Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1731 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1730 - Art. 1730 c.c.: Estinzione del mandato conferito a più mandatari→Cod. civ. art. 1732 - Articolo 1732 Codice Civile: Operazioni a fido→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1729 c.c.: Mancata conoscenza della causa di estinzione→Articolo 1733 Codice Civile: Misura della provvigione→Art. 1728 c.c.: Morte o incapacità del mandante o del mandatario→Articolo 1734 Codice Civile: Revoca della commissione→Articolo 1727 Codice Civile: Rinunzia del mandatario→Articolo 1735 Codice Civile: Commissionario contraente in proprio→Articolo 1726 Codice Civile: Revoca del mandato collettivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La nozione di contratto di commissione
L'art. 1731 c.c. definisce il contratto di commissione come un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Questa definizione sintetica racchiude la struttura essenziale di un contratto che combina elementi del mandato con elementi della compravendita, creando una figura peculiare nella quale il commissionario è il soggetto giuridicamente attivo nei confronti dei terzi, pur agendo nell'interesse economico del committente.
La struttura del negozio indiretto
La commissione è un esempio classico di negozio indiretto o di interposizione reale: il commissionario acquista o vende beni in nome proprio, diventando parte contrattuale nei confronti del venditore o acquirente terzo, ma trasferisce immediatamente gli effetti economici dell'operazione al committente. Il terzo contraente non conosce necessariamente l'identità del committente e non ha rapporti giuridici diretti con lui. Questo meccanismo di interposizione consente al committente di operare in modo anonimo sul mercato o di avvalersi della professionalità e dei contatti commerciali del commissionario.
La differenza rispetto al mandato con rappresentanza è netta: nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, rendendo quest'ultimo direttamente parte del contratto con il terzo. Nella commissione, invece, il commissionario agisce in nome proprio, e il committente rimane terzo rispetto al contratto stipulato con il compratore o venditore finale.
Obblighi del commissionario verso il committente
Il commissionario è tenuto a eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività e a rendere conto al committente di ogni operazione compiuta. In particolare, deve comunicare tempestivamente al committente le condizioni dell'operazione conclusa (prezzo, termini, identità della controparte), trasferirgli i beni acquistati o il ricavato della vendita e informarlo di eventuali criticità nell'esecuzione dell'incarico. Il commissionario risponde verso il committente per i danni derivanti dall'inesatta esecuzione del mandato.
Particolarmente rilevante è la responsabilità del commissionario per la solvibilità del terzo contraente: il commissionario del credere (art. 1736 c.c.) che abbia assunto la garanzia della solvibilità del terzo risponde verso il committente in caso di inadempimento di quest'ultimo. In assenza di tale garanzia, il commissionario ordinario non risponde dell'insolvenza del terzo, ma deve trasferire al committente i diritti verso il terzo inadempiente.
Commissione di acquisto e commissione di vendita
La norma contempla sia la commissione di acquisto (il commissionario acquista beni per conto del committente) sia la commissione di vendita (il commissionario vende beni del committente). Nelle due ipotesi, la posizione del commissionario è speculare: nella commissione di acquisto, egli compra in nome proprio beni che poi trasferirà al committente; nella commissione di vendita, riceve beni dal committente e li rivende in nome proprio, riversando il ricavato al committente al netto della provvigione.
Caso pratico: Tizio e Caio sul mercato delle commodities
Tizio, produttore di pasta, vuole acquistare 100 tonnellate di grano duro sul mercato di Bologna. Non ha contatti diretti con i fornitori e si affida a Caio, broker cerealicolo, stipulando un contratto di commissione di acquisto. Caio acquista il grano in nome proprio da Sempronio, fornitore locale, e poi lo trasferisce a Tizio al prezzo concordato più la provvigione. Sempronio non sa che il vero interessato all'acquisto è Tizio: il suo contraente è Caio. Se Tizio non paga Caio, Sempronio non può agire direttamente contro Tizio ma solo contro Caio.
Commissione e agente di commercio: distinzione
Il contratto di commissione non va confuso con il contratto di agenzia. L'agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) promuove la conclusione di contratti per conto del preponente, ma i contratti vengono conclusi in nome del preponente stesso. Il commissionario invece conclude i contratti in nome proprio. Questa distinzione è rilevante per la responsabilità contrattuale verso i terzi e per il regime fiscale e previdenziale della figura professionale.
Conclusioni
L'art. 1731 c.c. definisce un contratto di grande flessibilità operativa, utilizzato in numerosi settori commerciali e finanziari per consentire operazioni di acquisto o vendita in forma anonima o avvalendosi dell'intermediazione professionale di soggetti specializzati. La caratteristica fondamentale è la dissociazione tra il soggetto che agisce in nome proprio (il commissionario) e il soggetto nel cui interesse l'operazione è compiuta (il committente).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il contratto di commissione e il mandato ordinario?
Nel mandato ordinario il mandatario può agire sia in nome proprio che in nome del mandante. Nella commissione (che è un mandato speciale), il commissionario agisce sempre in nome proprio, diventando direttamente parte del contratto con il terzo, mentre il committente rimane giuridicamente estraneo al rapporto con il terzo.
Il terzo acquirente può agire direttamente contro il committente in caso di inadempimento?
No. Il terzo ha rapporti solo con il commissionario, che ha agito in nome proprio. Il committente è giuridicamente estraneo al contratto con il terzo. Solo il commissionario può essere convenuto dal terzo per inadempimento.
Il commissionario risponde se il terzo acquirente non paga?
Il commissionario ordinario non risponde dell'insolvenza del terzo, ma deve trasferire al committente i diritti verso il terzo inadempiente. Solo il commissionario del credere (art. 1736 c.c.) che abbia assunto questa garanzia risponde dell'inadempimento del terzo.
Come si determina la provvigione del commissionario?
La provvigione è fissata contrattualmente o, in mancanza, determinata in base agli usi del settore. Il commissionario ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata eseguita o quando il mancato esito è imputabile al committente.
La commissione si applica anche alla vendita di titoli finanziari?
Sì, storicamente la commissione era largamente utilizzata nei mercati finanziari. Oggi, la vendita di strumenti finanziari tramite intermediari è regolata principalmente dal TUF (d.lgs. 58/1998) e dalla normativa MiFID, che si sovrappongono alla disciplina codicistica.