Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1859 c.c. – Sconto di cambiali

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

In sintesi

  • Sconto di cambiali: lo sconto può avvenire tramite girata di cambiale o assegno bancario al posto della cessione ordinaria del credito.
  • Doppio rimedio: in caso di mancato pagamento la banca cumula i diritti cartolari derivanti dal titolo con il diritto alla restituzione della somma anticipata.
  • Autonomia dei rimedi: la banca può agire sia come portatore del titolo (azione cambiaria) sia come creditore dello sconto (azione causale).
  • Leggi speciali: per le tratte non accettate o con clausola 'senza accettazione' si applicano norme speciali sulla cessione della provvista.
  • Tutela rafforzata della banca: il cumulo dei diritti rende lo sconto cambiario più sicuro rispetto alla semplice cessione di credito.
Indice dei contenuti

La girata cambiaria come modalità di sconto

L'art. 1859 c.c. disciplina l'ipotesi in cui lo sconto si realizzi mediante girata di cambiale o di assegno bancario, anziche' attraverso la cessione ordinaria del credito prevista dall'art. 1858 c.c. La girata cambiaria e' lo strumento tipico della circolazione dei titoli di credito e trasferisce al giratario (la banca) tutti i diritti incorporati nel titolo.

Il doppio rimedio in caso di insolvenza

La disposizione più rilevante dell'art. 1859 e' il cumulo dei rimedi a favore della banca in caso di mancato pagamento da parte del debitore cambiario:

  • I diritti derivanti dal titolo: la banca, in quanto portatore del titolo girato, può esercitare l'azione cambiaria diretta contro l'accettante (o l'emittente nel paghere') e le azioni di regresso contro i giranti precedenti, compresi il correntista cedente.
  • Il diritto alla restituzione della somma anticipata: la banca conserva altresi' il diritto di ottenere la restituzione dell'importo erogato a titolo di sconto, sulla base del rapporto causale sottostante.

Nella pratica, si pensi a Tizio che gira alla banca una cambiale tratta emessa da Caio a favore di Tizio. Se Caio non paga alla scadenza, la banca può protestare il titolo e agire cambiariamente contro Caio e contro Tizio come girante, ma può anche agire nei confronti di Tizio per la restituzione della somma anticipata in virtù del contratto di sconto.

Rapporto tra azione cambiaria e azione causale

La giurisprudenza ha chiarito che i due rimedi sono cumulabili ma alternativi nell'esecuzione: la banca non può ottenere il doppio del credito, ma può scegliere la via processualmente più conveniente. L'azione cambiaria offre vantaggi procedurali (decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. con efficacia esecutiva immediata); l'azione causale consente di superare eventuali eccezioni cartolari legate al titolo.

Tratte non accettate e clausola 'senza accettazione'

Il secondo comma dell'art. 1859 fa salve le norme delle leggi speciali sulla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausola 'senza accettazione'. In questi casi, in cui il titolo non reca la firma di accettazione del trattario, la disciplina cambiaria ordinaria e' integrata da regole speciali che tutelano il portatore nella fase di riscossione, evitando che l'assenza di accettazione pregiudichi i diritti della banca scontatrice.

Rilevanza operativa

Lo sconto di cambiali e' oggi meno diffuso rispetto all'anticipazione su fatture (Riba elettroniche, SDD), ma rimane utilizzato nelle operazioni commerciali internazionali e nel finanziamento del ciclo produttivo di alcune filiere. La solidita' dei rimedi offerti dall'art. 1859 spiega perché le banche preferiscano lo sconto cambiario, quando disponibile, rispetto ad altre forme di anticipazione su crediti chirografari.

Domande frequenti

Come avviene lo sconto di cambiali?

Il cliente gira la cambiale o l'assegno bancario alla banca, che acquista il titolo e anticipa l'importo deducendo l'interesse; in caso di mancato pagamento la banca esercita i diritti cartolari e il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Quali diritti ha la banca se il debitore cambiario non paga?

La banca cumula i diritti derivanti dal titolo (azione cambiaria diretta e di regresso) con il diritto contrattuale alla restituzione della somma anticipata a titolo di sconto.

Può la banca esercitare sia l'azione cambiaria sia quella causale?

Si', i rimedi sono cumulabili nella scelta processuale, ma non nell'esecuzione: la banca non può ottenere il doppio del credito, solo scegliere la via più efficace.

Cosa sono le tratte non accettate richiamate dall'art. 1859?

Sono cambiali tratte in cui il trattario non ha firmato l'accettazione; per queste, leggi speciali disciplinano la cessione della provvista a tutela della banca scontatrice.

Perché le banche preferiscono lo sconto cambiario?

Perché offre una tutela rafforzata: la banca agisce sia come portatore del titolo cambiario (con procedura monitoria veloce) sia come creditore contrattuale, avendo quindi due vie di recupero indipendenti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.