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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL CRI prevede termini di preavviso variabili per livello e anzianità di servizio in caso di licenziamento e dimissioni. In mancanza di preavviso il recedente deve corrispondere l'indennità sostitutiva. Per il licenziamento illegittimo si applicano le tutele della legge (d.lgs. 23/2015 per i contratti a tutele crescenti; art. 18 St. Lav. per chi ha anzianità ante-marzo 2015).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: preavviso e licenziamento

Il preavviso tutela entrambe le parti al momento della risoluzione del rapporto. Il CCNL CRI ne fissa i termini per livello e anzianità, mentre la legge regola le tutele contro il licenziamento illegittimo. Questa guida distingue i due livelli normativi.

In sintesi

Il CCNL CRI prevede termini di preavviso calibrati su livello e anzianità per licenziamento e dimissioni. Per i valori esatti consultare l’articolato del contratto. Il licenziamento senza preavviso richiede giusta causa (art. 2119 c.c.); quello disciplinare richiede procedura preventiva (art. 7 St. Lav.). Le tutele contro il licenziamento illegittimo variano in base alla data di assunzione (d.lgs. 23/2015 vs art. 18 St. Lav.).

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020–31/12/2022 (in ultrattività)
Riferimenti normativi
Artt. 2118-2119 c.c.; art. 7 St. Lav.; d.lgs. 23/2015

Il preavviso: funzione e struttura

Il preavviso (o recesso con preavviso, art. 2118 c.c.) è il termine di anticipo con cui una delle parti comunica all’altra la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Durante il preavviso il rapporto continua a tutti gli effetti: il lavoratore presta l’attività e il datore corrisponde la retribuzione.

Il CCNL CRI fissa i termini di preavviso differenziandoli per Area di inquadramento e per anzianità di servizio. I valori precisi in giorni o settimane sono contenuti nell’articolato del contratto; per i termini aggiornati si rimanda al testo ufficiale disponibile su cri.it, fpcgil.it o cislfp.it. A titolo generale, i CCNL del settore socio-sanitario e del terzo settore prevedono preavvisi da 15 a 60 giorni a seconda del livello e dell’anzianità.

Tabella riepilogativa: tipologie di risoluzione

Modalità di risoluzione del rapporto e regime del preavviso
Tipo di risoluzione Preavviso Indennità sostitutiva Note
Licenziamento ordinario Sì (termini CCNL) Se non rispettato dal datore Giustificato motivo soggettivo/oggettivo
Licenziamento per giusta causa No (recesso immediato) Non dovuta Fatto grave, art. 2119 c.c.
Licenziamento disciplinare No (o con preavviso per g.m.s.) Varia Procedura art. 7 St. Lav. obbligatoria
Dimissioni volontarie Sì (termini CCNL) Se non rispettato dal lavoratore Il datore può dispensare dal lavoro durante il preavviso
Dimissioni per giusta causa No Non dovuta al datore Art. 2119 c.c.; il lavoratore ha diritto alla NASPI
Accordo tra le parti Per accordo Non dovuta Risoluzione consensuale, incentivi possibili

L’indennità sostitutiva del preavviso

Se la parte recedente non rispetta il termine di preavviso (o il datore vuole liberarsi immediatamente del dipendente senza aspettare la scadenza del preavviso), deve corrispondere una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso non lavorato.

L’indennità sostitutiva non entra nel calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) né si computa come servizio effettivo ai fini dell’anzianità.

Il licenziamento disciplinare: la procedura obbligatoria

Prima di irrogare un licenziamento disciplinare il datore è tenuto a rispettare la procedura dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970):

  1. Contestazione scritta: il datore deve notificare per iscritto al dipendente l’addebito specifico e dettagliato.
  2. Termine di difesa: il dipendente ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni scritte o per essere sentito a voce, eventualmente assistito da un rappresentante sindacale.
  3. Valutazione e provvedimento: solo dopo aver valutato le giustificazioni il datore può irrogare la sanzione (richiamo, sospensione, o licenziamento).

Il mancato rispetto di questa procedura rende il licenziamento formalmente illegittimo, indipendentemente dalla sussistenza del fatto addebitato.

Le tutele contro il licenziamento illegittimo

In caso di licenziamento illegittimo (privo di giustificato motivo o di giusta causa, o con vizi procedurali), le conseguenze dipendono dalla data di assunzione:

  • Assunti dal 7 marzo 2015 in poi (contratto a tutele crescenti, d.lgs. 23/2015): indennitˆ risarcitoria tra 2 e 12 mensilità per vizi sostanziali (raddoppiabili per vizi formali), con reintegra solo per i casi tassativi di legge (licenziamento discriminatorio, ritorsivo, intimato durante la malattia o la maternità).
  • Assunti prima del 7 marzo 2015: si applica l’art. 18 St. Lav. come modificato dalla L. 92/2012 (riforma Fornero), con meccanismi diversi di reintegra e indennizzo a seconda della tipologia e della gravità dell’illegittimità.

Casi pratici

Tizio — Licenziato senza seguire la procedura disciplinare
Tizio (Area C3, anzianità 6 anni) riceve un licenziamento per giustificato motivo soggettivo senza che sia stata avviata la procedura art. 7 St. Lav. Il licenziamento è formalmente viziato. Tizio impugna il licenziamento entro 60 giorni con lettera scritta al datore e deposita il ricorso al Tribunale del Lavoro entro 180 giorni. Essendo assunto dopo il 7 marzo 2015, può ottenere un’indennità risarcitoria raddoppiata per i vizi formali.
Caia — Dimissioni senza rispettare il preavviso
Caia (Area D) decide di lasciare il lavoro immediatamente senza rispettare il termine di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello. Il datore è legittimato a trattenere l’importo corrispondente al preavviso non lavorato dal saldo finale (TFR e competenze). Caia può evitare questa trattenuta concordando con il datore la rinuncia reciproca al preavviso (patto di non applicazione del preavviso).
Sempronio — Licenziato durante la malattia
Sempronio (Area A2) riceve una lettera di licenziamento il 15° giorno della sua assenza per malattia. Il licenziamento è illegittimo: il datore non può licenziare per superamento del comporto se il comporto non è ancora esaurito. Sempronio impugna il licenziamento; è probabile che ottenga la reintegra o un’indennità significativa per il vizio sostanziale.

Domande frequenti

Posso essere licenziato senza preavviso?
Solo in caso di giusta causa (art. 2119 c.c.), cioè per un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente. Tutti gli altri licenziamenti richiedono il rispetto del termine di preavviso contrattuale.
Quanti giorni di preavviso prevede il CCNL CRI?
I termini variano per Area professionale e anzianità di servizio. Per i valori precisi consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it, fpcgil.it o cislfp.it, oppure il proprio sindacato (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL).
Come impugno un licenziamento?
Il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con lettera raccomandata o PEC al datore di lavoro. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviata la conciliazione. I termini sono perentori.
Cosa ottengo se il licenziamento è illegittimo?
Dipende dalla data di assunzione: per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica il d.lgs. 23/2015 (tutele crescenti) con indennità da 2 a 12 mensilità (raddoppiate per vizi formali) e reintegra solo nei casi tassativi. Per gli assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 St. Lav. nella versione riformata.
Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASPI?
Sì. Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento) danno diritto alla NASPI come se il lavoratore fosse stato licenziato. È necessario documentare la giusta causa.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020, all’art. 2118-2119 c.c., all’art. 7 della L. 300/1970 e al d.lgs. 23/2015. Per i termini esatti del preavviso nel CCNL CRI consultare il testo integrale. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Qual è il termine di preavviso nel CCNL CRI?

Il CCNL disciplina i termini di preavviso per livello e anzianità di servizio. I valori esatti in giorni o settimane sono contenuti nell'articolato contrattuale (artt. dedicati al licenziamento e alle dimissioni); per i termini precisi consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it o sui siti di FP CGIL e CISL FP.

Le dimissioni richiedono preavviso?

Sì. Le dimissioni volontarie richiedono il rispetto del termine di preavviso contrattuale, uguale a quello previsto per il licenziamento datoriale. Il lavoratore che non rispetta il preavviso deve corrispondere al datore l'indennità sostitutiva per i giorni non lavorati. Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) esentano dall'obbligo di preavviso.

Cos'è la giusta causa di licenziamento?

La giusta causa è un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.). Si tratta di violazioni gravi degli obblighi contrattuali (furto, falsificazione documenti, rifiuto reiterato di disposizioni lecite, ecc.). Il licenziamento per giusta causa è immediato, senza preavviso.

Il licenziamento disciplinare richiede procedure specifiche?

Sì. Prima del licenziamento disciplinare il datore deve contestare per iscritto l'addebito e concedere al lavoratore almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni (art. 7 Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970). Il mancato rispetto della procedura rende il licenziamento illegittimo.

Cosa ottengo se sono licenziato illegittimamente?

Dipende dalla data di assunzione. Per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il d.lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti): indennità da 2 a 12 mensilità (raddoppiabile a 6-36 per vizi formali) o reintegra nei casi tassativi di legge. Per chi era già assunto prima del 7 marzo 2015 può applicarsi l'art. 18 St. Lav. nella versione novellata dal 2012.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.