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Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Somministrazione
La retribuzione del lavoratore somministrato non è fissata da tabelle proprie del settore, ma segue il principio di parità di trattamento con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Ecco come funziona la struttura retributiva e quali tutele economiche garantisce il CCNL.
Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione è determinata dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in applicazione del principio di parità di trattamento (d.lgs. 81/2015). L’Agenzia è obbligata a garantire un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti diretti a parità di mansione e livello.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2025
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| Indennità di disponibilità — tempo pieno | 1.000,00 € |
| Indennità di disponibilità — part-time | 500,00 € |
| In procedura di ricollocazione — tempo pieno (180 gg) | 1.150,00 € |
| In procedura di ricollocazione — part-time | 575,00 € |
⚠ Il CCNL Somministrazione NON ha una tabella di minimi per chi è in missione: per il principio di parità di trattamento (art. 35 D.Lgs. 81/2015) il lavoratore somministrato percepisce la stessa retribuzione del CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice (es. metalmeccanici se lavori in fabbrica metalmeccanica). Gli importi qui sopra sono l’indennità mensile di disponibilità (lorda, comprensiva di TFR) dovuta ai dipendenti a tempo indeterminato dell’agenzia nei periodi senza missione, come rivalutata dal rinnovo Assolavoro–Felsa/Nidil/UILTemp sottoscritto il 21 luglio 2025 (prima erano 800/400 €). Lavori in somministrazione e i conti non tornano? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.
Fonte: comunicati ufficiali Nidil-CGIL (firmatario) e Assolavoro sul rinnovo 21/7/2025, importi convergenti su seconda fonte indipendente. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.
Il principio di parità di trattamento: la regola fondamentale
Il cardine retributivo della somministrazione di lavoro è stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 81/2015: il lavoratore somministrato ha diritto, per tutta la durata della missione, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.
In termini pratici questo significa che:
- I minimi tabellari applicabili sono quelli del CCNL dell’azienda utilizzatrice (es. commercio, metalmeccanici, chimica, ecc.), non un autonomo tariffario della somministrazione.
- Gli aumenti contrattuali deliberati dall’utilizzatore si riverberano automaticamente anche sul lavoratore in missione.
- Eventuali premi di risultato o istituti aziendali spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti, salvo diversa disposizione dell’accordo di somministrazione.
Struttura della retribuzione in busta paga
La busta paga del lavoratore somministrato è emessa dall’Agenzia per il Lavoro, che è il datore di lavoro formale. Le voci tipiche sono:
- Minimo tabellare: determinato dal livello di inquadramento corrispondente alla mansione svolta presso l’utilizzatore, secondo le tabelle del CCNL di settore applicato.
- Scatti di anzianità: maturano in base all’anzianità di servizio nella stessa Agenzia, nelle modalità previste dal CCNL dell’utilizzatore.
- Indennità aggiuntive: turni, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di funzione si applicano secondo le norme del CCNL dell’utilizzatore.
- TFR: accantonato secondo le regole generali dell’art. 2120 c.c. e le previsioni del CCNL applicato.
La parità di trattamento: limiti e applicazione pratica
Il principio di parità non è assoluto: si riferisce al trattamento complessivo, non voce per voce. Nella prassi si è affermato che:
- Il confronto va effettuato con il lavoratore comparabile dell’utilizzatore (stesso livello, stessa mansione, stessa sede).
- L’utilizzatore ha l’obbligo di fornire all’Agenzia tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente il trattamento economico e normativo.
- In caso di controversia sull’inquadramento, la responsabilità è solidale tra Agenzia e utilizzatore (art. 35 c. 2 d.lgs. 81/2015).
- Il premio di produzione aziendale o il premio di risultato previsto dal contratto aziendale dell’utilizzatore non spetta automaticamente al somministrato, salvo diversa previsione del contratto di somministrazione o accordo tra le parti.
Retribuzione per i lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing)
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (cosiddetto «staff leasing» ex art. 31 d.lgs. 81/2015) godono di una tutela economica specifica durante i periodi in cui non sono assegnati a missioni:
- Durante la missione, si applica invece la parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore, esattamente come per i somministrati a tempo determinato.
Casi pratici
Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La somministrazione di lavoro ha una struttura retributiva atipica: il lavoratore e' assunto dall'agenzia ma presta servizio presso un'impresa utilizzatrice, e proprio quest'ultima determina il trattamento economico applicabile. Comprendere il principio di parita' di trattamento e' la chiave per capire quale tabella retributiva guardare.
La parita' di trattamento come regola cardine
Il principio fondamentale e' che il lavoratore somministrato ha diritto, a parita' di mansioni, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Non esiste quindi una «tabella della somministrazione» autonoma per i minimi: il riferimento e' il CCNL applicato dall'azienda presso cui si svolge la missione. Questo evita il dumping salariale e tutela chi lavora in missione.
Quale CCNL e quale tabella leggere
Per individuare il minimo corretto occorre partire da due dati: il CCNL applicato dall'utilizzatore e il livello di inquadramento attribuito alla mansione svolta. La tabella retributiva da consultare e' quella del contratto dell'utilizzatore, nella versione vigente. Affidarsi a importi memorizzati e' rischioso, perché ogni settore ha minimi diversi e periodicamente aggiornati dai rinnovi.
Gli istituti propri del CCNL somministrazione
Accanto alla parita' di trattamento, il CCNL di categoria delle agenzie per il lavoro introduce istituti aggiuntivi: il sistema di welfare bilaterale, le prestazioni di sostegno al reddito e alla formazione finanziate dai fondi del settore, e, per i contratti a tempo indeterminato in regime di staff leasing, l'indennita' di disponibilita' per i periodi di attesa tra una missione e l'altra. Sono tutele che si sommano al trattamento dell'utilizzatore.
Mensilita' aggiuntive e istituti differiti
Il lavoratore somministrato matura tredicesima ed eventuale quattordicesima secondo il CCNL dell'utilizzatore, oltre al trattamento di fine rapporto regolato dall'art. 2120 c.c.: accantonamento annuale di una quota della retribuzione utile con rivalutazione di legge. Ferie e permessi seguono la disciplina dell'utilizzatore nel rispetto dei minimi del D.Lgs. 66/2003.
Come si compone concretamente la busta paga
In pratica la busta paga combina il minimo tabellare del livello dell'utilizzatore, gli scatti e le indennita' previste da quel CCNL, e gli istituti del contratto di somministrazione. Per controllarne la correttezza conviene chiedere all'agenzia l'indicazione del CCNL applicato e del livello, e confrontare la voce «minimo» con la tabella ufficiale vigente di quel settore.
Verifiche utili in caso di dubbio
Se la retribuzione percepita sembra inferiore a quella dei colleghi diretti dell'utilizzatore con pari mansione, e' opportuno segnalarlo: la parita' di trattamento e' un diritto. La verifica passa dal confronto tra il livello attribuito e la mansione effettivamente svolta, perché eventuali differenze nascono spesso da un inquadramento non corretto più che dalla tabella in se'.
Domande frequenti
Quale tabella retributiva si applica al lavoratore somministrato?
Quella del CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice. Vige il principio di parita' di trattamento: a parita' di mansione spettano le condizioni dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
Esistono minimi propri della somministrazione?
No, per i minimi tabellari il riferimento e' il CCNL dell'utilizzatore. Il CCNL delle agenzie aggiunge istituti propri come welfare, formazione e indennita' di disponibilita'.
Cos'e' l'indennita' di disponibilita'?
E' la somma riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato in staff leasing per i periodi di attesa tra una missione e l'altra. I valori vanno letti nel CCNL di settore vigente.
Maturo tredicesima e TFR come gli altri dipendenti?
Si. Tredicesima ed eventuale quattordicesima seguono il CCNL dell'utilizzatore; il TFR e' regolato dall'art. 2120 c.c. con accantonamento annuale e rivalutazione di legge.
Come verifico se la mia retribuzione e' corretta?
Chiedi all'agenzia il CCNL applicato e il livello attribuito, poi confronta il minimo con la tabella vigente di quel settore. Differenze nascono spesso da un inquadramento errato.