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La guida
Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Somministrazione
L’orario di lavoro del lavoratore somministrato segue le regole dell’azienda utilizzatrice: turni, orari, maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono tutti determinati dal CCNL applicato dall’utilizzatore, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
L’orario di lavoro del lavoratore somministrato è quello dell’azienda utilizzatrice, entro il limite di 40 ore settimanali normali di legge (d.lgs. 66/2003); il CCNL delle agenzie usa le 40 ore solo come orario convenzionale per i turnisti a ciclo continuo (art. 30, comma 3). Le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo sono quelle del contratto dell’utilizzatore e vengono calcolate sulle stesse basi applicate ai dipendenti diretti.
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L’orario di lavoro nella somministrazione: il ruolo dell’utilizzatore
Il contratto di missione stipulato tra l’Agenzia e il lavoratore deve indicare espressamente l’orario di lavoro che il lavoratore osserverà durante la missione. Questo orario è quello organizzato e gestito dall’utilizzatore, che esercita il potere direttivo durante la missione.
L’orario standard è di 40 ore settimanali, distribuito secondo il calendario dell’utilizzatore (su 5 o 6 giorni, a turni, in orario normale). Qualunque forma di articolazione dell’orario applicata ai dipendenti diretti dell’utilizzatore vale anche per il lavoratore somministrato, in forza del principio di parità di trattamento.
Lavoro straordinario: regole e maggiorazioni
Il lavoro svolto oltre l’orario ordinario settimanale costituisce lavoro straordinario e deve essere compensato con le maggiorazioni previste dal CCNL dell’utilizzatore. Il CCNL delle agenzie non ha percentuali proprie: le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono quelle del CCNL dell’utilizzatore e si calcolano con i divisori orari di quel contratto (art. 30, comma 6).
La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario mensile, pari a orario settimanale aziendale × 52 / 12 (art. 30, commi 2 e 4); per le quote orarie oltre la retribuzione mensile (straordinari, maggiorazioni, indennità, trattenute) si usa il divisore orario del CCNL dell’utilizzatore. L’Agenzia riceve comunicazione delle ore straordinarie effettivamente rese e le retribuisce in busta paga con la stessa maggiorazione applicata ai dipendenti diretti.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Regola applicata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Orario ordinario settimanale | 40 ore (o minore se previsto dal CCNL utilizzatore) | D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore |
| Orario massimo settimanale | 48 ore (inclusi straordinari) in media su 4 mesi | D.lgs. 66/2003, art. 4 |
| Straordinario diurno | Maggiorazione % del CCNL utilizzatore | CCNL utilizzatore + parità di trattamento; CCNL Somm. art. 30, comma 6 |
| Lavoro notturno | Maggiorazione % del CCNL utilizzatore; nel MOG +10% se il preavviso di 7 giorni non è rispettato (art. 51) | D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore |
| Lavoro festivo | Maggiorazione % del CCNL utilizzatore | CCNL utilizzatore |
| Riposo settimanale | Almeno 24 ore consecutive + 11 ore di riposo giornaliero | D.lgs. 66/2003, artt. 7-9 |
| Pausa giornaliera | Se l’orario supera le 6 ore, durata e modalità stabilite dai contratti collettivi | D.lgs. 66/2003, art. 8 |
Nota: il CCNL delle agenzie non ha percentuali di maggiorazione proprie: sono quelle del CCNL dell’utilizzatore, che variano per settore, livello e tipo di straordinario, e vanno applicate con i divisori e i dati di primo e secondo livello di quell’azienda (art. 30, commi 5 e 6).
Part-time nella somministrazione
La somministrazione a orario ridotto (part-time) è ammessa. Il contratto di missione ne indica la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e la distribuzione oraria. Le regole sul lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario part-time concordato) sono quelle del CCNL dell’utilizzatore: la maggiorazione e il tetto massimo sono quelli del CCNL dell’utilizzatore.
Sicurezza e monte ore
Il CCNL Somministrazione riserva particolare attenzione alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che costituisce un obbligo tanto dell’Agenzia quanto dell’utilizzatore (d.lgs. 81/2008). All’avviamento in missione l’Agenzia assicura la formazione sui contenuti generali della sicurezza (anche con la delega dell’art. 35, comma 4, d.lgs. 81/2015); se il contratto di somministrazione lo prevede, la formazione a carico dell’utilizzatore dura almeno 4 ore, insieme all’addestramento specifico, e va svolta prima dell’inizio effettivo dell’attività (art. 40, comma 3, del CCNL). La sorveglianza sanitaria obbligatoria resta a carico dell’utilizzatore (comma 7).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore settimanali lavora il lavoratore somministrato?
Le maggiorazioni per straordinario sono le stesse dei dipendenti diretti?
Chi paga lo straordinario: l’Agenzia o l’utilizzatore?
Il lavoratore somministrato può rifiutare lo straordinario?
Come viene calcolato il divisore orario per le maggiorazioni?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.