Indice
La guida
Ferie, permessi e ROL nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata
Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata garantisce 26 giorni lavorativi di ferie annue (art. 142), un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario con retribuzione di fatto (art. 153) e permessi individuali retribuiti, i cosiddetti ROL, pari a 56 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti e a 72 oltre (art. 141), che si integrano con le tutele di legge. Conoscere questi diritti è fondamentale per chi lavora in ipermercati, supermercati e grandi catene della GDO.
Il CCNL Federdistribuzione prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue (settimana di sei giorni come base di calcolo, art. 142), un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario con retribuzione di fatto (art. 153) e permessi individuali retribuiti (ROL) di 56 ore annue, 72 oltre i 15 dipendenti (art. 141), oltre ai permessi di legge.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata / misura | Retribuzione | Note |
|---|---|---|---|
| Ferie annue | 26 giorni lavorativi (art. 142) | Retribuzione di fatto (art. 144) | Base di calcolo: settimana su 6 giorni (lun-sab). Domeniche e festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo non si contano e prolungano le ferie. |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario (art. 153) | Retribuzione di fatto (art. 191) | Non spetta in prova. Parte, se l’azienda lo consente, dal terzo giorno prima delle nozze; a fine congedo si consegna la documentazione. |
| Permessi individuali retribuiti (ROL) | 56 ore annue, 72 oltre i 15 dipendenti (art. 141, cc. 3-4), oltre ai gruppi di 4 o 8 ore sostitutivi delle quattro festività abolite (c. 1) | Retribuzione di fatto | Per gli assunti dopo il 1° marzo 2011 le ore dei commi 3 e 4 spettano al 50% dopo due anni e al 100% dopo quattro. Non goduti entro l’anno: pagati o fruibili entro il 30 giugno successivo. |
| Permessi per decesso o grave infermità | 3 giorni complessivi all’anno (art. 151) | Retribuiti | Coniuge anche separato, convivente, parente entro il secondo grado, componente della famiglia anagrafica. Da usare entro 7 giorni dall’evento. |
| Permessi per motivi familiari | Secondo legge (L. 104/1992, d.lgs. 151/2001) | Secondo norma di legge | Assistenza disabile grave, congedi parentali, ecc. |
| Congedi per vittime di violenza di genere | Fino a 90 giorni lavorativi (art. 15 bis) | Indennità pari all’ultima retribuzione | Preavviso di almeno 7 giorni; utilizzabile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. |
Avvertenza: i permessi per legge (L. 104/1992, congedi parentali d.lgs. 151/2001, ecc.) sono disciplinati dalla legge e si aggiungono agli istituti contrattuali. Il CCNL può migliorare ma non peggiorare le tutele di legge.
Le ferie: 26 giorni e come si calcolano
Il CCNL DMO riconosce ai lavoratori 26 giorni lavorativi di ferie annue. Il minimo di legge è di quattro settimane all’anno (art. 10 d.lgs. 66/2003), cioè 24 giorni lavorativi su una settimana di sei giorni: il CCNL ne riconosce due in più.
La peculiarità del calcolo nella distribuzione riguarda la base di riferimento settimanale: il CCNL DMO utilizza la settimana su 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato) come base di computo. Ciò significa che:
- le domeniche che cadono in un periodo di ferie non vengono conteggiate come giorni di ferie;
- le festività nazionali (es. 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto) che cadono durante il periodo feriale non vengono conteggiate e le ferie si prolungano di conseguenza.
Questo meccanismo tutela il lavoratore: se prende ferie nella settimana di Ferragosto, il 15 agosto non erode i 26 giorni contrattualmente spettanti. La stessa misura vale per il part-time, quale che sia la distribuzione dell’orario (art. 83).
Le altre regole sono nel testo unico (fonte: testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025): il datore fissa il periodo di norma tra maggio e ottobre, le ferie si frazionano in non più di due periodi e il turno non può iniziare di domenica, in un giorno festivo o prefestivo, salvo i turni che partono il 1° o il 16° del mese (art. 143); la malattia sopravvenuta, regolarmente denunciata, interrompe il decorso delle ferie; in ferie spetta la retribuzione di fatto (art. 144); alla cessazione del rapporto spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio e l’indennità sostitutiva si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto (artt. 142 e 145); se l’azienda richiama il lavoratore in ferie, deve rimborsargli le spese e gli deve il completamento delle ferie in epoca successiva (art. 146); le ferie sono irrinunciabili (art. 147).
Il congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario
Il CCNL Federdistribuzione prevede un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario, con la retribuzione di fatto dell’art. 191, da fruire in occasione del matrimonio civile o religioso. Questo istituto è di fonte contrattuale ed è un congedo straordinario a sé: non si imputa alle ferie, quindi il lavoratore non deve scegliere tra i due.
Il congedo non spetta a chi è in periodo di prova. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore deve concederlo con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione; alla fine del congedo il lavoratore esibisce la documentazione della celebrazione. Durante il congedo è considerato in servizio a ogni effetto (art. 153). Il testo non fissa un anticipo minimo per la richiesta.
ROL: cosa sono e quanti spettano
Il testo unico non usa la sigla ROL: parla di permessi individuali retribuiti (art. 141), quelli che in busta paga compaiono come ROL. Sono ore di riposo aggiuntive rispetto alle ferie e hanno due componenti:
- gruppi di 4 o 8 ore in sostituzione delle quattro festività abolite dalla L. 54/1977 e dal d.P.R. 792/1985 (comma 1);
- ulteriori permessi per complessive 56 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti, incrementate di 16 ore (cioè 72) in quelle con più di 15 dipendenti (commi 3 e 4).
Il testo non somma in un’unica cifra le ore del comma 1 e quelle dei commi 3 e 4: per il totale esatto controlla il cedolino o l’accordo aziendale. Per i lavoratori assunti dopo il 1° marzo 2011 le ore dei commi 3 e 4 sono riconosciute nella misura del 50% dopo due anni dall’assunzione e del 100% dopo quattro (comma 8).
I permessi si fruiscono individualmente nei periodi di minore attività, con rotazione dei lavoratori (comma 2). In caso di prestazione ridotta nell’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di servizio (comma 7). I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e vengono pagati con la retribuzione di fatto in atto alla scadenza, oppure possono essere goduti in epoca successiva ma non oltre il 30 giugno dell’anno seguente (comma 6).
Permessi per legge: L. 104 e congedi parentali
Ai diritti contrattuali si affiancano i permessi previsti dalla legge, che il datore di lavoro è obbligato a riconoscere indipendentemente dal CCNL applicato:
- L. 104/1992: 3 giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza a un familiare con disabilità grave, o 2 ore giornaliere per i genitori di figli con disabilità.
- Congedo parentale (d.lgs. 151/2001): fino a 6 mesi ciascuno per madre e padre (con l’incremento dei mesi retribuiti introdotto dal d.lgs. 105/2022 e successive modifiche), da fruire entro i 12 anni del figlio.
- Permessi per decesso o grave infermità (art. 151 CCNL, art. 4 L. 53/2000): tre giorni complessivi retribuiti all’anno per il decesso o la documentata grave infermità del coniuge, del convivente, di un parente entro il secondo grado o di un componente della famiglia anagrafica, da usare entro sette giorni dall’evento; la documentazione della grave infermità si presenta entro dieci giorni dalla ripresa del lavoro.
- Congedo per vittime di violenza di genere (art. 15 bis CCNL, art. 24 d.lgs. 80/2015): fino a 90 giorni lavorativi con indennità pari all’ultima retribuzione, preavviso di almeno 7 giorni, fruizione oraria o giornaliera entro tre anni. Dettagli nella scheda su maternità e congedi.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ferie spettano nel CCNL Federdistribuzione?
Come funziona il congedo matrimoniale nel CCNL GDO?
Cosa sono i ROL?
Le ferie non godute scadono?
Come si calcolano le ferie in caso di assunzione a metà anno?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.