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Art. 1812 c.c. Danni al comodatario per vizi della cosa
In vigore
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario. CAPO XV – Del mutuo
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La responsabilita' del comodante per i vizi della cosa
L'art. 1812 c.c. chiude la disciplina del comodato affrontando il tema dei vizi della cosa comodata che arrechino danno al comodatario. La regola fondamentale e' che il comodante risponde del danno solo se, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il comodatario prima o al momento della consegna.
Il presupposto della conoscenza dei vizi
Il legislatore ha scelto consapevolmente di fondare la responsabilita' sulla scientia del comodante, non sulla mera esistenza del vizio. Cio' distingue la disciplina del comodato da quella della vendita (artt. 1490-1497 c.c.) e della locazione (art. 1578 c.c.), dove la responsabilita' del venditore o del locatore e' piu' ampia e prescinde in larga misura dalla conoscenza effettiva.
Tizio presta a Caio una scala difettosa: se Tizio ignorava il difetto strutturale e Caio cade riportando lesioni, Tizio non e' obbligato al risarcimento in base all'art. 1812. Se invece Tizio sapeva che un piolo era allentato e non lo ha segnalato, risponde di tutti i danni conseguenti.
La ratio della norma: gratuita' e proporzionalita' delle garanzie
La scelta normativa riflette il principio generale per cui chi fornisce una prestazione a titolo gratuito non puo' essere gravato delle stesse garanzie di chi riceve un corrispettivo. Il comodante cede il godimento della cosa senza contropartita economica: sarebbe sproporzionato imporgli una responsabilita' oggettiva per vizi occulti che egli stesso ignorava.
Questa impostazione e' coerente con la struttura dell'intero capo sul comodato: la gratuita' del rapporto e' il filo conduttore che giustifica la posizione privilegiata del comodante in piu' disposizioni (ad es. artt. 1808 e 1809).
Natura e ampiezza del danno risarcibile
Il danno risarcibile comprende tutte le conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili al vizio della cosa: danni alla persona del comodatario, danni alle sue cose, perdita di profitto. Non rilevano invece i vizi che limitino semplicemente l'uso della cosa senza arrecare un danno effettivo all'utilizzatore.
La norma non specifica il criterio di quantificazione del danno, che seguira' le regole generali degli artt. 1223 ss. c.c. in materia di responsabilita' contrattuale, trattandosi di obbligazione derivante dal contratto di comodato.
Rapporto con la responsabilita' extracontrattuale
Resta ferma la possibilita' per il comodatario di agire in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o ai sensi della disciplina sulla responsabilita' del produttore, quando ricorrano i presupposti di tali norme. L'art. 1812 non esclude il concorso di azioni, ma disciplina specificamente il profilo contrattuale del rapporto comodatizio.
Comodato di fine capo XVII
L'art. 1812 e' l'ultimo articolo del Capo XVII dedicato al comodato (artt. 1803-1812 c.c.). Il Capo XVIII che segue disciplina il mutuo, contratto che condivide con il comodato la gratuita' come schema tipico, ma si distingue per avere ad oggetto cose fungibili di cui si trasferisce la proprieta'.
Domande frequenti
Il comodante deve sempre risarcire i danni causati dai vizi della cosa?
No. La responsabilita' sorge solo se il comodante conosceva i vizi e non ha avvertito il comodatario; se era all'oscuro del difetto, non e' tenuto al risarcimento.
Come si prova che il comodante conosceva il vizio?
L'onere della prova grava sul comodatario danneggiato, che deve dimostrare la conoscenza del vizio da parte del comodante al momento della consegna.
La responsabilita' dell'art. 1812 riguarda solo i danni alle cose o anche quelli alla persona?
Riguarda tutti i danni causalmente riconducibili al vizio, incluse le lesioni fisiche del comodatario o di chi usa la cosa sotto la sua supervisione.
Perche' il comodante ha meno obblighi di garanzia rispetto al venditore o al locatore?
Perche' il comodato e' gratuito: sarebbe sproporzionato imporre al comodante una responsabilita' oggettiva per vizi occulti quando non riceve alcun corrispettivo.
Il comodatario puo' agire anche in via extracontrattuale se il comodante non conosceva il vizio?
Puo' tentarlo ex art. 2043 c.c. o con la disciplina sulla responsabilita' del produttore, ma dovra' dimostrare tutti i presupposti di quelle norme autonomamente.