Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

Le agenzie di viaggio sono ambienti di lavoro soggetti a forti stagionalità: periodi di alta domanda (estate, Natale, Pasqua) si alternano a fasi più calme. Il CCNL Fiavet regola l'orario ordinario, la flessibilità pluriperiodale e le maggiorazioni per straordinario, festivo e notturno per adattarsi a questa caratteristica strutturale del settore.

In sintesi

Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet fissa l'orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. È ammessa la pluriperiodalità fino a 48 ore per massimo 20 settimane annue. Lo straordinario è retribuito con maggiorazione del 30% (diurno), 40% (festivo) o 50% (notturno) e non può superare 260 ore annue per dipendente.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Orario normale
40 ore settimanali (art. 106 CCNL)

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni per straordinario

Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno – CCNL Fiavet
Tipologia Maggiorazione Note
Straordinario diurno feriale +30% Ore oltre le 40 settimanali nei giorni feriali
Lavoro nel giorno festivo +40% Festivi nazionali e infrasettimanali
Lavoro notturno +50% Ore nelle fasce notturne contrattualmente definite
Straordinario notturno festivo +50% Combinazione notturno + festivo: si applica la maggiorazione più favorevole
Tetto annuo straordinario Max 260 ore/anno Per singolo dipendente; eccezionale e non programmabile

Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare diviso le ore mensili contrattuali). Non sono cumulabili tra loro salvo le eccezioni previste dal CCNL.

L’orario ordinario: 40 ore su 5 giorni

La normale durata del lavoro settimanale effettivo nel CCNL Fiavet è fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma in cinque giornate lavorative, con riposo nel giorno di domenica o nel turno di riposo programmato. La distribuzione esatta delle 40 ore può essere organizzata dall'azienda in base alle proprie esigenze operative, nel rispetto dei limiti normativi previsti dal d.lgs. 66/2003 (il decreto che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro).

Il personale discontinuo (custodi, portieri, telefonisti, autisti, addetti ai transfer) può avere un orario diverso, fino a 45 ore settimanali, in ragione della natura dell'attività.

Flessibilità pluriperiodale e stagionalità turistica

Il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator è strutturalmente soggetto a picchi di lavoro legati alla stagionalità turistica. Il CCNL regola questa variabilità attraverso la pluriperiodalità: un meccanismo per cui, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale può essere aumentato fino a 48 ore senza che le ore aggiuntive (tra 40 e 48) siano retribuite come straordinario.

Condizioni per l'applicazione della pluriperiodalità:

  • Il numero di settimane «alte» non può superare 20 settimane nell'anno.
  • Le ore aggiuntive devono essere compensate con corrispondenti periodi di orario ridotto nelle settimane «basse».
  • Il meccanismo deve essere comunicato ai lavoratori con adeguato preavviso e, di norma, concordato a livello aziendale.

Lavoro festivo e domenicale nelle agenzie di viaggio

Le agenzie di viaggio, specie quelle situate in aree turistiche o con aperture nei centri commerciali, possono avere aperture nei giorni festivi. Il CCNL riconosce in questi casi la maggiorazione del 40% sulla retribuzione oraria ordinaria. Se il lavoro festivo è programmato con cadenza regolare, le parti possono concordare a livello aziendale modalità alternative di compensazione (riposo compensativo, buoni welfare, etc.).

I giorni festivi nazionali rilevanti per il settore sono: 1° gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre. A questi si aggiunge il santo patrono della località dove è ubicata l'azienda.

Riposo giornaliero e settimanale (diritti inderogabili di legge)

Il d.lgs. 66/2003 – applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL – prevede:

  • 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore tra la fine di un turno e l'inizio del successivo.
  • 24 ore di riposo settimanale, preferibilmente coincidente con la domenica, cui si aggiungono le 11 ore giornaliere (totale: almeno 35 ore consecutive).
  • Pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore consecutive di lavoro (le modalità possono essere fissate dal CCNL o dagli accordi aziendali).

Casi pratici

Tizio – Straordinario in alta stagione
Tizio lavora in un'agenzia di viaggi con punte di lavoro intense nei mesi di giugno-luglio. L'azienda lo invita a fare 48 ore settimanali per 8 settimane, applicando la pluriperiodalità. Tizio accetta: le 8 ore aggiuntive (tra 40 e 48) non sono pagate come straordinario ma vengono compensate con orario ridotto da settembre. Se l'azienda non rispettasse la compensazione, Tizio avrebbe diritto alla maggiorazione del 30% su quelle ore.
Caia – Apertura nel giorno di Ferragosto
L'agenzia di Caia rimane aperta il 15 agosto per gestire le ultime prenotazioni. Caia lavora 8 ore. Ha diritto alla retribuzione ordinaria del giorno più la maggiorazione del 40% per le 8 ore di lavoro festivo. Se la stessa giornata superasse le 40 ore settimanali complessive, si applicherebbe la sola maggiorazione più favorevole (festivo al 40%), non entrambe.
Sempronio – Turno serale nel call center prenotazioni
Sempronio gestisce un servizio telefonico di prenotazione notturna dalle 22:00 alle 06:00. Le 8 ore di lavoro notturno danno diritto alla maggiorazione del 50%. Se il turno cade in un giorno festivo, si applica la maggiorazione più alta tra le due (50% notturno), non la somma.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Fiavet?
L'orario normale è 40 ore settimanali su 5 giorni. Con la pluriperiodalità, in determinati periodi si può arrivare fino a 48 ore, ma per non più di 20 settimane annue, con compensazione nelle settimane più calme.
Quanto viene pagato lo straordinario nelle agenzie di viaggio?
Lo straordinario diurno feriale è maggiorato del 30%, il lavoro festivo del 40%, il lavoro notturno del 50%. Il tetto massimo è 260 ore di straordinario all'anno per dipendente.
Il lavoro di sabato è straordinario?
Solo se supera il limite delle 40 ore settimanali o se l'accordo aziendale lo qualifica diversamente. Se il sabato è compreso nell'orario normale dell'azienda, non genera maggiorazione.
Come funziona la pluriperiodalità?
Permette di lavorare fino a 48 ore in settimane di alta stagione (max 20 settimane/anno) senza pagare lo straordinario, a patto che le ore in più vengano compensate con orario ridotto nelle settimane successive. Il saldo deve azzerarsi nel corso dell'anno.
Ho diritto al riposo domenicale?
La legge garantisce almeno 24 ore di riposo settimanale, di preferenza la domenica, più 11 ore di riposo giornaliero (d.lgs. 66/2003). Nel settore agenzie di viaggio, aperture domenicali regolari devono essere compensate con riposo in altro giorno e con la maggiorazione prevista.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • L'orario ordinario nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet e' definito dal contratto entro i limiti del D.Lgs. 66/2003.
  • La legge fissa un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e un riposo settimanale di almeno 24 ore.
  • La durata media dell'orario non può superare 48 ore settimanali, straordinario incluso, su un periodo di riferimento.
  • Il lavoro straordinario e' la prestazione oltre l'orario ordinario ed e' compensato con le maggiorazioni del CCNL.
  • Sono ammessi regimi di flessibilita' e orario pluriperiodale per far fronte alla stagionalita' del turismo.
  • Importi e tetti annui di straordinario sono fissati dalle tabelle del CCNL Fiavet vigente.
Indice dei contenuti

L'orario di lavoro nelle agenzie di viaggio risente della stagionalita' e dei picchi tipici del turismo, e il CCNL Fiavet costruisce la propria disciplina entro la cornice inderogabile del D.Lgs. 66/2003. La scheda chiarisce il rapporto tra orario ordinario, straordinario e regimi di flessibilita'.

L'orario normale e la cornice di legge

L'orario ordinario e' fissato dal contratto, ma non può travalicare i limiti del D.Lgs. 66/2003, che costituisce il presidio inderogabile di tutela della salute. La normativa stabilisce il quadro entro cui la contrattazione collettiva può modulare la distribuzione delle ore, lasciando alle parti spazi di adattamento ma non la possibilita' di comprimere le tutele minime.

Riposi giornaliero e settimanale

La legge garantisce un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e un riposo settimanale di almeno 24 ore, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero. Questi limiti operano anche in presenza di organizzazioni flessibili e rappresentano il nucleo non negoziabile della disciplina dell'orario.

La durata media e il tetto delle 48 ore

La durata media dell'orario di lavoro, comprensiva dello straordinario, non può superare le 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento. Questo limite consente di assorbire i picchi stagionali distribuendo le ore nel tempo, purche' la media resti entro la soglia. E' lo strumento che concilia le esigenze del settore con la tutela della salute.

Il lavoro straordinario

Lo straordinario e' la prestazione resa oltre l'orario ordinario. Il CCNL Fiavet ne disciplina la maggiorazione retributiva e il tetto annuo: gli importi e i limiti esatti sono nelle tabelle del contratto vigente e non si riproducono per stima. Lo straordinario ha carattere eccezionale e va distinto dalle ore rese nell'ambito di regimi di flessibilita' programmata.

Flessibilita' e orario pluriperiodale

Per fronteggiare la stagionalita', il contratto può prevedere regimi di flessibilita' e orario pluriperiodale, che consentono di superare l'orario ordinario in alcuni periodi a fronte di riduzioni in altri. Le ore rese in flessibilita' programmata seguono un regime diverso dallo straordinario puro e sono compensate secondo le regole specifiche del contratto.

Domeniche, festivi e turni

L'apertura nei fine settimana e nei giorni festivi, frequente nel turismo, comporta maggiorazioni e l'individuazione di un riposo compensativo. La collocazione del riposo settimanale può spostarsi rispetto alla domenica, ma deve comunque garantire il numero e l'ampiezza dei riposi previsti dalla legge, secondo le tabelle del CCNL vigente.

Domande frequenti

Qual e' l'orario ordinario nelle agenzie di viaggio?

E' fissato dal CCNL Fiavet entro i limiti del D.Lgs. 66/2003. Il valore puntuale va letto sul contratto vigente; la legge fissa la cornice inderogabile, non l'orario specifico.

Quante ore di riposo spettano tra un turno e l'altro?

Almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24, oltre a un riposo settimanale di almeno 24 ore. Sono limiti inderogabili previsti dal D.Lgs. 66/2003.

C'e' un limite massimo di ore settimanali?

Si'. La durata media dell'orario, straordinario incluso, non puo' superare 48 ore settimanali su un periodo di riferimento, cosi' da assorbire i picchi stagionali.

Come e' retribuito lo straordinario?

Con le maggiorazioni e nei limiti del tetto annuo fissati dalle tabelle del CCNL Fiavet vigente. Gli importi non vanno stimati ma verificati sul contratto aggiornato.

Cos'e' l'orario pluriperiodale?

Un regime di flessibilita' che permette di superare l'orario ordinario in alcuni periodi compensandolo con riduzioni in altri, per gestire la stagionalita'. Segue regole diverse dallo straordinario puro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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