Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Maternità, paternità e congedi parentali: diritti e integrazioni contrattuali

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento integra il quadro legale previsto dal D.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità), con un’integrazione a carico dell’azienda fino al 100% della retribuzione ordinaria durante il congedo di maternità obbligatorio (art. 35 ter del CCNL). Questa guida illustra le tutele di legge e le integrazioni contrattuali del settore, dal congedo di maternità ai congedi parentali e al congedo di paternità.

In sintesi

Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento la lavoratrice in maternità riceve l’integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione ordinaria per il congedo di maternità obbligatorio. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni per legge (art. 27-bis D.lgs. 151/2001). Il congedo parentale è indennizzato dall’INPS all’80% per un massimo di tre mesi complessivi di coppia, se fruiti entro i 6 anni del bambino, e al 30% per gli altri mesi: il CCNL non prevede integrazioni.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Riferimento normativo principale
D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità); D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105
Integrazione contrattuale maternità
Fino al 100% della retribuzione ordinaria (a carico dell’azienda, in aggiunta all’indennità INPS) nel congedo di maternità obbligatorio
Congedo paternità obbligatorio
10 giorni retribuiti al 100% dall’INPS (da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto)

Tabella riepilogativa

Principali istituti di maternità e congedo – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Istituto Durata Trattamento economico Fonte
Maternità obbligatoria (astensione) 5 mesi (2 ante + 3 post, o flessibilità 1+4) 80% INPS + integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione ordinaria Art. 16-22 D.lgs. 151/2001 + CCNL
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto) 100% retribuzione – a carico INPS Art. 27-bis D.lgs. 151/2001
Congedo parentale facoltativo (ciascun genitore) Fino a 6 mesi (max 10/11 mesi totali) 80% per un massimo di 3 mesi complessivi di coppia (entro i 6 anni del figlio); 30% per gli altri mesi Artt. 32-38 D.lgs. 151/2001; D.lgs. 105/2022
Riposi per allattamento 2 ore/giorno (1 ora se orario < 6 h) – 1° anno vita 100% retribuzione – a carico INPS Artt. 39-41 D.lgs. 151/2001
Divieto di licenziamento Dall’inizio gravidanza a 1 anno di vita del bambino — (protezione dal recesso) Art. 54 D.lgs. 151/2001
Diritto al rientro e alla reintegra nelle mansioni Al termine di qualsiasi congedo — (diritto soggettivo) Art. 56 D.lgs. 151/2001

Avvertenza: il D.lgs. 105/2022 (attuazione della direttiva UE 2019/1158) ha modificato in misura rilevante la disciplina dei congedi parentali, aumentando la durata indennizzata. Le soglie indicate si riferiscono alla normativa in vigore a ottobre 2026 (L. 207/2024 e circolare INPS n. 95/2025). Verificare eventuali aggiornamenti sul sito INPS o con un consulente del lavoro.

Maternità obbligatoria: la base legale e l’integrazione contrattuale

Il D.lgs. 151/2001 vieta il lavoro alle donne nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi (astensione obbligatoria di 5 mesi, con possibilità di fruizione flessibile 1 mese prima + 4 dopo, previa autorizzazione medica). Durante questo periodo l’INPS eroga per legge un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera.

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento migliora questo trattamento: l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione ordinaria. La clausola dell’art. 35 ter («L’integrazione conto azienda viene erogata fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria»), introdotta dal rinnovo del 31 maggio 2022, è riferita al congedo di maternità obbligatorio. L’integrazione è a carico del datore di lavoro e viene corrisposta in busta paga, al netto dell’indennità INPS già percepita; il riferimento è la retribuzione ordinaria, non il netto.

La lavoratrice deve comunicare la gravidanza al datore di lavoro e all’INPS, presentando il certificato medico attestante la data presunta del parto. Dal momento della comunicazione, scatta il divieto di adibire la lavoratrice a mansioni insalubri, pericolose o faticose (art. 7, D.lgs. 151/2001).

Congedo di paternità obbligatorio

L’art. 27-bis del D.lgs. 151/2001 prevede il congedo obbligatorio di paternità. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo, non frazionabili in ore, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

I 10 giorni sono retribuiti al 100% della retribuzione a carico dell’INPS. Il congedo può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre. Il datore di lavoro deve essere informato con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza (nascita prematura).

Il CCNL (art. 35 bis) rinvia alla legge: al padre, in occasione della nascita del figlio (o dell’adozione o affidamento), spettano i giorni di congedo obbligatorio previsti dalle leggi vigenti; il contratto nazionale non aggiunge altri giorni di permesso per la nascita. Padre e madre possono inoltre usare il congedo parentale anche a ore (art. 35 ter).

Congedi parentali facoltativi

Il D.lgs. 151/2001 (artt. 32-38), come modificato dal D.lgs. 105/2022, riconosce a ciascun genitore il diritto a un congedo parentale facoltativo di 6 mesi (non trasferibile all’altro genitore), fino a un massimo di 10 mesi complessivi tra i due genitori, elevati a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

Dal punto di vista economico, a seguito del D.lgs. 105/2022:

  • I primi 3 mesi di congedo parentale, nel limite complessivo della coppia (fruiti entro i 6 anni del bambino) sono indennizzati dall’INPS all’80% della retribuzione per un massimo di tre mesi complessivi di coppia (L. 207/2024, circolare INPS n. 95/2025).
  • I mesi ulteriori, fino ai 10 (o 11) mesi complessivi, sono indennizzati al 30% della retribuzione; dal 2026 il congedo parentale può essere richiesto fino ai 14 anni del bambino (L. 199/2025). Oltre i limiti di età indicati dalla legge o oltre i mesi indennizzati, il congedo resta senza indennità.
  • Il CCNL non prevede integrazioni del congedo parentale: eventuali miglioramenti possono derivare solo da accordi aziendali.

Il congedo parentale si richiede all’INPS e al datore di lavoro con un preavviso minimo (generalmente 5 giorni per periodi brevi, 15 giorni per periodi più lunghi). Il periodo di congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio, ma senza effetti su ferie e tredicesima (art. 34, comma 5, D.lgs. 151/2001).

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Divieto di licenziamento e diritto alla reintegra

Il D.lgs. 151/2001 (art. 54) prevede un divieto assoluto di licenziamento per le lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il divieto si applica anche al padre che fruisce del congedo parentale e al genitore adottivo o affidatario. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con piena retribuzione per il periodo di assenza.

Fanno eccezione al divieto:

  • la giusta causa di licenziamento non collegata alla gravidanza;
  • la cessazione dell’attività aziendale;
  • la scadenza del termine nei contratti a tempo determinato;
  • l’esito negativo del periodo di prova, purché non dovuto alla gravidanza.

Al termine di qualsiasi congedo (maternità, paternità, parentale), il lavoratore ha diritto di rientrare nella stessa posizione lavorativa o in una di pari livello e retribuzione, con il mantenimento degli stessi diritti acquisiti (art. 56, D.lgs. 151/2001).

Tutele durante la gravidanza: mansioni e sicurezza

Il D.lgs. 151/2001 (artt. 6-12) impone al datore di valutare i rischi connessi alla gravidanza e all’allattamento e di adottare le misure necessarie. Nel settore laterizi, che comporta esposizioni a polveri, calore, vibrazioni e sforzi fisici, il datore deve:

  • valutare i rischi specifici per la lavoratrice gestante (Document di Valutazione dei Rischi specifico o integrato);
  • adibire la lavoratrice a mansioni alternative non rischiose, qualora le mansioni abituali siano incompatibili con la gravidanza;
  • in assenza di mansioni alternative, attivare la procedura di interdizione anticipata dal lavoro tramite la Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato del Lavoro), con indennità INPS per l’intero periodo.
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Casi pratici

Caia – Lavoratrice in linea di produzione, maternità con flessibilità
Caia, inquadrata al livello C come operaia qualificata, sceglie la modalità flessibile di fruizione del congedo di maternità: 1 mese ante partum + 4 mesi post partum. L’INPS le eroga l’80% della retribuzione giornaliera per 5 mesi; l’azienda integra la differenza fino al 100% della retribuzione ordinaria. Al rientro, Caia è riassegnata alle stesse mansioni e mantiene il diritto alle 2 ore di riposo per allattamento fino al primo anno di vita del bambino.
Tizio – Padre operaio, congedo obbligatorio e facoltativo
Tizio, operaio al livello D, comunica al datore con 7 giorni di anticipo che fruirà dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità subito dopo la nascita del figlio. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione. Successivamente decide di prendere 2 mesi di congedo parentale facoltativo: l’INPS gli eroga l’80% della retribuzione per tali 2 mesi, rientrando nel limite di tre mesi complessivi di coppia indennizzati all’80% (se la madre non ne ha già usufruito).
Sempronia – Interdizione anticipata per mansioni incompatibili
Sempronia lavora come conduttrice di forno e rimane incinta. Il medico competente aziendale e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valutano che le mansioni abituali (esposizione a calore intenso, movimentazione di carichi pesanti) sono incompatibili con la gravidanza. Non essendoci mansioni alternative disponibili, l’azienda attiva la procedura di interdizione anticipata dal lavoro: Sempronia percepisce l’indennità INPS (come se fosse in maternità anticipata) a partire da quel momento, senza consumare i 5 mesi di astensione obbligatoria ordinaria.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Quanto percepisce la lavoratrice durante la maternità obbligatoria?
Per legge l’INPS eroga l’80% della retribuzione per i 5 mesi di astensione obbligatoria. Il CCNL Laterizi (art. 35 ter) prevede un’integrazione aziendale che porta il trattamento fino al 100% della retribuzione ordinaria. L’integrazione è a carico del datore di lavoro.
Quanti giorni di congedo spettano al padre?
Il D.lgs. 151/2001 prevede 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, oppure entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia del minore. Il CCNL (art. 35 bis) rinvia alla legge e non prevede giorni aggiuntivi.
Come funzionano i congedi parentali facoltativi?
Ciascun genitore può fruire di un congedo parentale facoltativo fino a 6 mesi (massimo 10/11 mesi complessivi). Per legge fino a 3 mesi complessivi di coppia (entro i 6 anni del bambino) sono indennizzati dall’INPS all’80%, gli altri al 30%. Il CCNL non aggiunge integrazioni: possono arrivare solo da accordi aziendali.
La lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?
No. Il D.lgs. 151/2001 (art. 54) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il licenziamento intimato in violazione è nullo. Fanno eccezione la giusta causa, la cessazione dell’attività e la scadenza di un contratto a termine.
Cosa accade alle ferie e al TFR durante la maternità?
Il periodo di maternità obbligatoria è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio: maturano ferie, ROL, scatti di anzianità e TFR. Il rateo di TFR si calcola sulla retribuzione ordinaria (non sull’indennità INPS), per la parte a carico del datore.
Esistono tutele particolari per le lavoratrici in allattamento?
Sì. Il D.lgs. 151/2001 prevede 2 ore di riposo al giorno (1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore), retribuiti al 100% dall’INPS, per il primo anno di vita del bambino. Durante questo periodo è vietato adibire la lavoratrice a lavori insalubri o pericolosi.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028) e alla normativa vigente a tale data (D.lgs. 151/2001, D.lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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