Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Ferie, permessi e ROL nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata garantisce 26 giorni lavorativi di ferie annue (art. 142), un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario con retribuzione di fatto (art. 153) e permessi individuali retribuiti, i cosiddetti ROL, pari a 56 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti e a 72 oltre (art. 141), che si integrano con le tutele di legge. Conoscere questi diritti è fondamentale per chi lavora in ipermercati, supermercati e grandi catene della GDO.

In sintesi

Il CCNL Federdistribuzione prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue (settimana di sei giorni come base di calcolo, art. 142), un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario con retribuzione di fatto (art. 153) e permessi individuali retribuiti (ROL) di 56 ore annue, 72 oltre i 15 dipendenti (art. 141), oltre ai permessi di legge.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Ferie annue
26 giorni lavorativi
Congedo matrimoniale
15 giorni di calendario, retribuzione di fatto
Permessi retribuiti (ROL)
56 ore annue (72 oltre i 15 dipendenti)
Fonte
Artt. 141-153 del testo unico CCNL DMO del 29/9/2025

Tabella riepilogativa

Ferie, permessi e congedi – CCNL DMO Federdistribuzione
Istituto Durata / misura Retribuzione Note
Ferie annue 26 giorni lavorativi (art. 142) Retribuzione di fatto (art. 144) Base di calcolo: settimana su 6 giorni (lun-sab). Domeniche e festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo non si contano e prolungano le ferie.
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario (art. 153) Retribuzione di fatto (art. 191) Non spetta in prova. Parte, se l’azienda lo consente, dal terzo giorno prima delle nozze; a fine congedo si consegna la documentazione.
Permessi individuali retribuiti (ROL) 56 ore annue, 72 oltre i 15 dipendenti (art. 141, cc. 3-4), oltre ai gruppi di 4 o 8 ore sostitutivi delle quattro festività abolite (c. 1) Retribuzione di fatto Per gli assunti dopo il 1° marzo 2011 le ore dei commi 3 e 4 spettano al 50% dopo due anni e al 100% dopo quattro. Non goduti entro l’anno: pagati o fruibili entro il 30 giugno successivo.
Permessi per decesso o grave infermità 3 giorni complessivi all’anno (art. 151) Retribuiti Coniuge anche separato, convivente, parente entro il secondo grado, componente della famiglia anagrafica. Da usare entro 7 giorni dall’evento.
Permessi per motivi familiari Secondo legge (L. 104/1992, d.lgs. 151/2001) Secondo norma di legge Assistenza disabile grave, congedi parentali, ecc.
Congedi per vittime di violenza di genere Fino a 90 giorni lavorativi (art. 15 bis) Indennità pari all’ultima retribuzione Preavviso di almeno 7 giorni; utilizzabile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni.

Avvertenza: i permessi per legge (L. 104/1992, congedi parentali d.lgs. 151/2001, ecc.) sono disciplinati dalla legge e si aggiungono agli istituti contrattuali. Il CCNL può migliorare ma non peggiorare le tutele di legge.

Le ferie: 26 giorni e come si calcolano

Il CCNL DMO riconosce ai lavoratori 26 giorni lavorativi di ferie annue. Il minimo di legge è di quattro settimane all’anno (art. 10 d.lgs. 66/2003), cioè 24 giorni lavorativi su una settimana di sei giorni: il CCNL ne riconosce due in più.

La peculiarità del calcolo nella distribuzione riguarda la base di riferimento settimanale: il CCNL DMO utilizza la settimana su 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato) come base di computo. Ciò significa che:

  • le domeniche che cadono in un periodo di ferie non vengono conteggiate come giorni di ferie;
  • le festività nazionali (es. 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto) che cadono durante il periodo feriale non vengono conteggiate e le ferie si prolungano di conseguenza.

Questo meccanismo tutela il lavoratore: se prende ferie nella settimana di Ferragosto, il 15 agosto non erode i 26 giorni contrattualmente spettanti. La stessa misura vale per il part-time, quale che sia la distribuzione dell’orario (art. 83).

Le altre regole sono nel testo unico (fonte: testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025): il datore fissa il periodo di norma tra maggio e ottobre, le ferie si frazionano in non più di due periodi e il turno non può iniziare di domenica, in un giorno festivo o prefestivo, salvo i turni che partono il 1° o il 16° del mese (art. 143); la malattia sopravvenuta, regolarmente denunciata, interrompe il decorso delle ferie; in ferie spetta la retribuzione di fatto (art. 144); alla cessazione del rapporto spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio e l’indennità sostitutiva si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto (artt. 142 e 145); se l’azienda richiama il lavoratore in ferie, deve rimborsargli le spese e gli deve il completamento delle ferie in epoca successiva (art. 146); le ferie sono irrinunciabili (art. 147).

Il congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario

Il CCNL Federdistribuzione prevede un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario, con la retribuzione di fatto dell’art. 191, da fruire in occasione del matrimonio civile o religioso. Questo istituto è di fonte contrattuale ed è un congedo straordinario a sé: non si imputa alle ferie, quindi il lavoratore non deve scegliere tra i due.

Il congedo non spetta a chi è in periodo di prova. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore deve concederlo con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione; alla fine del congedo il lavoratore esibisce la documentazione della celebrazione. Durante il congedo è considerato in servizio a ogni effetto (art. 153). Il testo non fissa un anticipo minimo per la richiesta.

ROL: cosa sono e quanti spettano

Il testo unico non usa la sigla ROL: parla di permessi individuali retribuiti (art. 141), quelli che in busta paga compaiono come ROL. Sono ore di riposo aggiuntive rispetto alle ferie e hanno due componenti:

  1. gruppi di 4 o 8 ore in sostituzione delle quattro festività abolite dalla L. 54/1977 e dal d.P.R. 792/1985 (comma 1);
  2. ulteriori permessi per complessive 56 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti, incrementate di 16 ore (cioè 72) in quelle con più di 15 dipendenti (commi 3 e 4).

Il testo non somma in un’unica cifra le ore del comma 1 e quelle dei commi 3 e 4: per il totale esatto controlla il cedolino o l’accordo aziendale. Per i lavoratori assunti dopo il 1° marzo 2011 le ore dei commi 3 e 4 sono riconosciute nella misura del 50% dopo due anni dall’assunzione e del 100% dopo quattro (comma 8).

I permessi si fruiscono individualmente nei periodi di minore attività, con rotazione dei lavoratori (comma 2). In caso di prestazione ridotta nell’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di servizio (comma 7). I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e vengono pagati con la retribuzione di fatto in atto alla scadenza, oppure possono essere goduti in epoca successiva ma non oltre il 30 giugno dell’anno seguente (comma 6).

Permessi per legge: L. 104 e congedi parentali

Ai diritti contrattuali si affiancano i permessi previsti dalla legge, che il datore di lavoro è obbligato a riconoscere indipendentemente dal CCNL applicato:

  • L. 104/1992: 3 giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza a un familiare con disabilità grave, o 2 ore giornaliere per i genitori di figli con disabilità.
  • Congedo parentale (d.lgs. 151/2001): fino a 6 mesi ciascuno per madre e padre (con l’incremento dei mesi retribuiti introdotto dal d.lgs. 105/2022 e successive modifiche), da fruire entro i 12 anni del figlio.
  • Permessi per decesso o grave infermità (art. 151 CCNL, art. 4 L. 53/2000): tre giorni complessivi retribuiti all’anno per il decesso o la documentata grave infermità del coniuge, del convivente, di un parente entro il secondo grado o di un componente della famiglia anagrafica, da usare entro sette giorni dall’evento; la documentazione della grave infermità si presenta entro dieci giorni dalla ripresa del lavoro.
  • Congedo per vittime di violenza di genere (art. 15 bis CCNL, art. 24 d.lgs. 80/2015): fino a 90 giorni lavorativi con indennità pari all’ultima retribuzione, preavviso di almeno 7 giorni, fruizione oraria o giornaliera entro tre anni. Dettagli nella scheda su maternità e congedi.

Casi pratici

Tizio – Ferie estive: come si calcolano i 26 giorni
Tizio ha maturato tutti i 26 giorni di ferie e decide di prendere tre settimane in agosto 2026, dal 1° al 21 agosto. Nel periodo cadono 3 domeniche e il 15 agosto, che nel 2026 è un sabato. Dei 21 giorni di calendario si tolgono le 3 domeniche e la festività: restano 17 giorni lavorativi (lun-sab), che sono le ferie effettivamente consumate. Gliene restano 9 sui 26 spettanti.
Caia – Congedo matrimoniale e ferie: possono coesistere
Caia si sposa domenica 5 luglio 2026. Il congedo di 15 giorni di calendario parte dal terzo giorno prima delle nozze, cioè dal 2 luglio, e termina il 16 luglio; a fine congedo consegna al datore la documentazione del matrimonio. A settembre prenota 10 giorni di ferie per il viaggio di nozze: il congedo non erode il monte ferie.
Sempronio – Permessi non goduti: cosa succede
Sempronio, assunto da più di quattro anni in un’azienda con più di 15 dipendenti, non ha goduto 20 ore di permessi retribuiti maturate nel 2025. Secondo l’art. 141, comma 6, non possono essere perse: o le gode entro il 30 giugno 2026, oppure gli vengono pagate con la retribuzione di fatto in atto al 31 dicembre 2025. Se il datore sostiene che siano «perse», Sempronio può chiedere conto al sindacato, citando il testo del comma.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Federdistribuzione?
Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue (art. 142). Il calcolo avviene su base settimana di 6 giorni (lunedì-sabato); domeniche e festività nazionali e infrasettimanali che cadono nel periodo feriale non vengono conteggiate. Vale anche per il part-time (art. 83).
Come funziona il congedo matrimoniale nel CCNL GDO?
Il congedo matrimoniale previsto dall’art. 153 è di 15 giorni di calendario con retribuzione di fatto. Non spetta in prova e parte, se l’azienda lo concede, dal terzo giorno prima delle nozze. È un congedo straordinario a sé e non erode le ferie.
Cosa sono i ROL?
Sono i permessi individuali retribuiti dell’art. 141: 56 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti, 72 oltre, più i gruppi di 4 o 8 ore sostitutivi delle quattro festività abolite. Per gli assunti dopo il 1° marzo 2011 spettano al 50% dopo due anni e al 100% dopo quattro. Se non goduti entro l’anno, vengono pagati o si possono fruire entro il 30 giugno successivo.
Le ferie non godute scadono?
Per legge (d.lgs. 66/2003) almeno 2 settimane di ferie devono essere godute nell’anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dall’anno successivo. Il datore non può monetizzare le ferie non godute tranne in caso di cessazione del rapporto.
Come si calcolano le ferie in caso di assunzione a metà anno?
Il testo unico dà il criterio dei dodicesimi per la cessazione del rapporto (art. 145: tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio) e non detta una regola diversa per l’assunzione in corso d’anno. Applicando lo stesso criterio, chi è assunto il 1° luglio matura 6 dodicesimi di 26 giorni, cioè 13 giorni per l’anno. Per i casi dubbi (frazioni di mese) conta la prassi aziendale: chiedi il conteggio per iscritto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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