Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1806 c.c. – Stima
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1805 - Articolo 1805 Codice Civile: Perimento della cosa→Cod. civ. art. 1807 - Articolo 1807 Codice Civile: Deterioramento per effetto dell’uso→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1804 Codice Civile: Obbligazioni del comodatario→Art. 1808 c.c.: Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie→Art. 1803 Codice Civile: Nozione→Articolo 1809 Codice Civile: Restituzione→Art. 1802 c.c.: Compenso e rimborso delle spese al sequestratario→Articolo 1810 Codice Civile: Comodato senza determinazione di durata→Articolo 1801 Codice Civile: Liberazione del sequestratario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La stima nel comodato e il trasferimento del rischio
L'art. 1806 c.c. introduce una deroga alla regola generale sul rischio nel comodato: se la cosa comodata è stata stimata al momento del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario anche se causato da evento a lui non imputabile. Si tratta di una norma che trasferisce il rischio del perimento fortuito dal proprietario (comodante) al comodatario, in presenza della condizione della preventiva stima della cosa.
La regola generale e la deroga
Nel comodato ordinario, il comodatario è tenuto a restituire la stessa cosa ricevuta: se la cosa perisce per caso fortuito (senza colpa del comodatario), il comodatario è liberato dall'obbligo di restituzione e non deve risarcire il comodante. Il rischio del perimento fortuito rimane a carico del proprietario (comodante), che sopporta la perdita della propria cosa senza poter agire contro il comodatario.
L'art. 1806 c.c. deroga a questa regola quando la cosa è stata stimata al momento del contratto: in quel caso il comodatario sopporta il rischio del perimento anche fortuito e deve corrispondere al comodante il valore della cosa stimato. La stima funziona come una sorta di liquidazione anticipata del danno.
Ratio della norma: l'assunzione volontaria del rischio
Il fondamento della norma è nell'accordo delle parti: se al momento del contratto le parti hanno ritenuto necessario stimare la cosa, ciò implica che il comodatario ha implicitamente assunto il rischio del perimento fino a concorrenza del valore stimato. La stima ha un valore segnaletico: le parti volevano tutelare il comodante da qualunque perdita, inclusa quella fortuita.
Questa interpretazione è coerente con la natura gratuita del comodato: il comodante fa un favore al comodatario cedendogli gratuitamente l'uso della cosa, ed è ragionevole che in cambio il comodatario assuma il rischio dell'eventuale perimento, almeno nella misura del valore preventivamente stimato.
La stima: requisiti e modalità
La stima deve avvenire al momento della stipula del contratto, non in un momento successivo. Una stima effettuata dopo la consegna della cosa non produce l'effetto di trasferimento del rischio previsto dall'art. 1806 c.c. La stima può essere fatta dalle parti direttamente o tramite perizia di un terzo; deve risultare dal contratto stesso o da un documento coevo. Non è richiesta la forma scritta ad substantiam, ma la prova della stima è essenziale per far valere il trasferimento del rischio.
Caso pratico: Tizio presta a Caio un violino da concerto
Tizio, collezionista di strumenti musicali, presta a Caio, musicista, un prezioso violino del '700 per sei mesi. Nel contratto di comodato le parti concordano che il violino è stimato €80.000. Dopo tre mesi, il violino viene distrutto in un incendio del capannone in cui Caio lo conservava, senza alcuna colpa di Caio. Ai sensi dell'art. 1806 c.c., Caio deve corrispondere a Tizio €80.000 (il valore stimato), anche se l'incendio è avvenuto per cause a lui non imputabili. Se le parti non avessero stimato il violino, Caio sarebbe liberato dall'obbligo di restituzione senza dover pagare nulla a Tizio.
Conclusioni
L'art. 1806 c.c. offre al comodante uno strumento di tutela aggiuntivo: la stima preventiva della cosa consente di trasferire al comodatario il rischio dell'eventuale perimento, garantendo al comodante il recupero del valore economico della cosa anche in caso di eventi fortuiti. È una clausola particolarmente utile per i comodati di beni di alto valore (opere d'arte, strumenti musicali, gioielli, attrezzature costose) dove il comodante vuole proteggersi integralmente dal rischio di perdere il bene.
Domande frequenti
Se presto un bene a qualcuno e viene stimato nel contratto, cosa succede se si rompe per caso fortuito?
Ai sensi dell'art. 1806 c.c., il comodatario deve pagarti il valore stimato anche se il perimento è avvenuto senza sua colpa. La stima al momento del contratto trasferisce il rischio del perimento fortuito dal proprietario al comodatario.
In assenza di stima, chi sopporta il rischio di perimento nel comodato?
Senza stima, il rischio del perimento fortuito è a carico del comodante (proprietario). Se la cosa perisce senza colpa del comodatario, questi è liberato dall'obbligo di restituzione e non deve risarcire il comodante.
La stima deve essere fatta per iscritto?
Non è richiesta la forma scritta ad substantiam, ma la stima deve risultare con certezza dal contratto o da un documento coevo. La prova della stima è fondamentale per far valere il trasferimento del rischio.
La stima effettuata dopo la stipula del contratto ha gli stessi effetti?
No. L'art. 1806 c.c. richiede che la stima sia effettuata al momento del contratto. Una stima successiva non trasferisce il rischio del perimento fortuito dal comodante al comodatario.
Se la cosa stimata si deteriora solo parzialmente per caso fortuito, il comodatario risponde?
Sì, per analogia con il perimento totale. Il comodatario che ha accettato la stima risponde del deterioramento della cosa nella misura del valore perduto rispetto al valore stimato, anche se il deterioramento è fortuito.