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La guida
Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Somministrazione
La retribuzione del lavoratore somministrato non è fissata da tabelle proprie del settore, ma segue il principio di parità di trattamento con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Ecco come funziona la struttura retributiva e quali tutele economiche garantisce il CCNL.
Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione è determinata dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in applicazione del principio di parità di trattamento (d.lgs. 81/2015). L’Agenzia è obbligata a garantire un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti diretti a parità di mansione e livello.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Indennità di disponibilità e di ricollocazione — CCNL 21 luglio 2025
| Voce | Importo mensile lordo |
|---|---|
| Indennità di disponibilità — tempo pieno | 1.000,00 € |
| Indennità di disponibilità — part-time (importo minimo, riparametrato sull’orario) | 500,00 € |
| In procedura di ricollocazione — tempo pieno (180 gg) | 1.150,00 € |
| In procedura di ricollocazione — part-time (importo minimo, riparametrato sull’orario) | 575,00 € |
⚠ Il CCNL Somministrazione NON ha una tabella di minimi per chi è in missione: per il principio di parità di trattamento (art. 35 D.Lgs. 81/2015) il lavoratore somministrato percepisce la stessa retribuzione del CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice (es. metalmeccanici se lavori in fabbrica metalmeccanica). Gli importi qui sopra sono l’indennità mensile di disponibilità (lorda, comprensiva di TFR) dovuta ai dipendenti a tempo indeterminato dell’agenzia nei periodi senza missione, come rivalutata dal rinnovo Assolavoro–Felsa/Nidil/UILTemp sottoscritto il 21 luglio 2025 (prima erano 800/400 €). Lavori in somministrazione e i conti non tornano? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.
Fonte: testo definitivo del CCNL 21/7/2025, art. 32 (disponibilità: 1.000 euro mensili lordi comprensivi di TFR, non meno di 500 euro in part-time) e art. 25 (ricollocazione: 1.150 euro per 180 giorni, non meno di 575 euro in part-time), riscontrati sulla miniguida NIdiL-CGIL; letti il 12 ottobre 2026.
Il principio di parità di trattamento: la regola fondamentale
Il cardine retributivo della somministrazione di lavoro è stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 81/2015: il lavoratore somministrato ha diritto, per tutta la durata della missione, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.
In termini pratici questo significa che:
- I minimi tabellari applicabili sono quelli del CCNL dell’azienda utilizzatrice (es. commercio, metalmeccanici, chimica, ecc.), non un autonomo tariffario della somministrazione.
- Gli aumenti contrattuali deliberati dall’utilizzatore si riverberano automaticamente anche sul lavoratore in missione.
- I premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione dell’utilizzatore spettano al somministrato in costanza di missione e in proporzione al lavoro svolto (art. 30, comma 8).
Struttura della retribuzione in busta paga
La busta paga del lavoratore somministrato è emessa dall’Agenzia per il Lavoro, che è il datore di lavoro formale. Le voci tipiche sono:
- Minimo tabellare: determinato dal livello di inquadramento corrispondente alla mansione svolta presso l’utilizzatore, secondo le tabelle del CCNL di settore applicato.
- Scatti di anzianità: maturano ai periodi di maturazione previsti dal CCNL dell’utilizzatore, anche con missioni rinnovate entro 15 giorni presso lo stesso utilizzatore (art. 30, comma 12).
- Indennità aggiuntive: turni, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di funzione si applicano secondo le norme del CCNL dell’utilizzatore.
- TFR: accantonato secondo le regole generali dell’art. 2120 c.c. e le previsioni del CCNL applicato.
La parità di trattamento: limiti e applicazione pratica
Il principio di parità non è assoluto: si riferisce al trattamento complessivo, non voce per voce. Nella prassi si è affermato che:
- Il confronto va effettuato con il lavoratore comparabile dell’utilizzatore (stesso livello, stessa mansione, stessa sede).
- L’utilizzatore ha l’obbligo di fornire all’Agenzia tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente il trattamento economico e normativo.
- In caso di controversia sull’inquadramento, la responsabilità è solidale tra Agenzia e utilizzatore (art. 35 c. 2 d.lgs. 81/2015).
- Il premio di produzione o di risultato previsto dal contratto aziendale dell’utilizzatore spetta al somministrato in proporzione al lavoro svolto; se non può essere erogato in costanza di missione perché legato a obiettivi non misurabili nel suo arco, si paga sulla base di quanto erogato l’anno precedente ai dipendenti dell’utilizzatore (art. 30, comma 8).
Retribuzione per i lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing)
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (cosiddetto «staff leasing» ex art. 31 d.lgs. 81/2015) godono di una tutela economica specifica durante i periodi in cui non sono assegnati a missioni:
- Nei periodi senza missione spetta l’indennità di disponibilità di 1.000 euro mensili lordi, comprensiva di TFR (art. 32), che si riduce se nel mese il lavoratore percepisce una retribuzione inferiore; in part-time non può scendere sotto i 500 euro.
- Durante la missione, si applica invece la parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore, esattamente come per i somministrati a tempo determinato.
Casi pratici
Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Quanto prendi netto in busta paga?
Calcola lo stipendio netto dal lordo con IRPEF, addizionali e contributi, partendo dal tuo livello CCNL.
Domande frequenti
Quale tabella retributiva si applica al lavoratore somministrato?
Quella del CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice. Vige il principio di parità di trattamento: a parità di mansione spettano le condizioni dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
Esistono minimi propri della somministrazione?
No, per i minimi tabellari il riferimento è il CCNL dell'utilizzatore. Il CCNL delle agenzie aggiunge istituti propri come welfare, formazione e indennità di disponibilità.
Cos'è l'indennita' di disponibilità?
È la somma riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato per i periodi in cui non sono in missione: 1.000 euro mensili lordi, comprensivi di TFR, con un minimo di 500 euro in part-time (art. 32 del CCNL del 21 luglio 2025).
Maturo tredicesima e TFR come gli altri dipendenti?
Si. Tredicesima ed eventuale quattordicesima seguono il CCNL dell'utilizzatore; il TFR è regolato dall'art. 2120 c.c. con accantonamento annuale e rivalutazione di legge.
Come verifico se la mia retribuzione è corretta?
Chiedi all'agenzia il CCNL applicato e il livello attribuito, poi confronta il minimo con la tabella vigente di quel settore. Differenze nascono spesso da un inquadramento errato.