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  2. Commento
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La guida

CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Quante ore lavorano portieri con e senza alloggio, riposo settimanale, reperibilità e straordinario.

In sintesi

Il CCNL distingue l’orario dei portieri con alloggio (48 ore settimanali su sei giorni) da quello dei portieri senza alloggio (45 ore su sei giorni). Per i profili B e C l’orario è di 40 ore. Lo straordinario diurno è maggiorato del 15% fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima; il lavoro notturno (22-6) del 30%, il festivo e domenicale del 40%.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

Un orario particolare

L’orario di lavoro nel settore dei portieri ha una struttura tipica, diversa dalle 40 ore standard di molti contratti: tiene conto del fatto che il portiere con alloggio è presente nello stabile e deve garantire reperibilità oltre all’orario di lavoro vero e proprio. La distinzione fondamentale è tra portieri con e senza alloggio.

Orario settimanale per profilo

  • Portieri con alloggio (A2, A4 e profili equiparati): orario di 48 ore settimanali, distribuite tipicamente su sei giorni, con fasce di reperibilità aggiuntive.
  • Portieri senza alloggio (A1, A3 e profili equiparati): orario di 45 ore settimanali.
  • Operai e impiegati (profili B e C): 40 ore settimanali (artt. 60 e 62); i profili C distribuiscono l’orario su 5 o 6 giornate, con il sabato limitato alla mattina.

Tabella riepilogativa

Orario settimanale per tipologia di portiere
Profilo Alloggio Orario settimanale Giorni
A1, A3 e simili No 45 ore distribuite su 6 giorni
A2, A4 e simili Sì 48 ore + reperibilità 6 giorni
Profili B e C No 40 ore 5 o 6 giorni (C); B secondo l’atto di assunzione

Reperibilità: nel tempo pieno è obbligatoria per i portieri con alloggio (art. 46) entro un massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni alla settimana e per 48 settimane l’anno; ne sono esclusi il riposo settimanale, le festività e le ferie. La reperibilità non coincide con l’orario di lavoro effettivo e dà diritto all’indennità prevista dalle tabelle retributive.

Riposo settimanale e giornaliero

Spettano il riposo settimanale (di norma la domenica) e il riposo giornaliero di almeno 11 ore continuative (art. 43). Per i portieri con alloggio il portone si apre e si chiude nel nastro orario 7-20 (anticipabile alle 6 o posticipabile alle 21 con accordo territoriale) e la domenica e nei festivi l’apertura non può protrarsi oltre le 14. Le ore di mera reperibilità non sono lavoro effettivo, ma il tempo di intervento dalla chiamata, fino a un massimo di 15 minuti, è computato nell’orario e compensato con una pari riduzione dell’orario (art. 46, comma 9).

Straordinario, festivo e notturno

Le ore eccedenti l’orario contrattuale sono lavoro straordinario. Secondo l’art. 53, richiamato anche per i portieri con alloggio, lo straordinario diurno è pagato con la paga oraria maggiorata del 15% fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora in poi. Il lavoro domenicale o festivo è maggiorato del 40%; il lavoro notturno (22-6) del 30%, oppure del 40% se è anche straordinario. Lo straordinario può essere richiesto per manutenzioni che non si possono fare nell’orario normale o per esigenze di sorveglianza e custodia, nel rispetto della durata media di 48 ore settimanali calcolata su 6 mesi.

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Casi pratici

Tizio – portiere con alloggio (48 ore)
Tizio è portiere A4 con alloggio: il suo orario di lavoro è di 48 ore settimanali su sei giorni, oltre alle fasce di reperibilità serali per le emergenze del condominio. Se interviene durante la reperibilità (ad esempio per un guasto notturno), il tempo di intervento dalla chiamata, fino a 15 minuti, è computato nell’orario e compensato con una riduzione di orario; per l’intervento in ore notturne restano dovute le maggiorazioni.
Caia – portiera senza alloggio (45 ore)
Caia è portiera A3 senza alloggio: lavora 45 ore settimanali. Una settimana l’amministratore le chiede 4 ore in più per una pulizia straordinaria: quelle ore sono straordinario e vanno pagate con la paga oraria maggiorata del 15% (fino alla nona ora giornaliera).
Sempronio – lavoro in un giorno festivo
Sempronio presta servizio in un giorno festivo per un’esigenza dello stabile. Le ore festive sono retribuite con la paga oraria maggiorata del 40% (artt. 48 e 53), più della maggiorazione dello straordinario diurno (15%).

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore lavora un portiere a settimana?
Dipende dalla presenza dell’alloggio: 48 ore settimanali su sei giorni per i portieri con alloggio (A2, A4, A7, A9), 45 ore per quelli senza alloggio (A1, A3, A5, A6, A8). Per i portieri con alloggio si aggiungono le fasce di reperibilità, fino a 12 ore settimanali.
La reperibilità è orario di lavoro?
No, la mera reperibilità non è lavoro effettivo: è il tempo in cui il portiere con alloggio deve poter rispondere alle esigenze dello stabile. Il tempo di intervento dalla chiamata, fino a 15 minuti, è computato nell’orario e compensato con una pari riduzione di orario (art. 46).
Come viene pagato lo straordinario?
Con la paga oraria maggiorata del 15% fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima; 40% se è lavoro domenicale o festivo; 30% di notte (22-6), 40% se la notte è anche straordinaria (art. 53). Lo straordinario deve essere richiesto dal datore.
Il portiere ha diritto al riposo settimanale?
Sì, spetta il riposo settimanale (di norma la domenica) e il riposo giornaliero secondo il d.lgs. 66/2003, anche per i portieri con alloggio, la cui organizzazione tiene conto della presenza nello stabile.
Chi pulisce le scale ha lo stesso orario del portiere?
No. Gli addetti alle pulizie e gli altri profili B e C hanno un orario di 40 ore settimanali, distinto dalle 45/48 ore dei portieri, sempre con riposo settimanale e diritto allo straordinario.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Il portierato e una delle figure piu particolari del lavoro subordinato: il portiere custodisce uno stabile, spesso risiede in un alloggio di servizio e svolge una funzione che intreccia presenza, vigilanza e prestazioni effettive. Questa peculiarita rende delicata la misurazione dell'orario di lavoro e la distinzione tra cio che e tempo di lavoro e cio che non lo e, distinzione da cui dipende il diritto allo straordinario e ai riposi.

La specificita del rapporto di portierato

Il datore di lavoro e tipicamente il condominio, rappresentato dall'amministratore; il portiere puo godere di un alloggio di servizio nello stabile. La coabitazione con il luogo di lavoro non trasforma l'intera giornata in tempo di lavoro: occorre individuare con precisione le fasce di servizio effettivo, distinguendole dai periodi di mera presenza o disponibilita.

Tempo di lavoro e tempo di non lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e tempo di lavoro il periodo in cui il lavoratore e a disposizione del datore nell'esercizio delle sue funzioni. La semplice reperibilita, in cui il portiere e raggiungibile ma libero di gestire il proprio tempo, non costituisce di per se orario di lavoro, salvo diversa previsione contrattuale o salvo che si traduca in un intervento effettivo, che va invece computato e retribuito.

L'orario normale e i limiti di legge

Anche per il portiere valgono i parametri del D.Lgs. 66/2003: orario normale di 40 ore settimanali e durata media massima di 48 ore comprensiva dello straordinario, su un periodo di riferimento. La presenza dell'alloggio non legittima sforamenti: i limiti restano a presidio della salute e vanno calcolati sul lavoro effettivo, non sulla permanenza nello stabile.

Il lavoro straordinario

Lo straordinario è la prestazione effettiva resa oltre l'orario normale e dà diritto alla paga oraria maggiorata del 15% fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima (art. 53 CCNL); il lavoro notturno (22-6) vale +30%, +40% se straordinario, il festivo +40%. Nel portierato la difficolta pratica e documentare l'effettivita della prestazione eccedente: e utile che gli interventi fuori orario siano tracciati, per evitare contestazioni sul loro riconoscimento.

Riposi e pause

Il portiere ha diritto al riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, al riposo settimanale e alla pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore. Il fatto di abitare nello stabile non puo comprimere questi diritti: il riposo deve essere effettivo, cioe libero da obblighi di servizio. La gestione delle eventuali emergenze va organizzata in modo da non vanificare i riposi.

Cosa verificare

Il portiere ha interesse a che il contratto individuale definisca con chiarezza l'orario di servizio, le modalita di eventuale reperibilita e il trattamento degli interventi straordinari. Le maggiorazioni sono quelle degli artt. 48 e 53 del CCNL (15%-20% di straordinario, 30% notturno, 40% festivo); i riposi minimi del D.Lgs. 66/2003 vanno garantiti anche in presenza di alloggio di servizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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