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La guida
Periodo di prova: durata per categoria, forma scritta e regole di recesso
Il periodo di prova nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (art. 4) deve risultare dalla lettera di assunzione e ha una durata massima che dipende dalla categoria e dalla qualifica: da 2 settimane per gli operai di categoria F a 6 mesi per gli impiegati AS e per i quadri. Questa guida spiega le durate, come si gestiscono malattia e infortunio e come funziona il recesso durante la prova.
Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento la prova è al massimo di 6 mesi per impiegati AS e quadri, 5 mesi per la categoria A, 3 mesi per B1, 2 mesi per C1 e D1, 1 mese per E1; per gli operai 2 mesi per B2, 6 settimane per CS, 1 mese per C2, D2 ed E2, 2 settimane per F. Durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso.
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Durata massima della prova per categoria
| Qualifica | Categoria | Durata massima della prova |
|---|---|---|
| Impiegati e quadri | AS e quadri | 6 mesi |
| Impiegati | A | 5 mesi |
| Impiegati | B1 | 3 mesi |
| Impiegati | C1, D1 | 2 mesi |
| Impiegati | E1 | 1 mese |
| Operai | B2 | 2 mesi |
| Operai | CS | 6 settimane |
| Operai | C2, D2, E2 | 1 mese |
| Operai | F | 2 settimane |
La prova è «non superiore a» le durate indicate e risulta dalla lettera di assunzione. Non è richiesta a chi era già alle dipendenze della stessa azienda ed è adibito alle medesime mansioni già esplicate. Le categorie corrispondono ai livelli A, B, C, D, E (vedi la scheda sui livelli e qualifiche).
La forma scritta: requisito indispensabile
L’art. 2096 del Codice civile prevede che l’assunzione in prova risulti da atto scritto. Il CCNL richiama la «lettera di assunzione» come sede della clausola di prova. In assenza di forma scritta il patto di prova è nullo e il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato, senza prova, con applicazione integrale delle tutele contrattuali e di legge dal primo giorno.
Come funziona la prova
Durante il periodo di prova ciascuna parte può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso e senza corrispondere le indennità previste dal contratto, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, le ferie e la tredicesima mensilità. Al lavoratore spetta la retribuzione per il tempo in cui ha effettivamente lavorato, in base alla retribuzione della categoria nella quale ha prestato la sua opera, salvo che sia stata prestabilita in misura superiore. Durante la prova valgono i diritti e gli obblighi del contratto, salvo diversa previsione.
Per gli impiegati, se la risoluzione avviene per dimissioni in qualunque momento, o per licenziamento durante i primi tre mesi di prova per i quadri e per le categorie AS e A, e durante il primo mese per gli altri impiegati, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; se il licenziamento avviene oltre quel termine, all’impiegato è corrisposta la retribuzione fino a metà o fine del mese in corso, a seconda che la comunicazione cada nella prima o nella seconda quindicina.
Malattia e infortunio durante la prova
Se la prova è interrotta per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore è ammesso a completarla se in grado di riprendere servizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza. La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova.
Limiti al recesso
La libertà di recesso incontra i limiti generali: è vietato il recesso discriminatorio o ritorsivo e il recesso è contestabile quando la prova non è stata resa effettivamente possibile (ad esempio perché il lavoratore è stato adibito a mansioni del tutto diverse da quelle oggetto di valutazione).
Conferma e fine prova
Trascorso il periodo di prova senza che l’azienda abbia comunicato la disdetta, il lavoratore si intende confermato in servizio a tempo indeterminato, a termini e agli effetti del contratto; non serve alcuna comunicazione formale. Nel caso di conferma, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali: anzianità, scatti, ferie, preavviso e TFR.
Prova e apprendistato
Nell’apprendistato professionalizzante la prova non può superare quella prevista per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e, in ogni caso, 2 mesi (art. 9): vedi la scheda sull’apprendistato.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Laterizi?
La prova deve essere scritta?
Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
La malattia interrompe la prova?
Dopo la prova il contratto è automaticamente confermato?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgative e si basano sull’art. 4 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo del 12 febbraio 2020, non modificato dai rinnovi del 2022 e del 2025; vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi ai sindacati di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.