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Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Somministrazione
La retribuzione del lavoratore somministrato non è fissata da tabelle proprie del settore, ma segue il principio di parità di trattamento con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Ecco come funziona la struttura retributiva e quali tutele economiche garantisce il CCNL.
Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione è determinata dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in applicazione del principio di parità di trattamento (d.lgs. 81/2015). L’Agenzia è obbligata a garantire un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti diretti a parità di mansione e livello.
Il principio di parità di trattamento: la regola fondamentale
Il cardine retributivo della somministrazione di lavoro è stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 81/2015: il lavoratore somministrato ha diritto, per tutta la durata della missione, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.
In termini pratici questo significa che:
- I minimi tabellari applicabili sono quelli del CCNL dell’azienda utilizzatrice (es. commercio, metalmeccanici, chimica, ecc.), non un autonomo tariffario della somministrazione.
- Gli aumenti contrattuali deliberati dall’utilizzatore si riverberano automaticamente anche sul lavoratore in missione.
- Eventuali premi di risultato o istituti aziendali spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti, salvo diversa disposizione dell’accordo di somministrazione.
Struttura della retribuzione in busta paga
La busta paga del lavoratore somministrato è emessa dall’Agenzia per il Lavoro, che è il datore di lavoro formale. Le voci tipiche sono:
- Minimo tabellare: determinato dal livello di inquadramento corrispondente alla mansione svolta presso l’utilizzatore, secondo le tabelle del CCNL di settore applicato.
- Tredicesima e quattordicesima (se prevista dal CCNL dell’utilizzatore): maturano per ogni ora lavorata al tasso dell’8,33% della retribuzione oraria ordinaria.
- Scatti di anzianità: maturano in base all’anzianità di servizio nella stessa Agenzia, nelle modalità previste dal CCNL dell’utilizzatore.
- Indennità aggiuntive: turni, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di funzione si applicano secondo le norme del CCNL dell’utilizzatore.
- TFR: accantonato secondo le regole generali dell’art. 2120 c.c. e le previsioni del CCNL applicato.
Tabella riepilogativa
| Voce retributiva | Riferimento normativo | Chi applica i valori |
|---|---|---|
| Minimo tabellare mensile | CCNL dell’utilizzatore, livello corrispondente alla mansione | Agenzia (su indicazione dell’utilizzatore) |
| Tredicesima (e quattordicesima se prevista) | CCNL utilizzatore; calcolo: 8,33% per ora lavorata | Agenzia (ratei mensili in busta) |
| Scatti di anzianità | CCNL utilizzatore; maturano nell’Agenzia | Agenzia |
| Straordinario, lavoro notturno/festivo | CCNL utilizzatore (maggiorazioni) | Agenzia su comunicazione ore dall’utilizzatore |
| Premio di risultato aziendale | Accordo di secondo livello dell’utilizzatore | Di norma escluso salvo diversa pattuizione |
| Indennità di disponibilità (assenza di missione) | CCNL Somministrazione — 1.000 €/mese lordi (tempo pieno) | Agenzia (solo per contratti a t. indet.) |
| TFR | Art. 2120 c.c. + CCNL applicato | Agenzia (accantonamento mensile) |
Nota: i valori dell’indennità di disponibilità (1.000 €/mese per full-time, 500 €/mese per part-time) sono quelli previsti dal CCNL Somministrazione del 21 luglio 2025 e si applicano esclusivamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nei periodi di inattività tra una missione e l’altra.
La parità di trattamento: limiti e applicazione pratica
Il principio di parità non è assoluto: si riferisce al trattamento complessivo, non voce per voce. Nella prassi si è affermato che:
- Il confronto va effettuato con il lavoratore comparabile dell’utilizzatore (stesso livello, stessa mansione, stessa sede).
- L’utilizzatore ha l’obbligo di fornire all’Agenzia tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente il trattamento economico e normativo.
- In caso di controversia sull’inquadramento, la responsabilità è solidale tra Agenzia e utilizzatore (art. 35 c. 2 d.lgs. 81/2015).
- Il premio di produzione aziendale o il premio di risultato previsto dal contratto aziendale dell’utilizzatore non spetta automaticamente al somministrato, salvo diversa previsione del contratto di somministrazione o accordo tra le parti.
Retribuzione per i lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing)
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (cosiddetto «staff leasing» ex art. 31 d.lgs. 81/2015) godono di una tutela economica specifica durante i periodi in cui non sono assegnati a missioni:
- Indennità di disponibilità: 1.000 € lordi mensili (comprensivi di TFR) per i lavoratori a tempo pieno; 500 € lordi mensili per i lavoratori part-time, secondo le previsioni del CCNL del 21 luglio 2025.
- Durante la missione, si applica invece la parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore, esattamente come per i somministrati a tempo determinato.
Casi pratici
Domande frequenti
Chi fissa lo stipendio del lavoratore somministrato?
Il lavoratore somministrato guadagna meno dei dipendenti diretti?
Come si calcolano tredicesima e quattordicesima per i lavoratori a termine?
Cosa succede se l’utilizzatore aggiorna le tabelle retributive?
I lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing) come vengono retribuiti durante i periodi di inattività?
Il somministrato ha diritto al premio di risultato aziendale dell’utilizzatore?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Chi fissa lo stipendio del lavoratore somministrato?
La retribuzione è determinata dal CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice al livello corrispondente alla mansione svolta. L'Agenzia per il Lavoro eroga la busta paga, ma applica i minimi tabellari del contratto collettivo dell'utilizzatore.
Il lavoratore somministrato guadagna meno dei dipendenti diretti?
No: il principio di parità di trattamento (art. 35 d.lgs. 81/2015) vieta di corrispondere un trattamento economico e normativo inferiore a quello dei dipendenti dell'utilizzatore a parità di mansione e livello. Il datore formale è l'Agenzia, ma i minimi sono quelli dell'utilizzatore.
Come si calcolano tredicesima e quattordicesima per i lavoratori a termine?
Per ogni ora lavorata viene maturata una quota di tredicesima pari all'8,33% della retribuzione oraria ordinaria. Se l'utilizzatore applica un CCNL che prevede la quattordicesima, la stessa percentuale vale anche per essa.
Cosa succede se l'utilizzatore aggiorna le tabelle retributive?
Gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL dell'utilizzatore si applicano automaticamente anche ai lavoratori somministrati in missione, in base al principio di parità. L'Agenzia aggiorna le buste paga in coerenza con le nuove tabelle.
I lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing) come vengono retribuiti durante i periodi di inattività?
Durante i periodi in cui non sono in missione, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia percepiscono l'indennità di disponibilità prevista dal CCNL Somministrazione: 1.000 € lordi mensili (o 500 € per il part-time), comprensivi del TFR.
Vedi anche