue per apprendisti con diploma di scuola media superiore o titolo di studio equivalente.

La formazione viene erogata prevalentemente attraverso l’affiancamento on the job e può essere integrata da corsi erogati da enti formativi accreditati dalla Regione o da EBITERME (ente bilaterale del settore termale). Al termine del percorso l’apprendista acquisisce le competenze corrispondenti al livello di destinazione.

Apprendistato stagionale

Il settore termale è tra i settori ammessi all’apprendistato in cicli stagionali. Il datore può stipulare contratti di apprendistato per la singola stagione (aprile-ottobre) con lo stesso lavoratore per più stagioni consecutive. La durata si cumula di stagione in stagione fino al raggiungimento del massimo previsto per il livello. Tra una stagione e l’altra il rapporto è sospeso ma non si azzera.

Al termine dell’apprendistato

Il datore di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, può:

  • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato al livello di destinazione (o al livello inferiore per il primo anno, come previsto dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL);
  • Non confermare il lavoratore, con un preavviso ai sensi del CCNL. In questo caso si applica l’art. 2118 c.c. (recesso con preavviso), senza obbligo di motivazione diversa dalla scadenza del termine formativo.

L’apprendistato completato con esito positivo conta come prova effettuata: il lavoratore, se riassunto entro 3 anni per le stesse mansioni, non deve ripetere il periodo di prova.

Casi pratici

Tizio — Apprendista addetto cure (destinazione livello 4)
Tizio, 20 anni, viene assunto come apprendista con destinazione livello 4 (addetto fanghi). La durata è 24 mesi. Nei primi 6 mesi la sua retribuzione è il 65% del minimo del livello 4. Ogni 6 mesi il percentuale sale (70%, 75%, 80%, 85%, 90% nell’ultimo semestre). Al termine, se confermato, passa al 100% del minimo di livello 4.
Caia — Apprendista stagionale, cumulo durate
Caia, 23 anni, è assunta come apprendista (destinazione livello 3) per la stagione aprile-ottobre. A ottobre il contratto si sospende. L’anno successivo viene riassunta nella stessa stagione: i 7 mesi della prima stagione si sommano ai 7 della seconda. Dopo 3 stagioni (21 mesi cumulati) avrà quasi completato i 36 mesi previsti per il livello 3.
Sempronio — Mancata conferma, preavviso contrattuale
Sempronio, al termine dei 24 mesi di apprendistato (livello 4), riceve la comunicazione che l’azienda non intende confermarlo. Il datore deve comunicarglielo con il preavviso contrattuale previsto per il livello 4. Sempronio riceve il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso se questo non viene lavorato.

Domande frequenti

Qual è la durata dell’apprendistato nel settore termale?
Da 18 mesi (livelli 5-6) a 36 mesi (livello 3). Dipende dal livello di destinazione.
Quanto guadagna un apprendista nelle terme?
Inizia al 65% del minimo tabellare del livello di destinazione e cresce a scatti semestrali fino al 90% nell’ultimo semestre. Alla conferma passa al 100%.
Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
80 ore annue con diploma di maturità; 120 ore senza titolo qualificante. Prevalentemente on the job, con possibilità di integrazione presso enti accreditati o EBITERME.
L’apprendistato può essere stagionale?
Sì. È possibile l’apprendistato in cicli stagionali: la durata si cumula tra le stagioni fino al massimo contrattuale.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Il datore può confermare il lavoratore a tempo indeterminato (al livello di destinazione o inferiore per un anno) oppure non confermarlo con preavviso contrattuale. La mancata conferma è ammessa senza obbligo di motivazione diversa dalla scadenza del periodo formativo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). L’apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (legge) e dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Aziende Termali usa l'apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) come canale di inserimento dei giovani.
  • La retribuzione e graduale e cresce per fasce fino al livello di destinazione; per le percentuali si rinvia al CCNL vigente.
  • La formazione e obbligatoria e condiziona la validita del rapporto.
  • E ammessa la forma stagionale ciclica, coerente con la stagionalita delle cure termali.
  • Al termine vale la regola del sotto-inquadramento graduale e la possibile stabilizzazione.
Indice dei contenuti

Nel settore termale l'apprendistato professionalizzante e lo strumento principale per formare e inserire il personale giovane, in un contesto segnato dalla stagionalita delle cure e da figure professionali specifiche, dall'addetto alle cure idroterapiche al personale di reception e benessere. La cornice e quella dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015, che lega contenuto formativo e retribuzione graduale, applicata dal CCNL Aziende Termali alle esigenze del comparto.

Causa formativa e contenuto del contratto

L'apprendistato professionalizzante e un contratto a contenuto formativo: a fronte della prestazione, il datore si obbliga a far acquisire una qualificazione professionale attraverso formazione sul lavoro e formazione di base e trasversale. La presenza di un piano formativo e del tutor non e un dettaglio: il difetto di formazione puo determinare conseguenze sul rapporto e sulle agevolazioni.

Retribuzione graduale

La retribuzione dell'apprendista cresce per fasce nel corso del rapporto, in funzione dell'anzianita e dell'avvicinamento alla qualifica finale, tramite percentuali del trattamento del livello di destinazione oppure attraverso il sotto-inquadramento. Per i valori puntuali si rinvia alle tabelle del CCNL Termale vigente, evitando cifre datate. La progressione retributiva accompagna l'accrescimento delle competenze.

Durata e stagionalita

La durata del professionalizzante e modulata dal CCNL entro i limiti di legge, in funzione della qualifica da conseguire. Nel termale assume rilievo la possibilita dell'apprendistato stagionale ciclico, che consente di articolare il rapporto sulle stagioni di apertura degli stabilimenti: i periodi di lavoro si sommano ai fini del completamento del percorso, secondo le previsioni contrattuali.

Formazione obbligatoria

La formazione e elemento essenziale: comprende una quota professionalizzante e una quota di base e trasversale erogata anche dall'offerta pubblica regionale. L'omissione formativa imputabile al datore puo comportare la trasformazione del rapporto e il recupero delle differenze, oltre alla perdita dei benefici contributivi. Il monitoraggio del piano formativo tutela entrambe le parti.

Recesso e stabilizzazione

Durante il periodo formativo valgono regole di recesso peculiari; al termine del periodo le parti possono recedere con preavviso secondo le regole generali, e in assenza di disdetta il rapporto prosegue come ordinario al livello di destinazione. La stabilizzazione e spesso condizione per accedere a nuove assunzioni in apprendistato, secondo le clausole di stabilizzazione previste.

Tutele comuni al lavoro subordinato

L'apprendista e un lavoratore subordinato a tutti gli effetti per cio che riguarda sicurezza, riposi (D.Lgs. 66/2003), malattia, ferie e tutela della maternita e paternita (D.Lgs. 151/2001). La causa formativa non comprime queste garanzie, che si applicano integralmente accanto alla specifica disciplina dell'istituto.

Domande frequenti

Che tipo di apprendistato usa il CCNL Termale?

L'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale attraverso formazione sul lavoro.

Come viene retribuito l'apprendista termale?

Con una retribuzione graduale che cresce per fasce fino al livello di destinazione, tramite percentuali o sotto-inquadramento; per i valori si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.

L'apprendistato puo essere stagionale?

Si. Nel termale e ammesso l'apprendistato stagionale ciclico: i periodi di lavoro sulle stagioni di apertura si sommano ai fini del completamento del percorso formativo.

Cosa succede se manca la formazione?

L'omissione formativa imputabile al datore puo comportare la trasformazione del rapporto, il recupero delle differenze retributive e la perdita dei benefici contributivi.

L'apprendista ha le tutele del lavoro subordinato?

Si. Sicurezza, riposi, malattia, ferie e tutela di maternita e paternita (D.Lgs. 151/2001) si applicano integralmente accanto alla disciplina dell'apprendistato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.