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La guida
Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Quante ore lavorano portieri con e senza alloggio, riposo settimanale, reperibilità e straordinario.
Il CCNL distingue l’orario dei portieri con alloggio (48 ore settimanali su sei giorni) da quello dei portieri senza alloggio (45 ore su sei giorni). Per i profili B e C l’orario è di 40 ore. Lo straordinario diurno è maggiorato del 15% fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima; il lavoro notturno (22-6) del 30%, il festivo e domenicale del 40%.
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Un orario particolare
L’orario di lavoro nel settore dei portieri ha una struttura tipica, diversa dalle 40 ore standard di molti contratti: tiene conto del fatto che il portiere con alloggio è presente nello stabile e deve garantire reperibilità oltre all’orario di lavoro vero e proprio. La distinzione fondamentale è tra portieri con e senza alloggio.
Orario settimanale per profilo
- Portieri con alloggio (A2, A4 e profili equiparati): orario di 48 ore settimanali, distribuite tipicamente su sei giorni, con fasce di reperibilità aggiuntive.
- Portieri senza alloggio (A1, A3 e profili equiparati): orario di 45 ore settimanali.
- Operai e impiegati (profili B e C): 40 ore settimanali (artt. 60 e 62); i profili C distribuiscono l’orario su 5 o 6 giornate, con il sabato limitato alla mattina.
Tabella riepilogativa
| Profilo | Alloggio | Orario settimanale | Giorni |
|---|---|---|---|
| A1, A3 e simili | No | 45 ore | distribuite su 6 giorni |
| A2, A4 e simili | Sì | 48 ore + reperibilità | 6 giorni |
| Profili B e C | No | 40 ore | 5 o 6 giorni (C); B secondo l’atto di assunzione |
Reperibilità: nel tempo pieno è obbligatoria per i portieri con alloggio (art. 46) entro un massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni alla settimana e per 48 settimane l’anno; ne sono esclusi il riposo settimanale, le festività e le ferie. La reperibilità non coincide con l’orario di lavoro effettivo e dà diritto all’indennità prevista dalle tabelle retributive.
Riposo settimanale e giornaliero
Spettano il riposo settimanale (di norma la domenica) e il riposo giornaliero di almeno 11 ore continuative (art. 43). Per i portieri con alloggio il portone si apre e si chiude nel nastro orario 7-20 (anticipabile alle 6 o posticipabile alle 21 con accordo territoriale) e la domenica e nei festivi l’apertura non può protrarsi oltre le 14. Le ore di mera reperibilità non sono lavoro effettivo, ma il tempo di intervento dalla chiamata, fino a un massimo di 15 minuti, è computato nell’orario e compensato con una pari riduzione dell’orario (art. 46, comma 9).
Straordinario, festivo e notturno
Le ore eccedenti l’orario contrattuale sono lavoro straordinario. Secondo l’art. 53, richiamato anche per i portieri con alloggio, lo straordinario diurno è pagato con la paga oraria maggiorata del 15% fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora in poi. Il lavoro domenicale o festivo è maggiorato del 40%; il lavoro notturno (22-6) del 30%, oppure del 40% se è anche straordinario. Lo straordinario può essere richiesto per manutenzioni che non si possono fare nell’orario normale o per esigenze di sorveglianza e custodia, nel rispetto della durata media di 48 ore settimanali calcolata su 6 mesi.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore lavora un portiere a settimana?
La reperibilità è orario di lavoro?
Come viene pagato lo straordinario?
Il portiere ha diritto al riposo settimanale?
Chi pulisce le scale ha lo stesso orario del portiere?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Approfondimento
Indice dei contenuti
Il portierato e una delle figure piu particolari del lavoro subordinato: il portiere custodisce uno stabile, spesso risiede in un alloggio di servizio e svolge una funzione che intreccia presenza, vigilanza e prestazioni effettive. Questa peculiarita rende delicata la misurazione dell'orario di lavoro e la distinzione tra cio che e tempo di lavoro e cio che non lo e, distinzione da cui dipende il diritto allo straordinario e ai riposi.
La specificita del rapporto di portierato
Il datore di lavoro e tipicamente il condominio, rappresentato dall'amministratore; il portiere puo godere di un alloggio di servizio nello stabile. La coabitazione con il luogo di lavoro non trasforma l'intera giornata in tempo di lavoro: occorre individuare con precisione le fasce di servizio effettivo, distinguendole dai periodi di mera presenza o disponibilita.
Tempo di lavoro e tempo di non lavoro
Ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e tempo di lavoro il periodo in cui il lavoratore e a disposizione del datore nell'esercizio delle sue funzioni. La semplice reperibilita, in cui il portiere e raggiungibile ma libero di gestire il proprio tempo, non costituisce di per se orario di lavoro, salvo diversa previsione contrattuale o salvo che si traduca in un intervento effettivo, che va invece computato e retribuito.
L'orario normale e i limiti di legge
Anche per il portiere valgono i parametri del D.Lgs. 66/2003: orario normale di 40 ore settimanali e durata media massima di 48 ore comprensiva dello straordinario, su un periodo di riferimento. La presenza dell'alloggio non legittima sforamenti: i limiti restano a presidio della salute e vanno calcolati sul lavoro effettivo, non sulla permanenza nello stabile.
Il lavoro straordinario
Lo straordinario è la prestazione effettiva resa oltre l'orario normale e dà diritto alla paga oraria maggiorata del 15% fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima (art. 53 CCNL); il lavoro notturno (22-6) vale +30%, +40% se straordinario, il festivo +40%. Nel portierato la difficolta pratica e documentare l'effettivita della prestazione eccedente: e utile che gli interventi fuori orario siano tracciati, per evitare contestazioni sul loro riconoscimento.
Riposi e pause
Il portiere ha diritto al riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, al riposo settimanale e alla pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore. Il fatto di abitare nello stabile non puo comprimere questi diritti: il riposo deve essere effettivo, cioe libero da obblighi di servizio. La gestione delle eventuali emergenze va organizzata in modo da non vanificare i riposi.
Cosa verificare
Il portiere ha interesse a che il contratto individuale definisca con chiarezza l'orario di servizio, le modalita di eventuale reperibilita e il trattamento degli interventi straordinari. Le maggiorazioni sono quelle degli artt. 48 e 53 del CCNL (15%-20% di straordinario, 30% notturno, 40% festivo); i riposi minimi del D.Lgs. 66/2003 vanno garantiti anche in presenza di alloggio di servizio.