Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Calzaturiero (Industria)

CCNL Calzaturiero Industria: preavviso e licenziamento 2024

Il preavviso di licenziamento e di dimissioni nel CCNL Calzaturiero Industria è differenziato per categoria (operai, intermedi, impiegati) e anzianità di servizio. Operai e apprendisti hanno il termine più breve (2 settimane), i dirigenti/quadri quello più lungo (fino a 5 mesi).

In sintesi

Nel CCNL Calzaturiero Industria il preavviso per operai e apprendisti è di 2 settimane lavorative. Per gli impiegati varia da 1 mese (4°-2° livello, fino a 5 anni) a 5 mesi (8° livello, oltre 10 anni). Per gli intermedi va da 1 mese a 2 mesi. In mancanza di preavviso è dovuta la relativa indennità sostitutiva.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
17 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Riferimento legge
Art. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; L. 300/1970

Tabella riepilogativa dei preavvisi

Preavvisi di licenziamento e dimissioni – CCNL Calzaturiero Industria (aziende industriali)
Categoria Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
Operai e apprendisti Tutti 2 settimane lavorative 2 settimane lavorative 2 settimane lavorative
Intermedi 1 mese 1 mese 1,5 mesi
Intermedi 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
Impiegati 4°-3°-2° 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
Impiegati 6°-5° 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
Impiegati 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Quadri 3 mesi 4 mesi 5 mesi

I preavvisi indicati si applicano sia al licenziamento (da parte del datore) sia alle dimissioni (da parte del lavoratore). Il preavviso degli impiegati decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese.

Il preavviso: funzione e decorrenza

Il preavviso (art. 2118 c.c.) è il termine che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto e la sua cessazione effettiva. Ha una funzione di protezione reciproca: consente al lavoratore di cercare una nuova occupazione e al datore di trovare un sostituto.

Per gli operai il preavviso può iniziare qualsiasi giorno della settimana. Per gli impiegati e gli intermedi, il preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese: la comunicazione fatta il 10 febbraio, ad esempio, inizia a decorrere il 16 febbraio.

Indennità sostitutiva del preavviso

Se una delle parti non rispetta il preavviso (risoluzione in tronco), deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe stata dovuta per i giorni/mesi non lavorati. La base di calcolo include minimo tabellare, scatti di anzianità e superminimi.

Il datore che licenzia senza preavviso deve pagare l’indennità sostitutiva come ultima voce in busta paga. Il lavoratore che si dimette senza rispettare il preavviso vede trattenuta dalla liquidazione finale la quota equivalente.

Licenziamento: distinzione legge-CCNL

È importante distinguere tra le diverse tipologie di licenziamento disciplinate dalla legge e le regole di preavviso del CCNL:

  • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): risolve il rapporto in tronco senza preavviso né indennità sostitutiva. Richiede una mancanza grave tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale del lavoratore non sufficientemente grave da costituire giusta causa; richiede il preavviso o la sua indennità sostitutiva;
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative o economiche dell’azienda; richiede il preavviso e, per le imprese sopra certi limiti, la procedura di conciliazione preventiva (D.Lgs. 23/2015);
  • Licenziamento illegittimo: il lavoratore può impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (art. 6 L. 604/1966).

Dimissioni: procedura e decorrenza

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta, con comunicazione al datore di lavoro. Dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo telematico), pena l’inefficacia, salvo i casi di dimissioni durante la maternità/paternità o in sede protetta.

Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, mobbing accertato) esonerano il lavoratore dall’obbligo di preavviso e danno diritto alla NASpI.

Casi pratici

Tizio – Operaio che si dimette
Tizio (2° livello, 6 anni di anzianità) decide di dimettersi per accettare un nuovo lavoro che inizia tra 3 settimane. Il preavviso per gli operai è di 2 settimane lavorative: Tizio deve comunicare le dimissioni almeno 2 settimane prima della data di cessazione desiderata. Le comunica il 1° giugno: il rapporto cessa il 15 giugno. Tizio rispetta il preavviso e non subirà trattenute sulla liquidazione.
Caia – Impiegata licenziata (6° livello, 8 anni)
Caia (6° livello, 8 anni di anzianità) riceve il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 5 marzo 2026. La fascia di anzianità è 5-10 anni, il livello è 6°-5°: il preavviso è di 2 mesi. Poiché il preavviso per gli impiegati decorre dal 1° o dal 16° del mese, la comunicazione del 5 marzo fa partire il preavviso il 16 marzo. La cessazione avviene il 16 maggio 2026. In questo periodo Caia continua a lavorare e percepire la normale retribuzione.
Sempronio – Quadro licenziato in tronco
Sempronio (8° livello, 12 anni di anzianità) viene licenziato per giusta causa a seguito di una grave violazione delle politiche aziendali. Il datore non è tenuto a rispettare il preavviso di 5 mesi né a pagare l’indennità sostitutiva, essendo il licenziamento per giusta causa. Sempronio ha 60 giorni dalla ricezione della lettera per impugnare il licenziamento e verificare se la «giusta causa» invocata sia effettivamente tale o se il licenziamento sia ritorsivo/sproporzionato.

Domande frequenti

Quante settimane di preavviso deve dare un operaio calzaturiero?
Gli operai e gli apprendisti del CCNL Calzaturiero Industria devono rispettare un preavviso di 2 settimane lavorative, indipendentemente dall’anzianità di servizio.
Quanto preavviso spetta a un impiegato al 6° livello con 7 anni di anzianità?
Per un impiegato ai livelli 6°-5° con anzianità compresa tra 5 e 10 anni, il preavviso è di 2 mesi.
Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di preavviso non goduti.
Cosa succede se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso?
Il datore può trattenere dalla liquidazione finale l’importo equivalente ai giorni di preavviso non rispettati (trattenuta del preavviso).
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
No. Il licenziamento per giusta causa è in tronco e non richiede il rispetto del preavviso né il pagamento dell’indennità sostitutiva.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. I preavvisi indicati si riferiscono alle aziende industriali (Assocalzaturifici). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il preavviso di licenziamento è disciplinato dall'art. 2118 c.c.: il recesso dal rapporto a tempo indeterminato richiede un termine di preavviso, salvo giusta causa.
  • La durata del preavviso varia per anzianità e inquadramento secondo le tabelle del CCNL Calzature Industria, da leggere nel contratto vigente.
  • In alternativa al preavviso lavorato, la parte recedente può corrispondere l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
  • La giusta causa ex art. 2119 c.c. consente il recesso immediato senza preavviso né indennità sostitutiva.
  • L'indennità di mancato preavviso concorre alla base di calcolo del TFR per le voci che ne fanno parte (art. 2120 c.c.).
Indice dei contenuti

Il preavviso è l'istituto che governa l'uscita ordinata dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel settore calzaturiero industriale - caratterizzato da manodopera specializzata e da una marcata stagionalità delle collezioni - la gestione corretta del preavviso è essenziale tanto per il datore che intende riorganizzare quanto per il lavoratore che si dimette. La disciplina poggia su un asse: l'art. 2118 c.c. per il recesso con preavviso e l'art. 2119 c.c. per il recesso immediato per giusta causa, con le durate concrete affidate alle tabelle del CCNL Calzature Industria.

La funzione del preavviso

Il preavviso ha una funzione di reciproca tutela: dà al datore il tempo di sostituire il lavoratore che si dimette e al lavoratore licenziato il tempo di cercare una nuova occupazione, continuando nel frattempo a percepire la retribuzione. È un periodo in cui il rapporto prosegue a tutti gli effetti: maturano ferie, mensilità aggiuntive e quote di TFR. L'art. 2118 c.c. ne fa un elemento naturale del recesso ordinario, derogabile solo dalla giusta causa.

Durata: anzianità e inquadramento

La durata del preavviso non è fissa: cresce con l'anzianità di servizio e con il livello di inquadramento, perché più elevata è la professionalità più tempo serve per sostituirla. Il CCNL Calzature Industria fissa i termini in funzione di queste variabili, distinti spesso tra operai, impiegati e quadri. Gli specifici giorni o mesi vanno letti nelle tabelle del contratto vigente: in questa sede ci si limita a illustrarne la logica, senza indicare termini che potrebbero variare col rinnovo.

Preavviso lavorato e indennità sostitutiva

La parte che recede può scegliere tra far lavorare il preavviso o esonerarne l'altra parte corrispondendo l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Se è il datore a licenziare e a rinunciare al preavviso lavorato, deve l'indennità al lavoratore; se è il lavoratore a dimettersi senza rispettarlo, è lui a dover indennizzare il datore, che può trattenere l'importo dalle competenze di fine rapporto. L'indennità ha natura retributiva e incide sulla base TFR per le voci computabili.

La giusta causa che esclude il preavviso

L'art. 2119 c.c. consente il recesso immediato, senza preavviso né indennità sostitutiva, quando si verifichi una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Si tratta di inadempimenti gravi che ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario, valutati con criterio di proporzionalità (art. 2106 c.c.). Il licenziamento per giusta causa resta soggetto alle garanzie procedurali dell'art. 7 dello Statuto: la gravità del fatto non esonera dal rispetto del contraddittorio.

Decorrenza, malattia e sospensione del preavviso

La decorrenza del preavviso e la sua eventuale sospensione sono punti delicati. Secondo l'orientamento prevalente, gli eventi sospensivi sopravvenuti dopo l'inizio del preavviso lavorato - come la malattia o l'infortunio ex art. 2110 c.c. - non ne prolungano la durata se il datore ha optato per il preavviso "in senso reale". Diverso il caso del congedo di maternità ex D.Lgs. 151/2001, presidiato da un divieto di licenziamento che ne sospende o impedisce gli effetti per il periodo protetto.

Dimissioni e recesso del lavoratore

Il preavviso opera in modo speculare anche per le dimissioni: il lavoratore che recede deve rispettare il termine del CCNL o indennizzare il datore. Le dimissioni per giusta causa - ad esempio per mancato pagamento della retribuzione - consentono invece l'uscita immediata e attribuiscono al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore inadempiente. La procedura telematica di convalida delle dimissioni resta un presidio contro le dimissioni estorte.

Domande frequenti

Quanto dura il preavviso di licenziamento nel settore calzature?

La durata varia in funzione dell'anzianità di servizio e del livello di inquadramento, secondo le tabelle del CCNL Calzature Industria. I termini precisi vanno letti nel contratto collettivo vigente, poiché possono cambiare con i rinnovi.

Cosa è l'indennità sostitutiva del preavviso?

È la somma, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che la parte recedente versa all'altra quando si rinuncia al preavviso lavorato. Ha natura retributiva e incide sulla base di calcolo del TFR per le voci che ne fanno parte ex art. 2120 c.c.

In caso di giusta causa spetta il preavviso?

No: l'art. 2119 c.c. consente il recesso immediato senza preavviso né indennità sostitutiva quando ricorra una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Restano ferme le garanzie procedurali dell'art. 7 dello Statuto.

La malattia prolunga il preavviso?

Secondo l'orientamento prevalente, se il datore ha optato per il preavviso lavorato, gli eventi sospensivi sopravvenuti come malattia o infortunio ex art. 2110 c.c. non ne prolungano la durata. Diverso il regime del congedo di maternità, protetto da specifico divieto di licenziamento.

Il lavoratore che si dimette deve rispettare il preavviso?

Sì, salvo dimissioni per giusta causa: il lavoratore deve rispettare il termine fissato dal CCNL o indennizzare il datore, che può trattenere l'importo dalle competenze di fine rapporto. Le dimissioni per giusta causa consentono l'uscita immediata con indennità a carico del datore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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