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La guida

CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: preavviso e licenziamento

Il preavviso tutela entrambe le parti al momento della risoluzione del rapporto. Il CCNL CRI ne fissa i termini per livello e anzianità, mentre la legge regola le tutele contro il licenziamento illegittimo. Questa guida distingue i due livelli normativi.

In sintesi

Il CCNL CRI (art. 66) fissa il preavviso, per licenziamento e dimissioni, da 10 giorni di calendario (categoria A, fino a 5 anni) a 150 giorni (categorie F e G, oltre 10 anni), secondo categoria e anzianità. Il licenziamento senza preavviso richiede giusta causa (art. 2119 c.c.); quello disciplinare richiede procedura preventiva (art. 7 St. Lav.). Le tutele contro il licenziamento illegittimo variano in base alla data di assunzione (d.lgs. 23/2015 vs art. 18 St. Lav.).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Riferimenti normativi
Artt. 2118-2119 c.c.; art. 7 St. Lav.; d.lgs. 23/2015

Il preavviso: funzione e struttura

Il preavviso (o recesso con preavviso, art. 2118 c.c.) è il termine di anticipo con cui una delle parti comunica all’altra la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Durante il preavviso il rapporto continua a tutti gli effetti: il lavoratore presta l’attività e il datore corrisponde la retribuzione.

L’art. 66 del CCNL CRI fissa gli stessi termini per licenziamento e dimissioni, in giorni di calendario, differenziandoli per categoria di inquadramento e anzianità di servizio:

Termini di preavviso in giorni di calendario (art. 66 CCNL CRI)
Anzianità di servizio Categoria A Categorie B e C Categoria D Categoria E Categorie F e G
Fino a 5 anni 10 30 30 30 90
Fino a 10 anni 15 30 60 60 120
Oltre 10 anni 20 45 60 90 150

I termini decorrono dal giorno successivo alla comunicazione del recesso; per i soli lavoratori inquadrati come impiegati decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese. Per i vincitori di pubblici concorsi inquadrati nelle categorie da B a G il preavviso è di 30 giorni. In caso di licenziamento il preavviso, anche se sostituito dall’indennità, si computa nell’anzianità di servizio (tranne il caso di sopraggiunta inabilità).

Tabella riepilogativa: tipologie di risoluzione

Modalità di risoluzione del rapporto e regime del preavviso
Tipo di risoluzione Preavviso Indennità sostitutiva Note
Licenziamento ordinario Sì (termini CCNL) Se non rispettato dal datore Giustificato motivo soggettivo/oggettivo
Licenziamento per giusta causa No (recesso immediato) Non dovuta Fatto grave, art. 2119 c.c.
Licenziamento disciplinare No (o con preavviso per g.m.s.) Varia Procedura art. 7 St. Lav. obbligatoria
Dimissioni volontarie Sì (termini CCNL) Se non rispettato dal lavoratore Il datore può dispensare dal lavoro durante il preavviso
Dimissioni per giusta causa No Non dovuta al datore Art. 2119 c.c.; il lavoratore ha diritto alla NASPI
Accordo tra le parti Per accordo Non dovuta Risoluzione consensuale, incentivi possibili

L’indennità sostitutiva del preavviso

Se la parte recedente non rispetta il termine di preavviso (o il datore vuole liberarsi immediatamente del dipendente senza aspettare la scadenza del preavviso), deve corrispondere una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso non lavorato.

Chi risolve il rapporto senza rispettare i termini deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso (art. 66, comma 2). Nel CCNL CRI l’indennità sostitutiva del preavviso rientra tra le voci del TFR (art. 68) e, in caso di licenziamento, il periodo di preavviso si computa nell’anzianità di servizio (art. 66, comma 3).

Il licenziamento disciplinare: la procedura obbligatoria

Prima di irrogare un licenziamento disciplinare il datore è tenuto a rispettare la procedura dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970):

  1. Contestazione scritta: il datore deve notificare per iscritto al dipendente l’addebito specifico e dettagliato.
  2. Termine di difesa: il dipendente ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni scritte o per essere sentito a voce, eventualmente assistito da un rappresentante sindacale.
  3. Valutazione e provvedimento: solo dopo aver valutato le giustificazioni il datore può irrogare la sanzione (richiamo, sospensione, o licenziamento).

Il mancato rispetto di questa procedura rende il licenziamento formalmente illegittimo, indipendentemente dalla sussistenza del fatto addebitato.

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Le tutele contro il licenziamento illegittimo

In caso di licenziamento illegittimo (privo di giustificato motivo o di giusta causa, o con vizi procedurali), le conseguenze dipendono dalla data di assunzione:

  • Assunti dal 7 marzo 2015 in poi (contratto a tutele crescenti, d.lgs. 23/2015): indennità risarcitoria tra 6 e 36 mensilità per i licenziamenti privi di giustificato motivo o giusta causa (art. 3 d.lgs. 23/2015) e tra 2 e 12 mensilità per i soli vizi di forma o di procedura (art. 4), con reintegra solo per i casi tassativi di legge (licenziamento discriminatorio, ritorsivo, intimato durante la malattia o la maternità).
  • Assunti prima del 7 marzo 2015: si applica l’art. 18 St. Lav. come modificato dalla L. 92/2012 (riforma Fornero), con meccanismi diversi di reintegra e indennizzo a seconda della tipologia e della gravità dell’illegittimità.

Casi pratici

Tizio — Licenziato senza seguire la procedura disciplinare
Tizio (categoria C, anzianità 6 anni) riceve un licenziamento per giustificato motivo soggettivo senza che sia stata avviata la procedura art. 7 St. Lav. Il licenziamento è formalmente viziato. Tizio impugna il licenziamento entro 60 giorni con lettera scritta al datore e deposita il ricorso al Tribunale del Lavoro entro 180 giorni. Essendo assunto dopo il 7 marzo 2015, per il solo vizio di procedura può ottenere un’indennità tra 2 e 12 mensilità (art. 4 d.lgs. 23/2015).
Caia — Dimissioni senza rispettare il preavviso
Caia (categoria D, anzianità 7 anni) decide di lasciare il lavoro immediatamente senza rispettare il preavviso di 60 giorni di calendario previsto dall’art. 66 per la sua categoria e anzianità. Il datore è legittimato a trattenere l’importo corrispondente al preavviso non lavorato dal saldo finale (TFR e competenze). Caia può evitare questa trattenuta concordando con il datore la rinuncia reciproca al preavviso (patto di non applicazione del preavviso).
Sempronio — Licenziato durante la malattia
Sempronio (Area A2) riceve una lettera di licenziamento il 15° giorno della sua assenza per malattia. Il licenziamento è illegittimo: il datore non può licenziare per superamento del comporto se il comporto non è ancora esaurito. Sempronio impugna il licenziamento; è probabile che ottenga la reintegra o un’indennità significativa per il vizio sostanziale.
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Domande frequenti

Posso essere licenziato senza preavviso?
Solo in caso di giusta causa (art. 2119 c.c.), cioè per un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente. Tutti gli altri licenziamenti richiedono il rispetto del termine di preavviso contrattuale.
Quanti giorni di preavviso prevede il CCNL CRI?
Da 10 a 150 giorni di calendario, secondo la categoria e l’anzianità di servizio (art. 66): ad esempio 30 giorni per le categorie B e C fino a 10 anni di anzianità, 45 oltre i 10 anni, 60 per la categoria D oltre i 5 anni, 150 per le categorie F e G oltre i 10 anni. La tabella completa è nella pagina.
Come impugno un licenziamento?
Il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con lettera raccomandata o PEC al datore di lavoro. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviata la conciliazione. I termini sono perentori.
Cosa ottengo se il licenziamento è illegittimo?
Dipende dalla data di assunzione: per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica il d.lgs. 23/2015 (tutele crescenti) con indennità da 2 a 12 mensilità (raddoppiate per vizi formali) e reintegra solo nei casi tassativi. Per gli assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 St. Lav. nella versione riformata.
Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASPI?
Sì. Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento) danno diritto alla NASPI come se il lavoratore fosse stato licenziato. È necessario documentare la giusta causa.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020, all’art. 2118-2119 c.c., all’art. 7 della L. 300/1970 e al d.lgs. 23/2015. I termini di preavviso sono quelli dell’art. 66, letti sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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