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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1671 c.c. – Recesso unilaterale dal contratto

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

In sintesi

  • Diritto di recesso del committente: il committente può recedere in qualsiasi momento, anche dopo l'inizio dei lavori o della prestazione.
  • Indennizzo obbligatorio: il recesso è subordinato al pagamento integrale delle spese sostenute dall'appaltatore e dei lavori già eseguiti.
  • Mancato guadagno: l'appaltatore ha diritto al ristoro del lucro cessante, cioè il profitto che avrebbe ricavato dall'opera completata.
  • Norma a tutela dell'appaltatore: impedisce al committente di interrompere i lavori senza sostenere il costo economico della decisione.
  • Facolta' unilaterale ad nutum: non richiede giusta causa né accordo con l'appaltatore, ma solo il versamento dell'indennizzo.
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Significato e funzione dell'art. 1671 c.c.

L'art. 1671 c.c. attribuisce al committente un diritto di recesso unilaterale dal contratto di appalto, esercitabile in qualsiasi momento, persino quando l'esecuzione sia già iniziata. Si tratta di una facolta' cosiddetta ad nutum, che non richiede una giustificazione causale: il committente non deve dimostrare inadempimento dell'appaltatore né invocare sopravvenienze contrattuali.

Presupposti e limiti del recesso

L'unico limite posto dalla norma e' di natura economica: il committente deve tenere indenne l'appaltatore su tre fronti distinti. Primo, le spese sostenute: tutti gli esborsi documentabili effettuati per acquisto di materiali, noli, manodopera e oneri accessori. Secondo, i lavori eseguiti: il corrispettivo proporzionale alla parte di opera già realizzata, calcolato in base al prezzo globale pattuito. Terzo, il mancato guadagno: il margine di profitto che l'appaltatore avrebbe conseguito completando l'intera opera, al netto dei costi che avrebbe ancora dovuto sostenere.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Tizio (committente) incarica Caio (appaltatore) di ristrutturare il proprio immobile per 120.000 euro. Dopo che Caio ha completato il 40% dei lavori e sostenuto 30.000 euro di spese, Tizio decide di vendere l'immobile e recede dal contratto. Caio ha diritto a ricevere: (a) le spese sostenute (30.000 euro); (b) il corrispettivo della quota di opera eseguita (48.000 euro, cioè il 40% di 120.000); (c) il mancato guadagno sul 60% residuo, quantificato nella differenza tra il prezzo pattuito per quella parte e i costi che Caio avrebbe ancora dovuto affrontare. Tizio non può pretendere sconti: la norma mira a rimettere Caio nella stessa posizione economica in cui si sarebbe trovato a contratto eseguito.

Distinzione dal recesso per inadempimento

Il recesso ex art. 1671 e' strutturalmente diverso dalla risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) e dalla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). In quei casi e' la parte adempiente a sciogliersi dal vincolo senza dover corrispondere alcun indennizzo alla parte inadempiente. L'art. 1671, invece, opera indipendentemente da qualsiasi colpa dell'appaltatore e impone sempre il ristoro economico.

Profili processuali e onere della prova

La Cassazione ha costantemente affermato che l'onere di provare l'ammontare delle spese e del mancato guadagno grava sull'appaltatore. Il committente che recede non deve anticipare il calcolo: e' Caio a dover documentare costi e margini. In caso di contestazione, il giudice può disporre una CTU estimativa per determinare il valore delle lavorazioni eseguite e il lucro cessante.

Rinunciabilita' della norma

L'art. 1671 e' derogabile per contratto: le parti possono escludere o limitare il diritto di recesso del committente, oppure concordare indennizzi forfettari. Nei contratti di appalto pubblico, la disciplina del recesso e' integrata dal Codice dei contratti pubblici, che prevede regole specifiche per la quantificazione dell'indennizzo.

Domande frequenti

Il committente può recedere anche dopo l'inizio dei lavori?

Si', l'art. 1671 consente il recesso in qualsiasi momento, anche a esecuzione iniziata, purche' l'appaltatore sia tenuto indenne di spese, lavori eseguiti e mancato guadagno.

Cosa si intende per mancato guadagno dell'appaltatore?

È il profitto netto che l'appaltatore avrebbe realizzato completando l'opera: si calcola sottraendo dal prezzo residuo pattuito i costi che avrebbe ancora dovuto sostenere.

Il committente deve indicare una causa per recedere?

No. Il recesso ex art. 1671 e' ad nutum, cioè non richiede alcuna motivazione. L'unico obbligo e' il pagamento dell'indennizzo.

Chi deve provare l'ammontare dell'indennizzo?

L'onere della prova grava sull'appaltatore, che deve documentare spese sostenute, lavori eseguiti e margine di profitto perduto.

Le parti possono escludere contrattualmente il diritto di recesso?

Si', la norma e' derogabile: le parti possono limitare o escludere la facolta' di recesso del committente, oppure fissare forfait indennizzatori.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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