Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

CCNL Vetro e Lampade: preavviso, licenziamento e dimissioni

Quanto preavviso deve dare il lavoratore del vetro in caso di dimissioni? E il datore in caso di licenziamento? Una guida pratica a termini, indennità sostitutive e casi speciali nel CCNL Assovetro.

In sintesi

Nel CCNL Vetro e Lampade i termini di preavviso variano da 15 giorni (livelli base con poca anzianità) a 4-6 mesi (categorie apicali con lunga anzianità). Il preavviso vale sia per il licenziamento sia per le dimissioni. In caso di mancato preavviso scatta l’indennità sostitutiva.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
9 aprile 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
Art. 2118 c.c. (preavviso); art. 2119 c.c. (giusta causa)

Il preavviso: cos’è e a cosa serve

Il preavviso è il periodo che intercorre tra la comunicazione di recesso (licenziamento o dimissioni) e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Serve a entrambe le parti: al lavoratore per trovare una nuova occupazione senza perdere subito lo stipendio; al datore per trovare un sostituto o organizzare il passaggio di consegne. È disciplinato dall’art. 2118 c.c., che rinvia ai contratti collettivi per la durata.

Il preavviso è reciproco: vale per il licenziamento senza giusta causa e per le dimissioni del lavoratore. Chi non rispetta il preavviso deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato.

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso indicativi per livello e anzianità — CCNL Vetro e Lampade
Livello / Categoria Anzianità fino a 5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità oltre 10 anni
Livelli base (cat. F, E; 1°-3° trasf.; L-H lampade) 15 giorni 20 giorni 30 giorni
Livelli intermedi (cat. D, C; 4°-6° trasf.; G-E lampade) 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
Livelli alti (cat. B; 7°-8°A trasf.; D-B lampade) 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Livelli apicali (cat. A, IPO; 8°A trasf.; A lampade) 3 mesi 4 mesi 5-6 mesi

Avvertenza: i termini sopra indicati sono orientativi. Il CCNL Vetro e Lampade fissa le durate esatte per livello e anzianità nel testo contrattuale. Fare riferimento al testo ufficiale o a Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil per i valori precisi.

Eccezioni: quando il preavviso non si applica

Ci sono casi in cui il preavviso viene meno o è ridotto:

  • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamenti gravissimi (furto, aggressione, falsa certificazione, violazione grave delle norme di sicurezza) consentono il licenziamento immediato senza preavviso né indennità sostitutiva. La giusta causa deve essere reale e provata; altrimenti il licenziamento può essere impugnato.
  • Dimissioni per giusta causa: il lavoratore può dimettersi senza preavviso se il datore commette gravi inadempimenti (es. mancato pagamento dello stipendio, demansionamento illegittimo, mobbing). In questo caso il lavoratore ha diritto anche all’indennità sostitutiva da parte del datore.
  • Accordo tra le parti: è sempre possibile concordare un periodo di preavviso diverso (più breve o più lungo) rispetto a quanto previsto dal CCNL, ma non al di sotto dei minimi contrattuali (il CCNL è inderogabile in peius).

L’indennità sostitutiva del preavviso

Quando una parte decide di non effettuare il preavviso lavorato (ad esempio il datore vuole che il lavoratore smetta di lavorare subito), deve corrispondere l’indennità sostitutiva. L’importo è pari alla retribuzione globale di fatto (minimo + scatti + indennità continuative) moltiplicata per il numero di giorni di preavviso non effettuati. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione INPS e IRPEF come normale retribuzione.

Il preavviso nel ciclo continuo

Per i lavoratori del ciclo continuo la gestione del preavviso ha una particolarità operativa: il lavoratore deve continuare a lavorare sui turni programmati fino alla scadenza del preavviso. Il datore non può modificare il calendario dei turni durante il preavviso in modo da rendere il lavoro impossibile o penalizzante. In caso di accordo per esonerare il lavoratore dal lavoro durante il preavviso, si corrisponde l’indennità sostitutiva.

Casi pratici

Tizio — Dimissioni con preavviso, livello D settore meccanizzato
Tizio (cat. D, 3 anni di anzianità) dà le dimissioni il 1° giugno 2026. Il suo preavviso contrattuale è di 1 mese: deve lavorare fino al 30 giugno 2026. L’azienda accetta le dimissioni ma preferisce che Tizio smetta subito di lavorare, per evitare tensioni in reparto. Corrisponde quindi l’indennità sostitutiva (1 mensilità della retribuzione globale di fatto) nell’ultima busta paga.
Caia — Licenziamento senza giusta causa, livello A
Caia (cat. A, 12 anni di anzianità) viene licenziata per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione). Il suo preavviso contrattuale è di 5-6 mesi. L’azienda la esonera dal lavoro e le corrisponde l’indennità sostitutiva pari a 5-6 mensilità della retribuzione globale di fatto. Caia riceve anche il TFR maturato e la quota proporzionale della tredicesima.
Sempronio — Licenziamento per giusta causa contestato
Sempronio viene licenziato per giusta causa per presunti danni all’impianto. Il datore non corrisponde preavviso né indennità sostitutiva. Sempronio, convinto che la giusta causa sia infondata, si rivolge a Filctem-Cgil. Se la giusta causa non è provata, il licenziamento diventa senza giusta causa e Sempronio ha diritto sia all’indennità sostitutiva del preavviso sia all’eventuale reintegra o indennità risarcitoria (legge 300/1970, come modificata dalla l. 92/2012 e d.lgs. 23/2015).

Domande frequenti

Quanti mesi di preavviso prevede il CCNL Vetro per i livelli alti?
Per le categorie apicali (A, B nel meccanizzato; livelli 7-8A nella trasformazione) con più di 10 anni di anzianità, il preavviso può arrivare a 4-6 mesi. Per i livelli base con poca anzianità il preavviso è di 15-30 giorni.
Il preavviso vale anche per le dimissioni?
Sì, il preavviso è reciproco: sia il datore (in caso di licenziamento) sia il lavoratore (in caso di dimissioni) deve rispettare i termini contrattuali. In caso di dimissioni senza preavviso, il lavoratore deve corrispondere al datore l’indennità sostitutiva.
Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
Se la parte che deve il preavviso preferisce non effettuarlo, corrisponde l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non lavorato. È soggetta a INPS e IRPEF.
Il licenziamento per giusta causa azzera il preavviso?
Sì, il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è la risoluzione immediata senza preavviso né indennità sostitutiva. La giusta causa deve essere reale e provata; altrimenti il licenziamento è impugnabile.
In caso di licenziamento collettivo, cosa cambia?
I licenziamenti collettivi seguono la l. 223/1991: obbligo di comunicazione ai sindacati, esame congiunto, eventuale accordo su criteri di scelta. I termini di preavviso si applicano anche in questo caso, salvo esonero con pagamento dell’indennità sostitutiva.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. I termini di preavviso indicati sono orientativi; per i valori precisi per ogni livello e anzianità si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il preavviso vale sia per il licenziamento sia per le dimissioni e la sua durata e' fissata dalle tabelle del CCNL vigente per livello e anzianita'.
  • In caso di mancato preavviso scatta l'indennita' sostitutiva, dovuta dalla parte che recede senza rispettarlo.
  • Le dimissioni passano per il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni.
  • Il licenziamento richiede una giusta causa o un giustificato motivo e il rispetto delle procedure di legge.
  • Nella giusta causa (art. 2119 c.c.) il recesso e' immediato e senza preavviso.
Indice dei contenuti

Nel settore del vetro, dove i cicli produttivi a fuoco continuo richiedono continuita' e dove convivono operai specializzati e figure tecniche, la disciplina del preavviso e del recesso ha riflessi organizzativi rilevanti. Il preavviso e' un istituto bilaterale: tutela chi subisce il recesso, consentendogli di organizzarsi, e vincola allo stesso modo lavoratore e datore.

La funzione del preavviso

Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso e' ammesso ma non immediato: l'art. 2118 c.c. impone un periodo di preavviso, durante il quale il rapporto prosegue normalmente. La sua funzione e' dare alla controparte il tempo di adattarsi - per il datore trovare un sostituto, per il lavoratore cercare una nuova occupazione. La durata e' rinviata alle tabelle del CCNL vigente.

I termini graduati per livello e anzianita'

Il preavviso non e' uniforme: cresce con il livello di inquadramento e con l'anzianita' di servizio. Le categorie iniziali con poca anzianita' hanno termini brevi, mentre i profili apicali con lunga permanenza conoscono periodi più ampi. Per i valori puntuali occorre consultare l'articolo sul preavviso del CCNL Assovetro applicato, nella versione aggiornata, evitando di affidarsi a importi non verificati.

L'indennita' sostitutiva

Se la parte che recede non concede o non lavora il preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennita' sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo. Il datore che licenzia con effetto immediato paga quindi l'equivalente economico del preavviso; specularmente, il lavoratore che cessa subito subisce la trattenuta della relativa indennita' sulle competenze finali.

Le dimissioni e la procedura telematica

Le dimissioni del lavoratore devono passare per il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015): una comunicazione verbale o una semplice lettera non producono effetti. La procedura e' revocabile entro sette giorni, a tutela di ripensamenti e contro le dimissioni in bianco. Decorso il termine, la cessazione segue i tempi del preavviso.

Il licenziamento e i suoi presupposti

Il datore non può recedere liberamente: il licenziamento richiede una giusta causa o un giustificato motivo, soggettivo od oggettivo, e il rispetto delle procedure di legge, comprese le garanzie del contraddittorio nel licenziamento disciplinare. Il preavviso e' dovuto nel licenziamento per giustificato motivo, mentre nella giusta causa - fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria - il recesso e' immediato.

La giusta causa che esclude il preavviso

L'art. 2119 c.c. consente a entrambe le parti il recesso senza preavviso quando si verifica una causa che non permette la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto. Per il datore e' il licenziamento per giusta causa; per il lavoratore sono le dimissioni per giusta causa, che di norma non comportano l'onere del preavviso e conservano l'accesso alla NASpI.

Domande frequenti

Il preavviso vale solo per il licenziamento?

No, e' bilaterale: vale sia per il licenziamento sia per le dimissioni. La parte che recede deve rispettarlo o versare l'indennita' sostitutiva.

Quanto dura il preavviso nel settore vetro?

Dipende dal livello e dall'anzianita': termini brevi per i livelli iniziali, piu' ampi per i profili apicali con lunga anzianita'. I valori sono nelle tabelle del CCNL Assovetro vigente.

Cosa succede se non si rispetta il preavviso?

Scatta l'indennita' sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, a carico della parte che recede senza concederlo o senza osservarlo.

Come si danno le dimissioni?

Tramite il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro sette giorni. Una lettera o una comunicazione verbale non bastano.

Quando il licenziamento e' senza preavviso?

Nel licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.), quando il fatto e' cosi' grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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