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Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Somministrazione
L’orario di lavoro del lavoratore somministrato segue le regole dell’azienda utilizzatrice: turni, orari, maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono tutti determinati dal CCNL applicato dall’utilizzatore, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
L’orario di lavoro del lavoratore somministrato è di 40 ore settimanali e segue le norme del CCNL dell’azienda utilizzatrice. Le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo sono quelle del contratto dell’utilizzatore e vengono calcolate sulle stesse basi applicate ai dipendenti diretti.
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L’orario di lavoro nella somministrazione: il ruolo dell’utilizzatore
Il contratto di missione stipulato tra l’Agenzia e il lavoratore deve indicare espressamente l’orario di lavoro che il lavoratore osserverà durante la missione. Questo orario è quello organizzato e gestito dall’utilizzatore, che esercita il potere direttivo durante la missione.
L’orario standard è di 40 ore settimanali, distribuito secondo il calendario dell’utilizzatore (su 5 o 6 giorni, a turni, in orario normale). Qualunque forma di articolazione dell’orario applicata ai dipendenti diretti dell’utilizzatore vale anche per il lavoratore somministrato, in forza del principio di parità di trattamento.
Lavoro straordinario: regole e maggiorazioni
Il lavoro svolto oltre l’orario ordinario settimanale costituisce lavoro straordinario e deve essere compensato con le maggiorazioni previste dal CCNL dell’utilizzatore. Le percentuali tipiche variano da settore a settore: indicativamente, la maggiorazione per straordinario diurno oscilla tra il 15% e il 30% della retribuzione oraria ordinaria, quella per il festivo tra il 20% e il 50%, quella per il notturno tra il 15% e il 30%.
Il calcolo avviene sul divisore orario del CCNL dell’utilizzatore. L’Agenzia riceve comunicazione delle ore straordinarie effettivamente rese e le retribuisce in busta paga con la stessa maggiorazione applicata ai dipendenti diretti.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Regola applicata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Orario ordinario settimanale | 40 ore (o minore se previsto dal CCNL utilizzatore) | D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore |
| Orario massimo settimanale | 48 ore (inclusi straordinari) in media su 4 mesi | D.lgs. 66/2003, art. 4 |
| Straordinario diurno | Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 15-30%) | CCNL utilizzatore + parità di trattamento |
| Lavoro notturno | Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 15-30%) | D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore |
| Lavoro festivo | Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 20-50%) | CCNL utilizzatore |
| Riposo settimanale | Almeno 24 ore consecutive + 11 ore di riposo giornaliero | D.lgs. 66/2003, artt. 7-9 |
| Pausa giornaliera | Almeno 30 minuti se orario supera le 6 ore | D.lgs. 66/2003, art. 8 |
Nota: le percentuali di maggiorazione sono indicate in forma orientativa perché variano per CCNL di settore, livello e tipo di straordinario. Per i valori esatti consultare le tabelle del CCNL applicato dall’utilizzatore.
Part-time nella somministrazione
La somministrazione a orario ridotto (part-time) è ammessa. Il contratto di missione ne indica la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e la distribuzione oraria. Le regole sul lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario part-time concordato) sono quelle del CCNL dell’utilizzatore: in molti contratti collettivi è prevista una maggiorazione del 10-15% per le ore supplementari, oltre che un tetto massimo.
Sicurezza e monte ore
Il CCNL Somministrazione riserva particolare attenzione alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che costituisce un obbligo tanto dell’Agenzia quanto dell’utilizzatore (d.lgs. 81/2008). Il monte ore di formazione sulla sicurezza è determinato su base semestrale e può variare in base al rischio specifico della mansione. L’utilizzatore è responsabile della formazione pratica sul luogo di lavoro; l’Agenzia assicura la formazione generale.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore settimanali lavora il lavoratore somministrato?
Le maggiorazioni per straordinario sono le stesse dei dipendenti diretti?
Chi paga lo straordinario: l’Agenzia o l’utilizzatore?
Il lavoratore somministrato può rifiutare lo straordinario?
Come viene calcolato il divisore orario per le maggiorazioni?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina dell'orario nel lavoro in somministrazione vive di una doppia sorgente: la cornice legale del D.Lgs. 66/2003, che fissa i limiti inderogabili a tutela della salute, e il CCNL applicato dall'utilizzatore, che modella in concreto la distribuzione delle ore. Il dato di partenza e il principio di parita di trattamento sancito dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2015: il lavoratore somministrato non puo ricevere, a parita di mansioni, condizioni di orario e straordinario deteriori rispetto al dipendente diretto.
La cornice legale dell'orario normale
L'orario normale e fissato in via generale dalla legge in 40 ore settimanali, ferma la possibilita per il contratto collettivo di articolarlo diversamente, anche in forma multiperiodale, purche la durata media non superi le 48 ore per ogni periodo di sette giorni, calcolata su un arco di riferimento definito dal CCNL. La somministrazione non sospende questi limiti: la salute del prestatore resta tutelata a prescindere dalla triangolazione del rapporto.
Lo straordinario e le maggiorazioni
Lo straordinario e la prestazione resa oltre l'orario normale e presuppone una richiesta dell'utilizzatore. Le maggiorazioni, la soglia annuale e le modalita di recupero sono rinviate alle tabelle del CCNL vigente, che differenziano tipicamente lo straordinario diurno, notturno e festivo. In assenza di previsione di rifiuto giustificato, la prestazione straordinaria conserva natura tendenzialmente eccezionale.
Riposi e tutela della salute
I presidi del D.Lgs. 66/2003 restano intangibili: riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumularsi con il riposo giornaliero. Questi limiti operano come argine alla flessibilita organizzativa e non sono derogabili in peius dalla contrattazione.
Flessibilita e orario multiperiodale
Il CCNL puo prevedere regimi di flessibilita che concentrano l'orario in alcune settimane e lo riducono in altre, a parita di media. In questi schemi assume rilievo la programmazione delle settimane di maggiore e minore impegno e l'eventuale banca ore, strumenti la cui disciplina di dettaglio va letta nelle tabelle del CCNL vigente.
La diligenza del lavoratore
Sul piano civilistico, la prestazione resta governata dall'art. 2104 c.c. quanto alla diligenza e dall'art. 2094 c.c. quanto alla subordinazione: il somministrato esegue le direttive sull'orario impartite dall'utilizzatore, nei limiti del contratto e della legge.
Cosa controllare in concreto
In caso di dubbio conviene verificare il CCNL effettivamente applicato dall'utilizzatore, la soglia annua di straordinario, le maggiorazioni vigenti e il periodo di riferimento per il calcolo della media: sono i parametri che determinano la corretta retribuzione delle ore.
Domande frequenti
Quante ore settimanali lavora il somministrato?
In via generale 40 ore, salvo diversa articolazione del CCNL applicato dall'utilizzatore entro i limiti del D.Lgs.66/2003.
Il somministrato puo rifiutare lo straordinario?
Lo straordinario presuppone richiesta del datore; il rifiuto e ammesso nei casi e nei limiti previsti dal CCNL e dalla legge.
Come si calcolano le maggiorazioni straordinario?
Le percentuali sono fissate dalle tabelle del CCNL vigente e variano tra straordinario diurno, notturno e festivo.
Vale la parita di trattamento sull'orario?
Si: l'art.35 del D.Lgs.81/2015 impone condizioni non inferiori a quelle del dipendente diretto dell'utilizzatore.
Quali riposi sono garantiti?
Almeno 11 ore di riposo giornaliero consecutivo e 24 ore di riposo settimanale, ai sensi del D.Lgs.66/2003.