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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1795 c.c. – Diritti del possessore della sola fede di deposito

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

In sintesi

  • Ritiro anticipato: il possessore della sola fede può ritirare le merci prima della scadenza del debito, depositando presso il magazzino la somma dovuta al creditore.
  • Tutela del creditore pignoratizio: il deposito della somma dovuta sostituisce le merci come oggetto della garanzia, liberando il proprietario.
  • Merci fungibili: per le merci fungibili è consentito il ritiro parziale, depositando una somma proporzionale.
  • Responsabilità del magazzino: per il ritiro parziale di merci fungibili il magazzino risponde della correttezza del calcolo proporzionale.
  • Flessibilità operativa: il meccanismo consente al proprietario di gestire le merci senza attendere la scadenza del debito garantito dalla nota.
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Il ritiro anticipato delle merci da parte del possessore della sola fede di deposito

L'art. 1795 c.c. risolve una delle situazioni pratiche più frequenti nel sistema dei magazzini generali: quella in cui il proprietario delle merci (possessore della sola fede di deposito) abbia necessità di ritirare le merci prima che scada il debito garantito dalla nota di pegno, senza quindi poter presentare congiuntamente entrambi i titoli come richiesto dall'art. 1793 c.c. La norma introduce un meccanismo che consente di conciliare l'interesse del proprietario a disporre delle merci con quello del creditore pignoratizio a essere soddisfatto.

Il meccanismo del deposito della somma

La soluzione tecnica adottata dal legislatore e' elegante: il possessore della sola fede di deposito può ritirare le merci anche prima della scadenza del debito, a condizione che depositi presso i magazzini generali la somma che dovrà essere corrisposta al creditore pignoratizio alla scadenza. La somma rimane vincolata presso il magazzino fino alla scadenza, momento in cui viene consegnata al possessore della nota di pegno in sostituzione delle merci.

In sostanza, le merci vengono liberate dalla garanzia reale e al loro posto subentra un vincolo su una somma di denaro di pari valore. Il creditore pignoratizio non e' pregiudicato: otterra' il suo pagamento alla scadenza, attingendo alla somma depositata anzi che procedendo alla vendita delle merci. Il proprietario, invece, riacquista la piena disponibilita' delle merci e può utilizzarle nel ciclo produttivo o commerciale.

Si pensi a Tizio, possessore della fede di deposito di cento balle di cotone, che ha ceduto la nota di pegno a Caio a garanzia di un prestito di 50.000 euro con scadenza a sei mesi. Se Tizio ha urgenza di vendere il cotone, potra' versare 50.000 euro (più gli interessi maturati) presso il magazzino, ritirare le balle e venderle, sapendo che alla scadenza il magazzino paghera' Caio con la somma depositata.

Il ritiro parziale delle merci fungibili

La seconda parte dell'articolo introduce una disciplina specifica per le merci fungibili, cioè le merci determinate solo per genere e quantita', come grano, olio, minerali, prodotti chimici, prevedendo la possibilità di un ritiro parziale. Questa facolta' e' di grande importanza pratica per le imprese che gestiscono grandi stock di materie prime o prodotti standardizzati.

Il possessore della sola fede di deposito può ritirare parte delle merci fungibili depositando presso il magazzino una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantita' di merci che intende ritirare. Il calcolo proporzionale e' lasciato sotto la responsabilità dei magazzini generali: spetta al magazzino verificare che la somma depositata sia adeguata a coprire la quota del credito corrispondente alla porzione di merci ritirata.

Questo meccanismo consente, per esempio, a un produttore di olio di oliva di ritirare mensilmente una parte della sua produzione depositata per soddisfare gli ordini dei clienti, versando ogni volta la somma proporzionale al creditore, senza dover aspettare la scadenza dell'intero finanziamento bancario garantito dalla nota di pegno.

Responsabilità del magazzino nel ritiro parziale

La norma attribuisce espressamente al magazzino la responsabilità del ritiro parziale di merci fungibili. Questa responsabilità e' coerente con il ruolo istituzionale del magazzino generale come custode professionale e garante della regolarita' delle operazioni. Se il magazzino consente un ritiro parziale calcolando in modo errato la somma proporzionale, risponde del danno subito dal creditore pignoratizio per la riduzione del valore delle merci rimaste a garanzia del suo credito.

Domande frequenti

Come può il proprietario delle merci ritirarle prima che scada il debito garantito dalla nota di pegno?

Deve depositare presso il magazzino generale la somma che dovrà corrispondere al creditore pignoratizio alla scadenza; la somma sostituisce le merci come oggetto della garanzia.

Il creditore pignoratizio e' tutelato se il debitore ritira le merci anticipatamente?

Si'. La somma depositata dal proprietario rimane vincolata presso il magazzino fino alla scadenza, quando viene corrisposta al creditore al posto delle merci.

È possibile ritirare solo una parte delle merci depositate?

Si', ma solo per le merci fungibili (determinate per genere e quantita'). In tal caso il proprietario versa una somma proporzionale al debito e alla quantita' ritirata, sotto la responsabilità del magazzino.

Cosa si intende per merci fungibili ai fini dell'art. 1795?

Merci determinate solo per genere e quantita', come grano, petrolio, minerali o prodotti chimici standardizzati, suscettibili di ritiro parziale senza alterare la natura della garanzia residua.

Chi verifica la proporzionalita' della somma nel ritiro parziale?

Il magazzino generale, che ne risponde direttamente: se consente un ritiro calcolando male la somma proporzionale, risponde del danno subito dal creditore pignoratizio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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