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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1642 c.c. – Proprietà del bestiame consegnato

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Qualora il bestiame consegnato all’affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell’età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l’affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

In sintesi

  • Identificazione specifica: se il bestiame è descritto con specie, numero, sesso, qualità, età e peso, la proprietà rimane in capo al locatore anche se è stata fatta una stima di valore.
  • Proprietà del locatore: la stima non trasferisce la proprietà; serve solo per calcolare eventuali conguagli alla restituzione.
  • Libertà di disposizione sui singoli capi: l'affittuario può vendere o sostituire singoli animali, ma deve mantenere la dotazione necessaria nel fondo.
  • Obbligo di dotazione minima: la consistenza del bestiame non può scendere sotto il livello necessario per la conduzione del fondo.
Indice dei contenuti

Il criterio identificativo del bestiame

L'art. 1642 c.c. stabilisce il principio fondamentale per determinare a chi appartiene il bestiame consegnato all'affittuario: quando i capi sono stati identificati con precisione, specie, numero, sesso, qualità, età e peso, la proprieta' resta al locatore. Si tratta di una norma che richiama la logica del corpus certo nell'obbligazione di dare: la descrizione analitica degli animali li rende individuabili con certezza, impedendo confusione con il bestiame eventualmente di proprieta' dell'affittuario Tizio.

Irrilevanza della stima ai fini del trasferimento

La norma precisa che la proprieta' rimane al locatore Caio anche se ne e' stata fatta stima. Questo e' un elemento dirimente: diversamente dall'art. 1640, quinto comma, dove la consegna per solo valore trasferisce la proprieta' delle scorte morte, qui la stima non produce alcun effetto traslativo. La valutazione monetaria del bestiame serve esclusivamente come parametro contabile per il futuro conguaglio alla riconsegna: se Tizio restituira' bestiame di valore superiore, avrà diritto a un rimborso; se di valore inferiore, dovrà corrispondere la differenza a Caio.

Disposizione dei singoli capi

Nonostante la proprieta' del bestiame appartenga a Caio, Tizio ha la facolta' di disporre dei singoli capi. Questa previsione riflette la necessità pratica della gestione zootecnica: un animale malato può dover essere abbattuto, un capo anziano può essere venduto al macello, uno può essere permutato con un esemplare più giovane. L'affittuario gestisce il bestiame con poteri simili a quelli di un usufruttuario o di un gestore di un'azienda zootecnica, ma con un preciso limite.

Il limite: mantenimento della dotazione necessaria

Il limite all'autonomia gestionale di Tizio e' il mantenimento della dotazione necessaria nel fondo. Questo concetto e' il medesimo che compare nell'art. 1640 per le scorte morte: la dotazione minima e' quella funzionale alle esigenze della coltivazione, determinata secondo la pratica dei luoghi. Tizio non può ridurre il bestiame al di sotto di questa soglia anche se, nel farlo, alienasse singoli capi a uno a uno. La violazione di quest'obbligo espone Tizio a risarcimento del danno verso Caio e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto di affitto per inadempimento. Nella pratica, e' consigliabile che il contratto specifichi numericamente la dotazione minima da mantenere, per evitare contestazioni sull'interpretazione della pratica dei luoghi.

Coordinamento con l'art. 1645

La norma si coordina con l'art. 1645, che disciplina la restituzione del bestiame alla scadenza del contratto. Poiché la proprieta' e' rimasta a Caio durante tutto il periodo dell'affitto, alla riconsegna Tizio dovrà restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello originariamente ricevuto, salvo il meccanismo del conguaglio previsto per le differenze ammissibili.

Domande frequenti

Quando la proprieta' del bestiame rimane al locatore?

Quando il bestiame e' stato consegnato con l'indicazione di specie, numero, sesso, qualità, età e peso. La descrizione analitica individua i capi e li mantiene nella sfera giuridica del locatore, anche se e' stata fatta una stima di valore.

La stima del bestiame ne trasferisce la proprieta' all'affittuario?

No. Diversamente da quanto vale per le scorte morte consegnate per solo valore, la stima del bestiame non produce alcun effetto traslativo: serve solo come parametro per calcolare i conguagli alla restituzione finale.

L'affittuario può vendere gli animali che ha ricevuto in dotazione?

Si', può disporre dei singoli capi, ad esempio vendendoli o sostituendoli. Deve però mantenere nel fondo la dotazione necessaria per la conduzione agricola, senza scendere sotto la consistenza minima prevista dalla pratica dei luoghi.

Cosa succede se l'affittuario riduce il bestiame sotto la dotazione necessaria?

Commette un inadempimento contrattuale che espone al risarcimento del danno verso il locatore e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto di affitto.

Come si coordinano gli artt. 1642 e 1645 c.c.?

L'art. 1642 stabilisce che la proprieta' rimane al locatore durante il contratto; l'art. 1645 disciplina la restituzione a fine contratto, prevedendo che l'affittuario riconsegni bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso, con eventuale conguaglio in denaro.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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