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Apprendistato professionalizzante nel CCNL Aziende Termali
L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’inserimento dei giovani nel settore termale. Il CCNL Aziende Termali ne regola durata, retribuzione graduale e formazione obbligatoria, con specificità per la stagionalità delle cure.
Il CCNL Terme prevede apprendistato professionalizzante per i livelli 3-6, con durata da 18 a 36 mesi. La retribuzione parte al 65% del minimo e cresce semestralmente fino al 90%. La formazione è obbligatoria (80-120 ore annue). È possibile anche in forma stagionale ciclica. Al termine, l’apprendista è inquadrato al livello di destinazione o a quello inferiore per il primo anno.
Tabella riepilogativa
| Livello di destinazione | Durata massima | Retribuzione iniziale | Retribuzione finale |
|---|---|---|---|
| 3 (infermieri, fisioterapisti, bagnini) | 36 mesi | 65% del minimo livello 3 | 90% del minimo livello 3 |
| 4 Super | 30 mesi | 65% del minimo liv. 4S | 90% del minimo liv. 4S |
| 4 (addetti cure, camerieri) | 24 mesi | 65% del minimo livello 4 | 90% del minimo livello 4 |
| 5 (camerieri base, guardarobieri) | 18 mesi | 65% del minimo livello 5 | 90% del minimo livello 5 |
| 6 (inservienti, pulizie) | 18 mesi | 65% del minimo livello 6 | 90% del minimo livello 6 |
La progressione retributiva avviene a scatti semestrali. L’apprendistato per il livello 3 è riservato a lavoratori con titolo di studio non abilitante; chi ha già il titolo abilitante (laurea in fisioterapia, diploma infermieristico) viene inquadrato direttamente al livello 3 senza apprendistato.
Accesso all’apprendistato: chi può assumerlo
L’apprendistato professionalizzante è riservato a lavoratori di età compresa tra i 16 e i 29 anni (compiuti). Il datore di lavoro deve aver consolidato il rapporto di apprendistato precedente (o trasformato) di almeno il 20% degli apprendisti cessati negli ultimi 3 anni (limite di mantenimento ex art. 42, co. 3, D.Lgs. 81/2015). Sono esclusi i datori con meno di 3 dipendenti da questa regola.
Piano formativo individuale e formazione
Ogni apprendista deve avere un Piano Formativo Individuale (PFI) allegato al contratto. La formazione professionalizzante obbligatoria è di:
- 120 ore annue per apprendisti senza titolo di studio qualificante (licenza media, qualifica professionale biennale);
- 80 ore annue per apprendisti con diploma di scuola media superiore o titolo di studio equivalente.
La formazione viene erogata prevalentemente attraverso l’affiancamento on the job e può essere integrata da corsi erogati da enti formativi accreditati dalla Regione o da EBITERME (ente bilaterale del settore termale). Al termine del percorso l’apprendista acquisisce le competenze corrispondenti al livello di destinazione.
Apprendistato stagionale
Il settore termale è tra i settori ammessi all’apprendistato in cicli stagionali. Il datore può stipulare contratti di apprendistato per la singola stagione (aprile-ottobre) con lo stesso lavoratore per più stagioni consecutive. La durata si cumula di stagione in stagione fino al raggiungimento del massimo previsto per il livello. Tra una stagione e l’altra il rapporto è sospeso ma non si azzera.
Al termine dell’apprendistato
Il datore di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, può:
- Confermare il lavoratore a tempo indeterminato al livello di destinazione (o al livello inferiore per il primo anno, come previsto dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL);
- Non confermare il lavoratore, con un preavviso ai sensi del CCNL. In questo caso si applica l’art. 2118 c.c. (recesso con preavviso), senza obbligo di motivazione diversa dalla scadenza del termine formativo.
L’apprendistato completato con esito positivo conta come prova effettuata: il lavoratore, se riassunto entro 3 anni per le stesse mansioni, non deve ripetere il periodo di prova.
Casi pratici
Domande frequenti
Qual è la durata dell’apprendistato nel settore termale?
Quanto guadagna un apprendista nelle terme?
Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
L’apprendistato può essere stagionale?
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). L’apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (legge) e dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Qual è la durata dell'apprendistato nel settore termale?
La durata varia in base al livello di destinazione: 36 mesi per il livello 3 (infermieri, fisioterapisti), 30 mesi per il livello 4 Super, 24 mesi per il livello 4, 18 mesi per i livelli 5 e 6. Il CCNL e il D.Lgs. 81/2015 fissano i limiti massimi.
Quanto guadagna un apprendista nel settore termale?
La retribuzione dell'apprendista inizia al 65% del minimo tabellare del livello di destinazione e aumenta a scatti semestrali, raggiungendo il 90% nell'ultimo semestre. Al termine dell'apprendistato, se trasformato in contratto a tempo indeterminato, la retribuzione passa al 100% del minimo del livello di inquadramento.
Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
Il piano formativo individuale prevede 80 ore annue di formazione professionalizzante per gli apprendisti con diploma, 120 ore per quelli senza titolo di studio qualificante. La formazione è erogata prevalentemente dall'azienda (on the job) e può essere integrata da enti formativi accreditati.
L'apprendistato nel settore termale può essere stagionale?
Sì. Il D.Lgs. 81/2015 prevede l'apprendistato in cicli stagionali: l'apprendista può essere assunto per più stagioni consecutive presso lo stesso datore, con la durata che si cumula tra le stagioni fino al raggiungimento del massimo contrattuale.
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Al termine del periodo di apprendistato il datore può: (1) trasformare il contratto in tempo indeterminato, inquadrando l'apprendista al livello corrispondente; (2) non confermare il lavoratore, con un preavviso contrattuale. La mancata conferma deve rispettare la procedura ex art. 42 D.Lgs. 81/2015.
Il periodo di apprendistato vale ai fini degli scatti di anzianità?
Sì. Se al termine dell'apprendistato il rapporto è trasformato in tempo indeterminato, il periodo di apprendistato è computato nell'anzianità di servizio ai fini degli scatti biennali, ferie, comporto e preavviso.
Vedi anche