Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

TFR e fine rapporto nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è uno dei diritti più rilevanti del lavoratore dipendente: si accumula per tutta la durata del rapporto e viene liquidato alla cessazione, qualunque ne sia la causa. Nella GDO, dove il lavoro part-time è diffuso e si alternano assunzioni a termine e a tempo indeterminato, conoscere il meccanismo del TFR è fondamentale.

In sintesi

Il TFR nella GDO si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: un dodicesimo della retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima), rivalutato ogni anno del 75% dell’inflazione + 1,5%. Il lavoratore può scegliere di destinarlo al fondo pensione complementare (Fon.Te., con contributo del datore dell’1,55%) o lasciarlo in azienda (o all’INPS se azienda oltre 50 dipendenti). Il TFR va pagato entro 45 giorni dalla cessazione (art. 235 CCNL).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Norma di riferimento
Art. 2120 c.c. – TFR
Previdenza complementare
Da definire con il fondo previsto dal CCNL

Tabella riepilogativa

Meccanismo del TFR – schema sintetico
Aspetto Regola Fonte
Formula di calcolo annuo Retribuzione annua lorda (incluse 13ª e 14ª) ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
Rivalutazione annua 75% della variazione ISTAT + 1,5% fisso (tasso sul saldo al 31/12) Art. 2120 c.c.
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% annuo sulla rivalutazione maturata Art. 11 d.lgs. 47/2000
Destinazione TFR (aziende oltre 50 dip.) Fondo pensione complementare oppure Fondo di Tesoreria INPS D.lgs. 252/2005
Destinazione TFR (aziende fino a 50 dip.) Fondo pensione complementare oppure in azienda D.lgs. 252/2005
Contributo datoriale a Fon.Te. 1,55% della retribuzione utile per il TFR per ogni iscritto; minimo a carico del lavoratore 0,55%; quota associativa 22 euro Art. 95 CCNL DMO
Termine di pagamento Alla cessazione, non oltre 45 giorni; in caso di ritardo non imputabile al lavoratore, interesse del 2% sopra il tasso ufficiale di sconto Art. 235 CCNL DMO
Anticipo Fino al 70% del maturato, dopo 8 anni, per causali di legge Art. 2120 c.c.
Tassazione alla liquidazione Tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni Art. 19 TUIR

Nota: il calcolo del TFR è disciplinato dalla legge (art. 2120 c.c.) ed è uniforme per tutti i lavoratori dipendenti. Il CCNL influisce sulla base di calcolo: l’art. 233 elenca le somme escluse dalla quota annua (rimborsi spese, una tantum e gratificazioni straordinarie non contrattuali, compensi per straordinario e lavoro festivo, contribuzioni a fondi sanitari e pensionistici, indennità sostitutiva di preavviso e di ferie, trasferte non continuative). Il fondo pensione di riferimento è Fon.Te. Fonte: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025.

Come si calcola il TFR: la formula

Ogni anno di rapporto il lavoratore accumula una quota di TFR pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Nella base di calcolo rientrano tutte le somme erogate in dipendenza del rapporto con carattere di continuità, comprese:

  • la paga base nazionale conglobata e la contingenza (la “retribuzione di fatto” dell’art. 191 CCNL);
  • gli scatti di anzianità;
  • la tredicesima mensilità;
  • la quattordicesima mensilità (prevista dal CCNL DMO);
  • le indennità continuative (es. indennità di funzione dei Quadri);
  • le somme dovute per sospensioni del lavoro per malattia, infortunio e simili, computate come retribuzione normale al posto delle indennità INPS e INAIL (art. 233, c. 4).

Non entrano nel TFR, secondo l’art. 233, c. 3: i rimborsi spese; le somme una tantum e le gratificazioni straordinarie non contrattuali; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; le contribuzioni ai fondi sanitari e pensionistici; l’indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie; le diarie e le trasferte non continuative; le prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.

Rivalutazione annua e imposta

Il TFR accantonato in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS viene rivalutato ogni anno di un tasso pari al 75% dell’inflazione ISTAT dell’anno precedente, più 1,5 punti percentuali fissi. La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17%, che viene anticipata dal datore di lavoro con periodicità annuale.

Se il TFR è versato a un fondo pensione complementare, la rivalutazione non si applica: il rendimento dipende dal fondo prescelto e dalle performance dei comparti di investimento. In questo caso la tassazione alla liquidazione (pensione o riscatto) segue le regole della previdenza complementare.

Scelta del lavoratore: fondo pensione o TFR in azienda/INPS

I lavoratori neo-assunti (o che non abbiano ancora espresso la scelta) hanno 6 mesi dall’assunzione per decidere la destinazione del TFR:

  1. Versamento a un fondo pensione complementare: il TFR maturando viene versato al fondo; possono aggiungersi contributi volontari del lavoratore e un contributo datoriale, se previsto dal CCNL o dall’accordo aziendale.
  2. Mantenimento in azienda / INPS: per le aziende con più di 50 dipendenti (la quasi totalità delle grandi catene GDO), il TFR va obbligatoriamente al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende più piccole, resta in azienda.

Il fondo di riferimento del CCNL DMO è Fon.Te. (art. 95): il datore versa il 1,55% della retribuzione utile per il TFR per ogni lavoratore iscritto (quota associativa di 22 euro compresa nei limiti previsti) e il lavoratore almeno lo 0,55%. Il contributo datoriale si aggiunge alla destinazione del TFR e rende la previdenza complementare economicamente conveniente. Per gli apprendisti il contributo del datore è dell’1,05% (art. 50).

Anticipazione del TFR

Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo può richiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato. Le causali ammesse dalla legge (art. 2120 c.c.) sono:

  • acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  • spese sanitarie straordinarie per patologie gravi del lavoratore o dei familiari a carico;
  • fruizione di congedi parentali o di formazione (ex L. 53/2000).

L’anticipazione si può chiedere una sola volta nel corso del rapporto ed è tassata con le regole della tassazione separata (art. 19 TUIR); riduce il TFR residuo. Le priorità per la concessione sono fissate dall’Allegato 7 del CCNL.

Casi pratici

Tizio – Calcolo TFR annuo: IV livello con tredicesima e quattordicesima
Tizio è inquadrato al IV livello con un minimo mensile di 1.781,68 euro (paga base, contingenza ed EDR, dal 1° novembre 2025). Ipotizzando di non avere altre voci, la sua retribuzione annua con 14 mensilità è 1.781,68 × 14 = 24.943,52 euro. TFR maturato nell’anno: 24.943,52 ÷ 13,5 ≈ 1.847,67 euro. Dopo 10 anni di lavoro, a retribuzione costante, avrà accumulato circa 18.500 euro, prima della rivalutazione annua e degli scatti di anzianità.
Caia – Scelta del fondo pensione: vantaggi del contributo datoriale
Caia, neo-assunta al III livello (minimo mensile 1.981,84 euro dal 1° novembre 2025), ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR maturando. Se aderisce a Fon.Te., il datore versa l’1,55% della retribuzione utile per il TFR: su 14 mensilità (27.745,76 euro) sono circa 430 euro l’anno, in aggiunta al TFR. Un incentivo a scegliere il fondo complementare invece del TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS, dove il contributo datoriale non c’è.
Sempronio – Anticipazione TFR per acquisto casa
Sempronio lavora in un ipermercato da 9 anni. Vuole comprare la prima casa e chiede l’anticipazione del TFR. Ha maturato 18.000 euro: può richiedere fino al 70% = 12.600 euro. Presenta al datore la domanda con i documenti del preliminare di acquisto. L’anticipazione viene erogata e tassata con le regole della tassazione separata. Il TFR residuo in azienda/INPS si riduce a circa 5.400 euro, che continuerà a rivalutarsi fino alla cessazione del rapporto.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

Apri il calcolatore del TFR →

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nella grande distribuzione?
Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. Ogni anno la quota accantonata si rivaluta del 75% dell’inflazione ISTAT più 1,5 punti fissi.
Dove va il TFR se non viene destinato al fondo pensione?
Per le aziende con più di 50 dipendenti (tipico nella GDO), il TFR non destinato al fondo pensione viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende più piccole, rimane in azienda.
Si può chiedere l’anticipo del TFR?
Sì, dopo almeno 8 anni di servizio, una sola volta nel rapporto. L’anticipo massimo è del 70% del TFR maturato. Le causali ammesse sono: acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali o formativi.
Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
Sì. Il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto (art. 233 CCNL): licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto a termine, pensionamento o decesso. Va pagato alla cessazione e comunque non oltre 45 giorni (art. 235); in caso di ritardo non imputabile al lavoratore matura un interesse del 2% sopra il tasso ufficiale di sconto.
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
Sì. Nella base di calcolo del TFR rientrano tutte le voci retributive continuative, comprese tredicesima e quattordicesima.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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