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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1812 c.c. – Danni al comodatario per vizi della cosa

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

In sintesi

  • Responsabilità del comodante per vizi: il comodante risponde dei danni causati al comodatario dai vizi della cosa solo se ne era a conoscenza e non lo ha avvertito.
  • Elemento soggettivo necessario: la responsabilità è condizionata alla scientia del comodante; in assenza di dolo o colpa grave, nessun risarcimento è dovuto.
  • Obbligo di avviso: il comodante che conosce i vizi è tenuto a comunicarli prima della consegna; il silenzio intenzionale integra una forma di reticenza dannosa.
  • Comodato gratuito e attenuazione delle garanzie: la norma rispecchia la logica del contratto gratuito, che impone obblighi meno severi rispetto alla locazione o alla vendita.
  • Limite dell'articolo: i vizi devono essere tali da recare danno all'utilizzatore; vizi meramente limitativi dell'uso non fondano la responsabilità risarcitoria.
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La responsabilità del comodante per i vizi della cosa

L'art. 1812 c.c. chiude la disciplina del comodato affrontando il tema dei vizi della cosa comodata che arrechino danno al comodatario. La regola fondamentale e' che il comodante risponde del danno solo se, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il comodatario prima o al momento della consegna.

Il presupposto della conoscenza dei vizi

Il legislatore ha scelto consapevolmente di fondare la responsabilità sulla scientia del comodante, non sulla mera esistenza del vizio. Cio' distingue la disciplina del comodato da quella della vendita (artt. 1490-1497 c.c.) e della locazione (art. 1578 c.c.), dove la responsabilità del venditore o del locatore e' più ampia e prescinde in larga misura dalla conoscenza effettiva.

Tizio presta a Caio una scala difettosa: se Tizio ignorava il difetto strutturale e Caio cade riportando lesioni, Tizio non e' obbligato al risarcimento in base all'art. 1812. Se invece Tizio sapeva che un piolo era allentato e non lo ha segnalato, risponde di tutti i danni conseguenti.

La ratio della norma: gratuità e proporzionalita' delle garanzie

La scelta normativa riflette il principio generale per cui chi fornisce una prestazione a titolo gratuito non può essere gravato delle stesse garanzie di chi riceve un corrispettivo. Il comodante cede il godimento della cosa senza contropartita economica: sarebbe sproporzionato imporgli una responsabilità oggettiva per vizi occulti che egli stesso ignorava.

Questa impostazione e' coerente con la struttura dell'intero capo sul comodato: la gratuità del rapporto e' il filo conduttore che giustifica la posizione privilegiata del comodante in più disposizioni (ad es. artt. 1808 e 1809).

Natura e ampiezza del danno risarcibile

Il danno risarcibile comprende tutte le conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili al vizio della cosa: danni alla persona del comodatario, danni alle sue cose, perdita di profitto. Non rilevano invece i vizi che limitino semplicemente l'uso della cosa senza arrecare un danno effettivo all'utilizzatore.

La norma non specifica il criterio di quantificazione del danno, che seguira' le regole generali degli artt. 1223 ss. c.c. in materia di responsabilità contrattuale, trattandosi di obbligazione derivante dal contratto di comodato.

Rapporto con la responsabilità extracontrattuale

Resta ferma la possibilità per il comodatario di agire in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o ai sensi della disciplina sulla responsabilità del produttore, quando ricorrano i presupposti di tali norme. L'art. 1812 non esclude il concorso di azioni, ma disciplina specificamente il profilo contrattuale del rapporto comodatizio.

Comodato di fine capo XVII

L'art. 1812 e' l'ultimo articolo del Capo XVII dedicato al comodato (artt. 1803-1812 c.c.). Il Capo XVIII che segue disciplina il mutuo, contratto che condivide con il comodato la gratuità come schema tipico, ma si distingue per avere ad oggetto cose fungibili di cui si trasferisce la proprieta'.

Domande frequenti

Il comodante deve sempre risarcire i danni causati dai vizi della cosa?

No. La responsabilità sorge solo se il comodante conosceva i vizi e non ha avvertito il comodatario; se era all'oscuro del difetto, non e' tenuto al risarcimento.

Come si prova che il comodante conosceva il vizio?

L'onere della prova grava sul comodatario danneggiato, che deve dimostrare la conoscenza del vizio da parte del comodante al momento della consegna.

La responsabilità dell'art. 1812 riguarda solo i danni alle cose o anche quelli alla persona?

Riguarda tutti i danni causalmente riconducibili al vizio, incluse le lesioni fisiche del comodatario o di chi usa la cosa sotto la sua supervisione.

Perché il comodante ha meno obblighi di garanzia rispetto al venditore o al locatore?

Perché il comodato e' gratuito: sarebbe sproporzionato imporre al comodante una responsabilità oggettiva per vizi occulti quando non riceve alcun corrispettivo.

Il comodatario può agire anche in via extracontrattuale se il comodante non conosceva il vizio?

Può tentarlo ex art. 2043 c.c. o con la disciplina sulla responsabilità del produttore, ma dovrà dimostrare tutti i presupposti di quelle norme autonomamente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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